- Le lavorazioni penitenziarie possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, da imprese pubbliche e private o da cooperative sociali, in locali concessi in comodato.
- I detenuti che lavorano per imprese esterne dipendono direttamente da queste per il rapporto di lavoro; i datori versano la retribuzione alla direzione e devono dimostrare l'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.
- L'amministrazione penitenziaria deve di regola utilizzare le lavorazioni interne per le proprie forniture di vestiario, arredi e materiale necessario agli istituti.
- I posti di lavoro disponibili sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione, distinta per lavorazioni interne, esterne e servizi di istituto, approvata dal provveditore regionale.
- La produzione soddisfa nell'ordine: commesse dell'amministrazione penitenziaria, altre amministrazioni statali, enti pubblici e privati.
- Negli istituti per minorenni è riservata particolare attenzione alla formazione professionale attraverso le attività lavorative.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 DPR 230/2000 — Organizzazione del lavoro
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
2. Le lavorazioni interne dell'istituto, sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.
4. L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.
5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.
6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.
10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.
11. Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 47 D.Lgs. 504/1995 — Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
- Articolo 47 L. 184/1983: Effetti dell'adozione in casi particolari e decesso dell'adottante
- Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 47 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 47 D.Lgs. 148/2015 — Entrata in vigore
- Art. 47 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di destinazione
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 47 del DPR 230/2000 è la norma regolatrice dell'organizzazione del lavoro penitenziario nella sua dimensione gestionale e produttiva. Il lavoro in carcere non è un residuo della concezione afflittiva della pena, ma uno degli strumenti centrali del trattamento rieducativo previsto dalla L. 354/1975. La disposizione in esame disegna un sistema complesso, che coinvolge l'amministrazione penitenziaria, le imprese esterne, le cooperative sociali e — al centro di tutto — il detenuto lavoratore.
Il fondamento nella L. 354/1975 e nell'art. 27 Cost.
L'articolo 47 del regolamento attua in modo diretto l'art. 20 della L. 354/1975, che dedica al lavoro penitenziario una disciplina analitica. L'art. 20 riconosce che il lavoro è un elemento del trattamento; che non ha carattere afflittivo; che deve essere remunerato; che si svolgono lavorazioni sia all'interno sia all'esterno degli istituti. Tutti questi principi trovano applicazione operativa nell'art. 47 del regolamento, che ne specifica le modalità organizzative.
Il fondamento costituzionale è plurale. L'art. 27, terzo comma, Cost. impone la funzione rieducativa della pena: il lavoro è lo strumento privilegiato attraverso cui questa funzione si esercita, perché consente l'acquisizione di competenze, il mantenimento di ritmi di vita regolari e la corresponsione di un reddito che il detenuto può destinare alla famiglia o accumulare per il periodo successivo alla scarcerazione. L'art. 4 Cost. tutela il lavoro come diritto-dovere di ogni cittadino: anche il detenuto non perde questo diritto, e l'amministrazione è tenuta a creare le condizioni perché possa esercitarlo. L'art. 3 Cost. impone che le condizioni di accesso al lavoro non siano discriminatorie all'interno della popolazione detenuta.
I modelli organizzativi delle lavorazioni penitenziarie
Il primo comma dell'art. 47 individua tre modelli organizzativi alternativi o concorrenti. Il primo è la gestione diretta da parte della direzione dell'istituto, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati regionali. La direzione organizza le lavorazioni, ne cura la gestione produttiva e si assume la responsabilità del ciclo lavorativo. È il modello più tradizionale, presente nella storia dell'ordinamento penitenziario sin dalle sue origini.
Il secondo modello è quello delle imprese pubbliche e private che gestiscono lavorazioni in locali concessi in comodato dalla direzione. In questo caso, l'impresa si inserisce all'interno dell'istituto, utilizza spazi e in parte attrezzature dell'amministrazione, e gestisce direttamente il processo produttivo. I rapporti tra direzione e impresa sono definiti da una convenzione che disciplina le modalità di utilizzo dei locali, l'addebito delle spese di produzione e gli altri aspetti del rapporto.
Il terzo modello, espressamente valorizzato dalla norma, è quello delle cooperative sociali. Le cooperative di tipo B, ai sensi della L. 381/1991, hanno come finalità l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, categoria nella quale rientrano anche i detenuti. Il loro coinvolgimento nella gestione delle lavorazioni penitenziarie risponde contemporaneamente a finalità economiche (affidabilità gestionale, esperienza nel settore) e finalità trattamentali (il detenuto entra in contatto con un'organizzazione che dopo la scarcerazione potrebbe assumerlo).
Il rapporto di lavoro con le imprese esterne
Uno degli aspetti più delicati disciplinati dall'art. 47, comma 1, è quello del rapporto di lavoro tra il detenuto e l'impresa che gestisce la lavorazione. La norma chiarisce che i detenuti e gli internati che lavorano per le imprese dipendono direttamente da queste per il rapporto di lavoro. Questo significa che si applicano, almeno in linea di principio, le tutele del diritto del lavoro ordinario: contratto collettivo di riferimento, obblighi di sicurezza, copertura previdenziale e assicurativa.
Il meccanismo di pagamento della retribuzione è peculiare: i datori di lavoro versano alla direzione dell'istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare. Spetta poi alla direzione provvedere alla distribuzione al detenuto, anche attraverso il meccanismo della peculio e dell'anticipazione delle spese familiari. I datori devono altresì dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi: è una tutela aggiuntiva a favore del detenuto lavoratore, che altrimenti potrebbe trovarsi esposto a un rapporto di lavoro irregolare.
L'organizzazione delle lavorazioni interne
Il secondo comma prevede che le lavorazioni interne siano organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro. Questa previsione ha una duplice funzione: da un lato, separare spazialmente il luogo di lavoro dal luogo di detenzione, per favorire la percezione del lavoro come attività diversa e distinta dalla pena in quanto tale; dall'altro, assicurare condizioni lavorative dignitose, con la possibilità di consumare i pasti senza dover tornare in cella durante l'orario di lavoro.
Il terzo comma estende le convenzioni con le cooperative sociali ai servizi interni, come la somministrazione del vitto, la pulizia e la manutenzione dei fabbricati. Anche in questo ambito, l'amministrazione penitenziaria trova nelle cooperative sociali un partner coerente con la propria missione trattamentale.
La preferenza per le commesse interne e il criterio della convenienza
Il quarto comma introduce un principio di preferenza per le lavorazioni penitenziarie nelle forniture dell'amministrazione stessa: di regola, l'amministrazione penitenziaria deve utilizzare i propri detenuti-lavoratori per le forniture di vestiario, corredo, arredi e materiali necessari agli istituti. Il ricorso a imprese esterne si giustifica solo quando vi sia una significativa convenienza economica, ma nel valutarla si deve tenere conto anche della funzione trattamentale delle lavorazioni penitenziarie. Questo significa che il costo del lavoro esterno non può essere confrontato semplicemente con il costo del lavoro penitenziario: va ponderato anche il valore (difficilmente quantificabile, ma reale) della riduzione della recidiva e del reinserimento sociale.
Il quinto comma stabilisce la gerarchia delle commesse: nell'ordine, la produzione soddisfa prima le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, poi le altre amministrazioni statali, poi gli enti pubblici, infine i privati. Questa gerarchia riflette la natura pubblicistica delle lavorazioni penitenziarie e la loro funzione primaria al servizio dell'amministrazione stessa.
La tabella dei posti di lavoro e la pianificazione
Il decimo comma introduce uno strumento pianificatorio fondamentale: la tabella dei posti di lavoro disponibili per ciascun istituto, distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne e servizi di istituto. La tabella indica anche i posti per il lavoro a domicilio e quelli all'esterno; è aggiornata al variare della situazione e deve essere approvata dal provveditore regionale. Si tratta di uno strumento di trasparenza e di controllo: ogni detenuto può in linea di principio verificare quanti posti sono disponibili e in quale categoria, e contestare eventuali discriminazioni nell'assegnazione.
Il meccanismo di distribuzione delle commesse tra istituti (commi 6 e 7) è curato dal DAP in raccordo con i Provveditorati dello Stato; le direzioni possono accogliere direttamente commesse da privati, con la possibilità che il committente fornisca materie prime, attrezzature e personale tecnico, fermo restando che il valore di tali apporti incide sulla determinazione del prezzo finale.
Le lavorazioni in libera vendita e gli istituti per minorenni
Il comma 8 prevede che, quando le commesse non sono sufficienti ad assorbire la forza lavoro disponibile, l'amministrazione possa organizzare lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati alla libera vendita, anche tramite imprese pubbliche. Questo strumento consente di garantire continuità lavorativa ai detenuti anche nei periodi di bassa domanda esterna. Il comma 11 riserva attenzione particolare agli istituti per minorenni, dove le attività lavorative devono essere orientate soprattutto alla formazione professionale, in linea con la vocazione specialmente educativa del sistema penale minorile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti