Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 637 Codice della Navigazione – Stato di riparto

    Art. 637 Codice della Navigazione – Stato di riparto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo è formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto. Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione. Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione. Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.

  • Art. 50 D.Lgs. 259/2003 – Coubicazione e condivisione di infrastrutture

    Art. 50 D.Lgs. 259/2003 – Coubicazione e condivisione di infrastrutture

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L’Autorità svolge i seguenti compiti: a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida; b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

    2. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l’effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

    3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l’operatore che ha già presentato il progetto, l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall’ articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l’ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall’articolo 49.

    5. I provvedimenti adottati dall’Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 32-34 LB 2026: ISEE – giacenze in valuta estera, criptovalute

    Commi 32-34 LB 2026: ISEE – giacenze in valuta estera, criptovalute

    Commi 32-34 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, per le misure attuative e la modifica del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata ex art. 8 D.Lgs. 281/1997. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    32. All’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , dopo le parole: «sia in Italia sia all’estero» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro».

    33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , volte a inserire all’articolo 5 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

    34. Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

  • Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina libri fondiari

    Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina libri fondiari

    Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina dei libri fondiari

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 49, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

  • Art. 622 Codice della Navigazione – Valutazione della nave

    Art. 622 Codice della Navigazione – Valutazione della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio deve indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze indicate nella copia dell'inventario di bordo di cui alla lettera c dell'articolo precedente. In caso di nave assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell'articolo 515.

  • Commi 684-701 LB 2026: LEP enti locali, dissesto e fondo equità servizi sociali

    Commi 684-701 LB 2026: LEP enti locali, dissesto e fondo equità servizi sociali

    Commi 684-701 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Tre decreti attuativi: (a) decreto MEF-Interno entro 30 aprile 2026 per riparto fondi ex comma 683 (comma 684); (b) decreto PCM-Lavoro-MEF entro 30 giugno 2026 per livelli di spesa di riferimento ATS e criteri LEP (comma 701); (c) decreto attuativo per ripartizione anticipazioni 2026 (commi 685-686). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    684. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).

    685. All’ articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2025. Per l’anno 2026, l’anticipazione fino all’importo massimo di 50 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le somme sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata»; c) al secondo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».

    686. All’ articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «in un periodo massimo di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di annualità variabile a seconda dell’incidenza pro capite dell’anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell’Organismo straordinario di liquidazione».

    687. Le risorse del Fondo di cui all’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell’interno entro il 31 marzo 2026, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell’interno. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

    688. All’ articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168 , il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 ».

    689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l’ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all’abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 , con riferimento ai seguenti trasferimenti statali: a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies) , d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’ articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ; b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

    690. Nell’ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società in house le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all’ articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , a trasferire alle stesse società in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56 .

    691. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all’ articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 , possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

    692. All’ articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente: «l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina».

    693. All’ articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , dopo le parole: «d’intesa con la regione interessata» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati» e le parole: «Costa teatina», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Costa dei Trabocchi e Teatina».

    694. All’ articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis è abrogato.

    695. In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell’immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l’emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

    696. In attuazione dell’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , i commi dal presente fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all’articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.

    697. In materia di sanità di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall’ articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 , e successivi aggiornamenti.

    698. In materia di assistenza di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.

    699. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.

    700. Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all’ articolo 1, commi 162 , 163 , 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni: a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall’ articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ; b) un’equipe multidisciplinare, come prevista dall’ articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell’ articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55 , ogni 20.000 abitanti; c) un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

    701. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

  • CCNL Farmacie Private 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2021 (ultima tabella vigente)

