- Condannati e internati possono essere autorizzati dal direttore a sei telefonate mensili con congiunti e conviventi; per i detenuti in regime art. 4-bis O.P. il limite scende a quattro.
- L'autorizzazione richiede istanza scritta con indicazione del numero e dei destinatari; la decisione — in accoglimento o rigetto — deve essere motivata.
- Per gli imputati l'autorizzazione compete all'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, al direttore dell'istituto.
- Le conversazioni con persone diverse da congiunti e conviventi sono ammesse solo in presenza di ragionevoli e verificati motivi; le chiamate da detenuto fuori sede a detenuto richiedono doppia autorizzazione.
- Le conversazioni dei detenuti per reati ex art. 4-bis O.P. sono sempre registrate; per gli altri, la registrazione può essere disposta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il visto sulla corrispondenza.
- La norma attua l'art. 18 L. 354/1975 (colloqui e corrispondenza), bilanciando il diritto all'affettività e alle relazioni familiari con le esigenze di sicurezza e ordine penitenziario, nel rispetto dell'art. 27 co. 3 Cost.
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 DPR 230/2000 — Corrispondenza telefonica
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, sei volte al mese . Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a quattro al mese.
3. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 .
4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal direttore dell'istituto .
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.
7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.
9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 — Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 39 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 39 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni generali
- Art. 39 D.Lgs. 159/2011 — Assistenza legale alla procedura
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 39 del DPR 230/2000 è una delle disposizioni più incisive nella vita quotidiana dei detenuti: disciplina la corrispondenza telefonica, cioè la possibilità di mantenere contatti con il mondo esterno attraverso lo strumento — oggi pressoché universale — del telefono. La norma si colloca nell'alveo dell'art. 18 della L. 354/1975, che tutela il diritto del detenuto a mantenere relazioni con i familiari e con il mondo esterno come parte integrante del trattamento rieducativo.
Il fondamento nella legge penitenziaria e nella Costituzione
L'art. 18 O.P. stabilisce che i detenuti e gli internati hanno diritto a colloqui con i congiunti e con altre persone, nonché a corrispondenza epistolare e telefonica. Questo diritto non è una concessione graziosa dell'amministrazione penitenziaria: è un diritto soggettivo che l'art. 27 co. 3 Cost. protegge indirettamente, nella misura in cui il mantenimento dei legami familiari e affettivi è componente essenziale del trattamento rieducativo. Una pena che spezzasse irrimediabilmente i legami del condannato con la famiglia non punterebbe alla rieducazione ma alla neutralizzazione sociale del soggetto, contraddicendo il mandato costituzionale.
Il diritto alle telefonate si inserisce anche nella tutela della dignità personale ricavabile dall'art. 3 Cost.: la comunicazione con i propri cari è un'espressione elementare della personalità umana, che la detenzione può limitare ma non può sopprimere.
Il regime ordinario: frequenza e autorizzazione
Per i condannati e gli internati il secondo comma prevede un numero massimo di sei telefonate mensili, rivolte a congiunti e conviventi. La scelta di questi destinatari privilegiati riflette il riconoscimento della famiglia come nucleo di relazioni affettive fondamentali. Le telefonate con persone diverse da congiunti e conviventi sono ammesse solo in presenza di «ragionevoli e verificati motivi»: la formulazione legislativa impone alla direzione una valutazione non meramente formale, ma sostanziale circa la sussistenza di motivi che giustifichino l'estensione della comunicazione.
L'autorizzazione può essere rilasciata anche in occasione del rientro dall'istituto dopo un permesso o una licenza: si tratta di una deroga aggiuntiva, che riconosce la necessità del detenuto di avvisare la famiglia del suo rientro in custodia.
Il regime aggravato per i detenuti 41-bis e art. 4-bis
Quando si tratta di detenuti per i reati di cui all'art. 4-bis O.P. — tra cui i reati di criminalità organizzata, terrorismo e i più gravi reati contro la persona — per i quali si applichi il divieto dei benefici previsto da quella norma, il numero di telefonate mensili scende a quattro. Questa limitazione riflette la valutazione legislativa circa il maggiore rischio che le comunicazioni telefoniche di questi soggetti possano essere veicolari di messaggi rilevanti per la continuazione dell'attività criminale.
In aggiunta alla riduzione numerica, per questi detenuti le conversazioni telefoniche sono sempre registrate (co. 7, secondo periodo). Non occorre un provvedimento specifico dell'autorità giudiziaria: la registrazione è automatica e sistematica, come misura di sicurezza strutturale.
Gli imputati: l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria
Per gli imputati — cioè coloro che si trovano in custodia cautelare e non hanno ancora una condanna definitiva — la disciplina è differente. L'autorizzazione non compete al direttore dell'istituto ma all'autorità giudiziaria procedente, che è il giudice del procedimento in corso. Dopo la sentenza di primo grado, la competenza si sposta al direttore.
Questa distinzione riflette la logica cautelare: durante il procedimento, le comunicazioni dell'imputato possono interferire con le indagini o con l'acquisizione della prova, per cui è necessario che sia lo stesso giudice che gestisce il procedimento a valutare la compatibilità delle telefonate con le esigenze processuali.
La procedura: istanza scritta e obbligo di motivazione
Il quinto comma introduce regole procedurali precise. Il detenuto che voglia intrattenere corrispondenza telefonica deve presentare un'istanza scritta indicando il numero telefonico e i destinatari. L'autorizzazione, una volta concessa, rimane valida fino a revoca (per congiunti e conviventi); per le persone diverse da congiunti e conviventi, l'autorizzazione cessa quando vengono meno i motivi che la giustificavano.
La norma introduce poi un obbligo di motivazione che vale tanto per l'accoglimento quanto per il rigetto: la decisione «deve essere motivata». Questo obbligo è importante perché consente al detenuto di valutare se e come impugnare un diniego, e al magistrato di sorveglianza di controllare la legittimità delle decisioni della direzione. Un diniego immotivato o sorretto da motivazione apparente può essere impugnato con reclamo ai sensi dell'art. 35 O.P.
Le modalità tecniche e il costo delle telefonate
Il sesto comma stabilisce che il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili e che la durata massima di ciascuna conversazione è di dieci minuti. I commi ottavo e nono chiariscono che la corrispondenza è a spese dell'interessato — anche mediante scheda prepagata — e che la contabilizzazione avviene per ciascuna telefonata contestualmente alla chiamata.
Il decimo comma disciplina le chiamate dall'esterno verso i detenuti: è possibile comunicare al chiamante solo il nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, salvo motivi di cautela. Se la chiamata proviene da un congiunto o convivente anch'esso detenuto (situazione non rara in contesti di criminalità familiare), si dà corso alla conversazione purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati e salve le disposizioni sulla registrazione.
Il visto di controllo e la registrazione
Il settimo comma attribuisce all'autorità giudiziaria che ha disposto il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'art. 18 O.P. il potere di disporre anche l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche. Si tratta di un'estensione della misura di controllo dalla carta alla voce, giustificata dalle medesime esigenze cautelari che hanno determinato il visto epistolare. Per i detenuti per reati art. 4-bis la registrazione è invece automatica e prescinde da qualsiasi provvedimento, come già accennato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti