- L'ammissione al lavoro esterno dei condannati e degli internati è disposta dalla direzione solo se prevista nel programma di trattamento e diviene esecutiva con l'approvazione del magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 21, co. 4, della L. 354/1975.
- Per gli imputati l'ammissione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, ed è comunicata al magistrato di sorveglianza.
- I detenuti ammessi al lavoro esterno indossano abiti civili, non possono essere ammanettati, e godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, salve le limitazioni connesse all'esecuzione della misura detentiva.
- Il datore di lavoro è tenuto a versare la retribuzione alla direzione dell'istituto e a dimostrare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
- Le prescrizioni imposte al detenuto (orari di uscita e rientro, fascia di tolleranza per forza maggiore) sono indicate nel provvedimento; il loro mancato rispetto espone al rischio di denuncia per evasione ex art. 385 c.p.
- La revoca è comunicata al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento; il direttore può disporre la sospensione cautelare in attesa dell'approvazione della revoca da parte del magistrato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 DPR 230/2000 — Lavoro esterno
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.
2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.
3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.
4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetti altri reati.
5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonché il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all'esterno.
7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.
8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati ai lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.
9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.
10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a versare, alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.
12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo svolgimento di lavoro autonomo, può essere disposta, ove sussistano le condizioni, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge.
13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall' articolo 385 del codice penale .
14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.
15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.
16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.
17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.
18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell'adozione
- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Commento
L'articolo 48 del DPR 230/2000 è la norma regolamentare cardine in materia di lavoro esterno, istituto disciplinato dall'art. 21 della L. 354/1975. Il lavoro esterno rappresenta uno degli strumenti più significativi del trattamento penitenziario: consente al condannato di svolgere attività lavorativa fuori dall'istituto, a contatto con la società libera, preparando il terreno per il reinserimento definitivo. L'art. 21 della legge individua i presupposti sostanziali; l'art. 48 del regolamento ne sviluppa le modalità operative con un grado di dettaglio che ne fa una delle norme più articolate dell'intero DPR 230/2000.
Il procedimento di ammissione per condannati e internati
Il comma 1 definisce il procedimento di ammissione per condannati e internati in modo rigoroso. L'ammissione presuppone, in primo luogo, che il lavoro esterno sia previsto nel programma di trattamento elaborato dall'équipe educativa: ciò esclude ammissioni estemporanee e radica la misura in un percorso individualizzato, coerente con l'art. 27, co. 3, Cost. Il provvedimento della direzione deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 21, co. 4, della L. 354/1975. L'approvazione giudiziale è una garanzia fondamentale: il magistrato valuta autonomamente i presupposti della misura, con particolare riguardo alla pericolosità del soggetto e al rischio di commissione di nuovi reati durante il lavoro. Fino all'approvazione il provvedimento direttoriale non è esecutivo: il detenuto non può lasciare l'istituto.
Il comma 4 elenca i parametri che il magistrato di sorveglianza deve considerare nell'approvare: tipo di reato, durata effettiva o prevista della misura privativa della libertà, durata residua della stessa, esigenza di prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Si tratta di una valutazione prognostica che tiene conto sia del passato del condannato sia delle prospettive future. La norma non pone soglie fisse di pena scontata o ostacoli assoluti legati alla tipologia del reato (a differenza, ad esempio, dell'affidamento in prova), lasciando ampia discrezionalità al magistrato in un'ottica di valutazione concreta del singolo caso.
Il procedimento per gli imputati
Il comma 2 regola l'ammissione al lavoro esterno degli imputati in custodia cautelare, che segue un percorso distinto: non è il magistrato di sorveglianza ad approvare, ma l'autorità giudiziaria procedente (GIP, GUP o giudice del dibattimento) ad autorizzare. Il magistrato di sorveglianza viene semplicemente informato. Questa diversità di procedimento riflette il fatto che l'imputato è ancora soggetto al processo: l'autorità che gestisce la custodia cautelare è l'autorità procedente, non quella dell'esecuzione. Si tratta di un caso in cui l'istituto trattamentale si innesta su una misura cautelare, con le complessità procedurali che ne derivano.
Abiti civili e diritti del lavoratore detenuto
Il comma 5 stabilisce che i detenuti ammessi al lavoro esterno indossano abiti civili e che ad essi «non possono essere imposte manette». Questa disposizione ha una valenza simbolica e pratica di grande rilievo: il detenuto che lavora fuori dall'istituto non deve essere visibilmente identificabile come tale. L'uso di abiti civili e l'assenza di manette gli consentono di svolgere il lavoro in condizioni di dignità, senza stigma visibile nei confronti dei colleghi e dei datori di lavoro. Il principio è direttamente collegato all'art. 27, co. 3, Cost. (funzione rieducativa) e all'art. 3 Cost. (dignità della persona).
Il comma 11 eleva ulteriormente il livello di tutela: i detenuti ammessi al lavoro esterno «esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà». Ciò significa che si applicano integralmente le tutele del diritto del lavoro: il contratto collettivo di categoria, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i diritti sindacali, le ferie, la malattia. L'unica differenza rispetto al lavoratore libero è data dagli obblighi di rientro all'istituto e dalle prescrizioni temporali. Il comma 10 concretizza questa parità sul piano retributivo: il datore di lavoro versa la retribuzione netta (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) alla direzione dell'istituto, che la gestisce applicando le trattenute previste dall'art. 24 della L. 354/1975 (per mantenimento in istituto e per risarcimento dei danni). Il datore deve altresì dimostrare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, garantendo al detenuto la maturazione dei contributi pensionistici.
Le prescrizioni e il rischio di evasione
Il comma 13 disciplina con precisione le prescrizioni del provvedimento di ammissione senza scorta. Devono essere indicati: gli obblighi comportamentali che il detenuto si impegna per iscritto a rispettare, gli orari di uscita e di rientro (tenendo conto anche della necessità di consumare i pasti e di mantenere i rapporti familiari), nonché una fascia oraria che contempli l'ipotesi di ritardo per causa di forza maggiore. Quest'ultima previsione è di grande importanza pratica: il ritardo involuntario (ritardo del trasporto pubblico, incidente, malore) non deve automaticamente far scattare la denuncia per evasione. Solo scaduta la fascia di tolleranza senza giustificazione, viene inoltrato rapporto per il reato previsto dall'art. 385 c.p. La norma bilancia l'esigenza di controllo con il riconoscimento che gli imprevisti fanno parte della vita quotidiana.
La scorta e i controlli durante il lavoro
I commi 6 e 7 disciplinano la scorta, prevista solo quando ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. La scelta di non rendere la scorta obbligatoria riflette la natura trattamentale dell'istituto: se il detenuto è ritenuto affidabile al punto da lavorare fuori, la scorta sistematica sarebbe contraddittoria. Quando disposta, la scorta è effettuata dal Corpo di Polizia Penitenziaria. Anche la Polizia di Stato e i Carabinieri possono effettuare controlli durante lo svolgimento del lavoro. Il comma 16 specifica che i controlli sono «diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità»: non si tratta, quindi, di mero controllo securitario, ma anche di garanzia che il datore di lavoro non sfrutti la condizione di vulnerabilità del detenuto.
Il lavoro autonomo all'esterno
Il comma 12 estende la disciplina al lavoro autonomo. L'ammissione è possibile se sussistono le condizioni dell'art. 21, co. 1, della L. 354/1975, se l'attività è regolarmente autorizzata dagli organi competenti e se il detenuto dimostra di possedere le necessarie attitudini e di potersi dedicare con impegno professionale. Il detenuto che svolge lavoro autonomo è tenuto a versare alla direzione l'utile finanziario ricavato, sul quale vengono poi effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24 della L. 354/1975. Questa disposizione consente, ad esempio, a un artigiano o a un libero professionista condannato di mantenere la propria attività durante la detenzione, evitando la perdita irrecuperabile del patrimonio professionale costruito negli anni.
La revoca e la sospensione cautelare
Il comma 15 disciplina la revoca e le modifiche delle prescrizioni. Qualunque modifica o revoca deve essere comunicata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al Provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza (per i condannati) o all'autorità giudiziaria procedente (per gli imputati). La revoca diviene esecutiva solo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza: ciò garantisce che la decisione di revocare la misura sia soggetta a controllo giudiziale e non sia lasciata alla sola discrezionalità amministrativa. Tuttavia, il direttore può disporre con provvedimento motivato la sospensione cautelare dell'efficacia dell'ammissione «in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca»: uno strumento d'urgenza che consente di reagire prontamente a comportamenti gravi del detenuto senza attendere i tempi della procedura formale di revoca.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi approva il provvedimento di ammissione al lavoro esterno per un condannato?
Il provvedimento è adottato dalla direzione dell'istituto e deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 21, co. 4, della L. 354/1975. Solo dopo l'approvazione giudiziale il provvedimento diviene esecutivo e il detenuto può lasciare l'istituto per recarsi al lavoro.
Un detenuto al lavoro esterno può essere in manette?
No. L'art. 48, co. 5, del DPR 230/2000 stabilisce espressamente che ai detenuti ammessi al lavoro esterno non possono essere imposte manette. Essi indossano abiti civili e godono delle stesse tutele lavorative dei lavoratori liberi, con le sole limitazioni connesse all'esecuzione della misura detentiva.
Cosa succede se il detenuto rientra in ritardo dall'esterno?
Il provvedimento deve prevedere una fascia oraria di tolleranza per l'ipotesi di ritardo dovuto a forza maggiore. Solo alla scadenza di tale fascia, senza giustificazione, viene inoltrato rapporto per il reato di evasione ex art. 385 c.p. Il ritardo entro la fascia di tolleranza non comporta conseguenze automatiche.
Chi paga la retribuzione al detenuto ammesso al lavoro esterno?
Il datore di lavoro versa la retribuzione netta alla direzione dell'istituto, non direttamente al detenuto. La direzione applica le trattenute previste dall'art. 24 della L. 354/1975 (quota per le spese di mantenimento, eventuale risarcimento del danno) e accredita il residuo nel peculio del detenuto. Il datore deve anche dimostrare l'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.
Il direttore può revocare immediatamente l'ammissione al lavoro esterno in caso di comportamenti gravi?
Il direttore può disporre con provvedimento motivato la sospensione cautelare dell'efficacia dell'ammissione, in attesa dell'approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento formale di revoca. La sospensione immediata è uno strumento d'urgenza; la revoca definitiva deve essere approvata dal magistrato di sorveglianza per acquisire efficacia permanente.
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