    Livello Minimo mensile lordo
    Q1 2.345,37 €
    Q2 (oltre 12 anni) 2.169,97 €
    Q2 (fino a 12 anni) 2.139,97 €
    Q3 (oltre 12 anni) 2.099,97 €
    Q3 (fino a 12 anni) 2.069,97 €
    Liv. 1 (farmacista collaboratore) 1.969,97 €
    Liv. 2 1.747,88 €
    Liv. 3 1.659,50 €
    Liv. 4 1.542,75 €
    Liv. 5 1.421,37 €
    Liv. 6 1.327,25 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €, più l’indennità speciale per i quadri) del CCNL per i dipendenti delle farmacie private (Federfarma con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS), firmato il 7/9/2021 con tabelle in vigore dal 1° novembre 2021. ⚠ Il contratto è SCADUTO il 31 agosto 2024 e il rinnovo è in alto mare: la trattativa si è più volte interrotta (stato di agitazione proclamato dai sindacati); sul tavolo Federfarma ha messo circa +220 € per i farmacisti al 1° livello (200 + 20 di clausola di garanzia) e +150 € per il personale non farmacista, con riparametrazione — proposte finora giudicate insufficienti dalle organizzazioni sindacali anche sul recupero dell’inflazione. Gli importi in tabella restano quindi i minimi vigenti fino alla firma del nuovo accordo; aggiorneremo la tabella al rinnovo. A questi valori si aggiungono scatti di anzianità (es. 25,31 € al 1° livello) e le eventuali indennità previste (direzione, mansioni speciali).

    Fonte: tabelle del CCNL 7/9/2021 verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti; stato del rinnovo da fonti sindacali e di settore (febbraio-marzo 2026). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura del minimo tabellare

    Il minimo tabellare del CCNL Farmacie Private è composto da paga base contrattuale e indennità di contingenza (elemento storico inglobato). Su questo si stratificano:

    • Scatti di anzianità: maturati ogni biennio o triennio a seconda della contrattazione vigente
    • Indennità di turno: per chi svolge lavoro su turni (incluso servizio notturno e festivo)
    • Indennità di reperibilità: per il personale reperibile fuori orario ordinario
    • Superminimi individuali: miglioramenti concordati al momento dell’assunzione o nel corso del rapporto
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre, pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto

    A differenza del CCNL Commercio Confcommercio (14 mensilità), il CCNL Farmacie Private prevede 13 mensilità. Il minimo annuale si calcola pertanto moltiplicando il mensile per 13.

    Il peso della qualifica professionale nella retribuzione

    Il differenziale retributivo tra farmacista collaboratore (1°-2° livello) e commesso (4° livello) riflette la responsabilità professionale che il farmacista assume per legge: iscrizione obbligatoria all’Ordine dei Farmacisti, responsabilità penale e civile nella dispensazione dei farmaci, obbligo di aggiornamento professionale ECM.

    L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti) gestisce la cassa previdenziale autonoma dei farmacisti liberi professionisti: il farmacista dipendente è iscritto all’INPS (gestione dipendenti privati) e non all’ENPAF in via principale, ma può versare contributi ENPAF per attività professionali accessorie.

    Aumenti contrattuali e rinnovo

    Il CCNL Farmacie Private è soggetto a rinnovo periodico. L’ultimo ciclo contrattuale definito (2022) ha stabilito incrementi scaglionati. Con il rinnovo in corso alla data di riferimento (maggio 2026), le parti trattano adeguamenti al tasso di inflazione IPCA e miglioramenti normativi su welfare e orario.

    In assenza di rinnovo, il contratto scaduto rimane provvisoriamente applicabile: i lavoratori conservano i diritti acquisiti e le organizzazioni sindacali possono agire per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 589 Codice della Navigazione – Competenza per materia e per valore

    Art. 589 Codice della Navigazione – Competenza per materia e per valore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause riguardanti:

    a) i danni dipendenti da urto di navi;

    b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;

    c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

    d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

    e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;

    f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali. 24 ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila". ————— AGGIORNAMENTO La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila". ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno – 7 luglio 1976, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila".

  • Comma 570 LB26: proroga gestione straordinaria sisma Centro Italia

    Comma 570 LB26: proroga gestione straordinaria sisma Centro Italia

    Comma 570 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all’ articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l’anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui: a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 ; b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 ; c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 ; d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all’ articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 ; e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all’ articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019 , e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all’ articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 .

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    I periodi di preavviso nel CCNL Acconciatura ed Estetica variano da 15 a 45 giorni in base al livello di inquadramento e all’anzianita di servizio. Le dimissioni devono essere rassegnate tramite procedura telematica obbligatoria. Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo segue le norme del Jobs Act per le nuove assunzioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Periodi di preavviso – CCNL Acconciatura ed Estetica (indicativi)
    Livello Fino a 5 anni anzianita Oltre 5 anni anzianita
    4° livello super 30 giorni 45 giorni
    3° livello 20 giorni 30 giorni
    2° livello 15 giorni 20 giorni
    1° livello 15 giorni 20 giorni
    Apprendista Vedi D.Lgs. 81/2015 (preavviso al termine)

    I giorni indicati sono di calendario. Verificare le tabelle specifiche del CCNL vigente: i valori possono variare per accordi di rinnovo.

    Preavviso: funzione e modalita

    Il preavviso e il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro e la sua effettiva cessazione. Serve a consentire al datore di trovare un sostituto e al lavoratore di trovare una nuova occupazione. L’obbligo vale sia per le dimissioni sia per il licenziamento (eccetto il licenziamento per giusta causa).

    Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore presta la propria attivita e matura retribuzione, ferie, TFR. In alternativa, il datore puo esonerare il lavoratore dalla prestazione pagando l’indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni dei lavoratori dipendenti devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (o tramite il proprio sindacato o patronato). Le dimissioni verbali o su carta non hanno effetto legale.

    Il lavoratore accede al portale con le credenziali SPID o CIE, compila il modulo di dimissioni e lo invia. Il datore riceve la comunicazione in tempo reale. Questa procedura serve a prevenire le dimissioni in bianco (firmate al momento dell’assunzione e usate fraudolentemente).

    Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo

    Il datore di lavoro puo licenziare il dipendente solo in presenza di una causale:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): un fatto grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Esempio: furto, aggressione a un cliente, utilizzo di prodotti vietati. Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravita rispetto alla giusta causa. Richiede la procedura disciplinare e il preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni economiche o organizzative dell’impresa (es. chiusura del salone, riduzione del personale per calo clientela). Richiede comunicazione obbligatoria alla DTL per aziende con piu di 15 dipendenti (non applicabile alla maggior parte dei saloni artigiani).

    Tutele per i licenziamenti illegittimi (Jobs Act)

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, le tutele in caso di licenziamento illegittimo seguono il regime del contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): la reintegra e limitata ai casi di licenziamento discriminatorio o disciplinare con fatto inesistente; negli altri casi si applica una indennita risarcitoria pari a 2-24 mensilita (in base all’anzianita).

    Per le microimprese artigiane sotto i 15 dipendenti, i limiti risarcitori sono ridotti (minimo 2, massimo 6 mensilita), rendendo piu contenuto il rischio economico per il datore.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni con preavviso rispettato
    Tizio e acconciatore al 3° livello con 3 anni di anzianita. Decide di cambiare salone. Accede al portale telematico del Ministero del Lavoro con SPID, compila il modulo di dimissioni con preavviso di 20 giorni. Il titolare, ricevuta la comunicazione, decide di esonerarlo dalla prestazione e gli paga l’indennita sostitutiva del preavviso (20 giorni di retribuzione).
    Caia – Licenziamento per giusta causa
    Caia, estetista al 3° livello, viene colta a utilizzare prodotti di trattamento di proprieta del centro per servizi privati non autorizzati a domicilio. Il titolare avvia la procedura disciplinare, contesta il fatto per iscritto, ascolta le giustificazioni di Caia e, ritenendole insufficienti, irroga il licenziamento per giusta causa. Non e dovuto il preavviso.
    Sempronio – Licenziamento per GMO in un salone con 2 dipendenti
    Il salone dove lavora Sempronio riduce l’attivita per calo clientela e il titolare decide di non rinnovare la posizione. Licenzia Sempronio per GMO. Non e richiesta la procedura di conciliazione preventiva (il salone ha meno di 15 dipendenti). Sempronio, assunto dopo il 2015, ha diritto a un’indennita risarcitoria di 2-6 mensilita in caso di impugnazione del licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto e il preavviso per un acconciatore al 3° livello?
    Indicativamente 20 giorni fino a 5 anni di anzianita e 30 giorni oltre i 5 anni. I valori esatti sono nelle tabelle del CCNL vigente.
    Le dimissioni verbali sono valide nel 2026?
    No. Dal 2016 le dimissioni devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni verbali o su carta non hanno effetto.
    Il datore puo licenziare senza motivo?
    No. Il licenziamento richiede sempre una causale: giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Il licenziamento senza causa e illegittimo e comporta il pagamento di un’indennita risarcitoria (o, nei casi piu gravi, la reintegra).
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    Chi non rispetta il preavviso (lavoratore che abbandona senza preavviso, o datore che licenzia senza preavviso) deve pagare all’altra parte l’indennita sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato.
    Il licenziamento per chiusura del salone e valido?
    Si. La chiusura dell’attivita configura un GMO. Il datore deve rispettare le procedure di legge e pagare il preavviso (o l’indennita sostitutiva), il TFR e ogni altro istituto maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 Reg. (UE) 2022/2065 – Conformità dal momento della progettazione

    Art. 31 Reg. (UE) 2022/2065 – Conformità dal momento della progettazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile. In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.

    2. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:

    a) le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori;

    b) qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e

    c) se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

    3. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all'operatore commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.

  • Art. 148 DPR 495/1992 – Iscrizioni e simboli

    Art. 148 DPR 495/1992 – Iscrizioni e simboli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni devono essere impiegati i caratteri alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e II.26/d che fanno parte integrante del presente regolamento.

    2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di località e di strade, o a parole facilmente comprensibili anche all'utenza straniera.

    3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale scopo, possono essere abolite le iscrizioni di "via", "piazza" o simili, sempre che la loro mancanza non dia luogo ad equivoci.

    4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le parole BUS, TRAM e TAXI, che devono essere di colore giallo.

    5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e le dimensioni delle singole lettere e cifre sono stabilite nelle tabelle da II.26/a a II.26/d, che fanno parte integrante del presente regolamento, riguardanti i diversi tipi di caratteri alfanumerici (figg. da II.441/a a II.441/f).

    6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono essere allineate sul bordo inferiore perpendicolarmente all'asse della corsia.

    7. Se l'iscrizione comprende più parole da tracciarsi su righe separate, lo spazio longitudinale tra le due righe non deve essere inferiore a due volte la dimensione maggiore delle lettere.

    8. In presenza del segnale verticale FERMARSI E DARE PRECEDENZA, la linea di arresto deve essere integrata con l'iscrizione STOP sulla pavimentazione; tale iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce e la distanza tra il limite superiore dell'iscrizione ed il bordo della linea di arresto deve essere compresa tra 1 e 3 m (fig. II.432/a).

    9. In presenza del segnale verticale DARE PRECEDENZA, la linea di arresto può essere integrata con il simbolo del triangolo, tracciato sulla pavimentazione (fig. II.442/a); tale simbolo, se tracciato, deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce ed il limite superiore del triangolo non deve distare dai vertici dei triangoli costituenti la linea di arresto meno di 2 m.

    10. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI SANT'ANDREA integrata dalle lettere PL; il colore di tali segnali è bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II.443. Il tracciamento è a carico dell'ente proprietario della strada.

    11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione.

    12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica verticale, possono essere consentiti previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.