Autore: Andrea Marton

  • Art. 25-ter L. 354/1975 – Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

    Art. 25-ter L. 354/1975 – Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.

  • Comma 346 LB26: riparto risorse PANSM 2025-2030 con decreto del

    Comma 346 LB26: riparto risorse PANSM 2025-2030 con decreto del

    Comma 346 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    346. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: ferie, permessi e festivita

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica garantisce un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati proporzionalmente. I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per eventi familiari, ai Rol (riduzione di orario di lavoro) e alle festività nazionali previste dalla legge. La fruizione delle ferie e organizzata dal datore nel rispetto dei diritti del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e festivita – CCNL Acconciatura ed Estetica
    Istituto Durata / Modalita
    Ferie annue minime 26 giorni lavorativi per anno (maturazione proporzionale)
    ROL (riduzione orario di lavoro) Ore annue da verificare su CCNL vigente (di norma 32-40 ore)
    Matrimonio del lavoratore 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito
    Lutto (coniuge, figli, genitori) 3 giorni lavorativi retribuiti
    Donazione di sangue Giornata di riposo retribuita (L. 584/1967)
    Festivita nazionali 12 giorni festivi per legge + festivita soppresse (4 giornate)
    Festività soppresse non godute Monetizzabili o trasformate in ROL per accordo

    Ferie: maturazione e fruizione

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica garantisce un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con anzianita piena (di norma dopo il primo anno). La maturazione e proporzionale ai mesi lavorati: per ogni mese di lavoro il lavoratore matura circa 2,17 giorni lavorativi di ferie.

    Il datore di lavoro organizza le ferie compatibilmente con le esigenze del salone o del centro estetico, ma deve garantire il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo estivo (giugno-settembre), salvo diversa volonta del lavoratore. Le ferie non godute possono essere monetizzate solo al termine del rapporto di lavoro; durante il rapporto il diritto alle ferie non e soggetto a rinuncia.

    ROL: riduzione di orario di lavoro

    Oltre alle ferie, il CCNL prevede ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL), da fruire come permessi retribuiti nell’anno di maturazione. Le ore ROL si accumulano mensilmente e devono essere godute entro l’anno (o al piu entro il 30 giugno dell’anno successivo, secondo la prassi contrattuale), pena la monetizzazione.

    I ROL sono utilizzati per coprire assenze brevi per necessita personali o familiari, visite mediche programmate, impegni burocratici. Il datore non puo impedirne la fruizione senza giustificato motivo organizzativo.

    Festivita nazionali e soppresse

    Le festivita nazionali riconosciute dalla legge sono 12, tra cui il 1° gennaio, il 1° maggio, il 2 giugno, il 25 aprile, il 15 agosto, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre. A queste si aggiunge la festività del Santo Patrono della localita.

    Alle festività nazionali si sommano le cosiddette festivita soppresse (4 giornate, tra cui il 2 novembre e altre abolite nel corso del tempo): i lavoratori che prestano servizio in quei giorni hanno diritto a un trattamento aggiuntivo o, in alternativa, a un riposo compensativo.

    Permessi per eventi personali e familiari

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica riconosce permessi retribuiti per specifici eventi della vita del lavoratore:

    • Matrimonio: 15 giorni di congedo retribuito, non computabili come ferie.
    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori. Alcuni CCNL estendono il permesso ai fratelli e conviventi more uxorio.
    • Donazione sangue o midollo osseo: giornata di riposo retribuita per legge.
    • Visite mediche, esami diagnostici: il CCNL puo prevedere un numero limitato di ore retribuite all’anno; in alternativa si usano i ROL.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive nel salone
    Tizio lavora come acconciatore da 3 anni nello stesso salone. Ha maturato 26 giorni lavorativi di ferie. Il titolare organizza la chiusura estiva del salone per 2 settimane ad agosto: Tizio godra 10 giorni di ferie (lunedi-venerdi per 2 settimane). I restanti 16 giorni di ferie saranno fruiti nei mesi successivi, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze del salone.
    Caia – Congedo matrimoniale
    Caia si sposa a settembre. Ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale retribuiti, a partire dalla data del matrimonio o nei giorni immediatamente precedenti (in genere il giorno prima). Il congedo non si conteggia come ferie. Caia deve presentare la domanda scritta al titolare con congruo anticipo e, al rientro, fornire il certificato di matrimonio.
    Sempronio – ROL non fruiti entro l’anno
    Sempronio ha accumulato 32 ore di ROL nell’anno ma, per le esigenze di gestione del centro estetico (carenza di organico in autunno), non ha potuto fruirne. Alla fine dell’anno, o entro il termine contrattuale, le ore ROL non godute devono essere monetizzate o recuperate entro il primo semestre dell’anno successivo. Il titolare non puo semplicemente azzerarle senza compensazione.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un estetista?
    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati proporzionalmente. Per i part-time la maturazione e proporzionale all’orario contrattuale.
    Il datore puo imporre il periodo di ferie?
    Si. Il datore organizza le ferie tenendo conto delle esigenze aziendali, ma deve garantire almeno 2 settimane continuative nel periodo estivo. Il lavoratore deve essere avvisato con congruo anticipo.
    Cosa sono i ROL?
    Sono ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dal CCNL, da fruire come permessi retribuiti durante l’anno. Si sommano alle ferie e non possono essere convertite in denaro durante il rapporto di lavoro (solo al termine).
    Il congedo matrimoniale si scala dalle ferie?
    No. I 15 giorni di congedo matrimoniale sono un istituto autonomo e non si detraggono dalle ferie annue maturate.
    Cosa succede se il salone e aperto durante una festivita nazionale?
    Il lavoratore che presta servizio in un giorno di festivita nazionale ha diritto a un trattamento economico aggiuntivo (maggiorazione) o a un giorno di riposo compensativo, secondo quanto previsto dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 144 DPR 495/1992 – Strisce trasversali

    Art. 144 DPR 495/1992 – Strisce trasversali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o dis- continue e di colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (figg. II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle discontinue vanno usate in presenza del segnale DARE PRECEDENZA.

    2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo all'asse della strada principale, di massima sulla soglia dell'intersezione e, comunque, in posizione tale da consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere tracciata, inoltre, in posizione tale che il conducente possa, se necessario, fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed avere la visuale più ampia possibile sui rami della intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento degli altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata in presenza di corsie di accelerazione.

    3. La linea di arresto deve collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia ovvero, nei sensi unici, con l'altro margine della carreggiata. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea deve essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.

    4. La linea di arresto, in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, è costituita da una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm (fig. II.433). In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base.

    5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo (fig. II.431/a).

  • Art. 528 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    Art. 528 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a destinazione.

  • Art. 48 DPR 230/2000 – Lavoro esterno

    Art. 48 DPR 230/2000 – Lavoro esterno

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.

    2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.

    3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.

    4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetti altri reati.

    5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

    6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonché il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all'esterno.

    7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.

    8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati ai lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.

    9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.

    10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a versare, alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

    11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.

    12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo svolgimento di lavoro autonomo, può essere disposta, ove sussistano le condizioni, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge.

    13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall' articolo 385 del codice penale .

    14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.

    15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.

    16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

    17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.

    18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.

  • Commi 938-943 LB 2026: aziende ospedaliero-universitarie e ADI

    Commi 938-943 LB 2026: aziende ospedaliero-universitarie e ADI

    Commi 938-943 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 942: linee guida del Ministro della salute sulle dimissioni protette, previa intesa Stato-Regioni, entro 12 mesi dall’entrata in vigore (31 dicembre 2026). Comma 938: rinvio implicito alla revisione organica della disciplina delle AOU (D.Lgs. 517/1999). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    938. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d’intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

    939. All’ articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

    940. All’ articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l’accesso all’area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 , a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all’ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili».

    941. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l’assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.

    942. Al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

    943. Alle attività di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 5 D.Lgs. 502/1992 – Patrimonio e contabilità

    Art. 5 D.Lgs. 502/1992 – Patrimonio e contabilità

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

    2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell’ articolo 828, secondo comma, del codice civile.

    3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.

    5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo; c) la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l’obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità. f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

    6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all’Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

    7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all’ articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all’ articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1’gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.

  • Art. 34 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

    Art. 34 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Quando la misura prevista dall’articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l’articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all’ articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all’Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l’Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione.

    2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

    3. L’Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all’ articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.

    4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità può, alternativamente: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC; b) mantenere il suo progetto di misura.

    5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell’ articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all’Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 23.

    6. L’Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all’ articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.

    7. L’Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura. articolo precedente articolo successivo

  • ALPI medici: libera professione intramoenia

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    L’ALPI (Attivita Libero Professionale Intramoenia) consente ai medici dirigenti in rapporto esclusivo di esercitare la libera professione dentro le strutture del SSN (o in spazi convenzionati). Le tariffe sono stabilite dall’azienda, il compenso e ripartito tra medico, equipe, azienda e fondo di perequazione. Limiti: non deve superare l’attivita istituzionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    ALPI – Attivita Libero Professionale Intramoenia
    Aspetto Regola
    Chi puo fare ALPI Solo dirigenti medici rapporto esclusivo
    Dove Strutture SSN o spazi convenzionati (intramoenia allargata)
    Tariffe Stabilite dall’azienda + libero professionista
    Ripartizione compenso Medico + equipe + azienda + fondo perequazione
    Limite orario Non superiore all’attivita istituzionale
    Tetto Volume non oltre attivita SSN

    Cos'e' l'ALPI

    L’ALPI (Attivita Libero Professionale Intramoenia) consente al medico dirigente in rapporto esclusivo di visitare e operare privatamente (a pagamento) dentro le strutture del SSN.

    Il paziente sceglie il medico e paga una tariffa: in cambio accede a visite/interventi senza liste d’attesa, con il professionista preferito. Il medico integra il proprio reddito.

    Ripartizione del compenso

    Il compenso ALPI versato dal paziente e’ ripartito secondo lo schema contrattuale:

    • Quota medico: la parte principale (variabile 50-70% a seconda dell’azienda)
    • Quota equipe: per il personale di supporto (infermieri, tecnici coinvolti)
    • Quota azienda: per costi di struttura, attrezzature, utenze
    • Fondo di perequazione: per finanziare attivita di chi non puo fare ALPI
    • IRAP e oneri

    Limiti e intramoenia allargata

    L’ALPI ha limiti rigidi:

    • Il volume dell’attivita libero-professionale non puo superare quello istituzionale (a tutela del servizio pubblico)
    • Deve essere svolta fuori dall’orario di servizio
    • Le liste d’attesa ALPI non devono pregiudicare quelle istituzionali

    L’intramoenia allargata (in spazi privati convenzionati esterni all’ospedale) e’ ammessa quando l’azienda non ha spazi interni sufficienti. Soggetta ad autorizzazione e regole stringenti per evitare abusi.

    Casi pratici

    Tizio – Cardiologo con ALPI
    Tizio, dirigente medico cardiologia rapporto esclusivo, fa ALPI 2 pomeriggi/settimana. Tariffa visita €150. Su 8 visite/pomeriggio incassa €1.200, di cui ~60% medico = €720 lordi al pomeriggio extra.
    Caia – Chirurga intramoenia allargata
    Caia, chirurga generale, fa ALPI in studio convenzionato (azienda senza spazi interni). Tariffe e ripartizione regolate dall’azienda. Volume monitorato per non superare attivita istituzionale.
    Sempronio – Medico non esclusivo
    Sempronio, medico in rapporto non esclusivo, esercita libera professione esterna privata (studio proprio). Non riceve indennita esclusivita, non puo fare ALPI ne dirigere struttura complessa.

    Domande frequenti

    Cos'e' l'intramoenia?
    L’ALPI (Attivita Libero Professionale Intramoenia) e’ la libera professione che i medici dirigenti in rapporto esclusivo possono esercitare dentro le strutture SSN o spazi convenzionati. Il paziente paga una tariffa per scegliere il medico ed evitare liste d’attesa.
    Tutti i medici possono fare ALPI?
    No, solo i dirigenti medici in rapporto esclusivo (che rinunciano alla libera professione esterna). I medici in rapporto non esclusivo esercitano privatamente all’esterno ma non possono fare ALPI.
    Come si divide il compenso ALPI?
    Tra medico (quota principale 50-70%), equipe di supporto, azienda (costi struttura), fondo di perequazione (per chi non puo fare ALPI), oltre IRAP e oneri. Le percentuali esatte sono stabilite dall’azienda.
    L'ALPI ha limiti?
    Si: il volume non puo superare l’attivita istituzionale, va svolta fuori orario di servizio, non deve pregiudicare le liste d’attesa pubbliche. Controlli periodici aziendali e regionali sul rispetto dei limiti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 604 Codice della Navigazione – Denuncia all’associazione sindacale

    Art. 604 Codice della Navigazione – Denuncia all’associazione sindacale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.

  • Comma 239 LB26: armonizzazione trattamenti accessori funzioni centrali

    Comma 239 LB26: armonizzazione trattamenti accessori funzioni centrali

    Comma 239 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi uno o più DPCM su proposta del Ministro per la PA e del MEF per la ripartizione delle risorse del fondo a favore delle amministrazioni indicate nell’allegato II alla L. 199/2025. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    239. All’ articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all’allegato II alla legge di bilancio per l’anno 2026, a decorrere dall’anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all’incremento dei fondi del trattamento economico accessorio».