Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 DPR 230/2000 – Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.

2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.

In sintesi

  • A tutti i detenuti e internati è consentito l'uso di un apparecchio radio personale nella camera di pernottamento, senza necessità di autorizzazione specifica.
  • Il direttore dell'istituto può autorizzare discrezionalmente l'uso di personal computer e di lettori di nastri e compact disc portatili, ma solo per motivi di lavoro o di studio documentati.
  • Le caratteristiche tecniche degli apparecchi, le modalità di uso e l'eventuale contributo per il consumo di energia elettrica sono stabiliti da apposite prescrizioni ministeriali.
  • La norma attua l'art. 18-ter L. 354/1975 in materia di limitazioni alle comunicazioni, ma si raccorda più in generale con il principio rieducativo dell'art. 27 co. 3 Cost., poiché i mezzi informativi e culturali sostengono il percorso trattamentale.
Indice dei contenuti

L'articolo 40 del DPR 230/2000 disciplina l'accesso dei detenuti e degli internati agli strumenti di ricezione e comunicazione individuale: la radio, il personal computer e i lettori di supporti audio portatili. Benché apparentemente tecnica, questa disposizione tocca temi di grande rilievo sul piano dei diritti: il diritto all'informazione, l'accesso alla cultura, il sostegno al percorso formativo e lavorativo all'interno dell'istituto, e più in generale la possibilità di mantenere un legame con il mondo esterno attraverso i mezzi di comunicazione.

La radio come strumento di diritto all'informazione

Il comma 1 stabilisce che a tutti i detenuti e internati è consentito - non meramente tollerato - l'uso di un apparecchio radio personale. Non è necessaria alcuna autorizzazione del direttore: si tratta di un diritto riconosciuto in via generale, che può essere limitato solo per ragioni di ordine e sicurezza, nei modi previsti dall'art. 41 del regolamento (prescrizioni sulla convivenza). La radio è tradizionalmente il principale strumento attraverso cui il detenuto mantiene un contatto informativo con la società esterna: notizie, programmi culturali, musica. In una condizione di forte isolamento sociale qual è la detenzione, anche questo collegamento ha una valenza significativa per il benessere psicologico.

Il diritto all'informazione - tutelato in via generale dall'art. 21 Cost. - non cessa con l'ingresso in carcere: il detenuto conserva il diritto di ricevere informazioni e di accedere ai mezzi di comunicazione nei limiti compatibili con la sicurezza dell'istituto. La radio rappresenta lo strumento meno problematico sotto questo profilo, poiché è uno strumento puramente ricettivo e non consente comunicazioni in uscita.

Personal computer e lettori audio: l'autorizzazione discrezionale del direttore

Per il personal computer e per i lettori di nastri e compact disc, il regime è diverso: l'uso è subordinato all'autorizzazione del direttore e può essere concesso solo per motivi di lavoro o di studio. La discrezionalità del direttore non è illimitata: deve essere esercitata in modo coerente con la finalità della norma, che è quella di sostenere le attività formative e lavorative del detenuto. Un rifiuto privo di motivazione o arbitrario sarebbe censurabile attraverso il reclamo al magistrato di sorveglianza.

La menzione dei «motivi di lavoro o di studio» è fondamentale. Il personal computer è ormai strumento indispensabile per la formazione professionale e per molte attività lavorative: escluderne l'accesso equivarrebbe, nella realtà contemporanea, a rendere particolarmente difficile la preparazione al reinserimento lavorativo dopo la scarcerazione. L'art. 27, comma 3, Cost. - che impone alla pena una funzione rieducativa - costituisce il referente costituzionale che orienta l'interpretazione di questa disposizione verso la massima apertura possibile, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

Le prescrizioni ministeriali: caratteristiche tecniche e consumi energetici

Il comma 2 rinvia ad apposite prescrizioni ministeriali per la definizione delle caratteristiche tecniche degli apparecchi (ad esempio limitazioni ai modelli con funzionalità di trasmissione o connessione a internet), delle modalità di uso e dell'eventuale spesa per il consumo di energia elettrica. Questo rinvio ha una funzione pratica importante: consente di aggiornare le prescrizioni tecniche in modo flessibile, senza necessità di intervenire sulla norma regolamentare, man mano che l'evoluzione tecnologica introduce nuovi strumenti o nuove potenzialità di quelli esistenti.

Il profilo della spesa energetica - il contributo «convenzionale» che il detenuto può essere chiamato a versare per il consumo elettrico dei propri apparecchi - è significativo: conferma che l'uso degli strumenti è inteso come un diritto del detenuto, ma comporta anche una responsabilità personale nella gestione delle risorse dell'istituto.

Rapporto con la L. 354/1975 e il sistema del trattamento

La norma si inserisce nel sistema più ampio del trattamento penitenziario disegnato dalla L. 354/1975. L'accesso agli strumenti informativi e culturali si raccorda con l'art. 15 L. 354/1975, che include tra gli elementi del trattamento l'istruzione, la formazione professionale e le attività culturali, ricreative e sportive. Il personal computer è diventato uno strumento trasversale a quasi tutti questi ambiti: studio a distanza, formazione professionale certificata, redazione di testi, mantenimento delle competenze digitali indispensabili per il reinserimento lavorativo.

Va ricordato che la connessione internet dal personal computer non è disciplinata dall'art. 40 ma da norme specifiche: l'accesso alla rete è in linea di principio escluso dalla detenzione ordinaria, salvo autorizzazioni specifiche per ragioni di studio o trattamento, in quanto richiederebbe verifiche di sicurezza più stringenti rispetto all'uso di un PC non connesso.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un detenuto può usare la radio in cella senza chiedere permesso al direttore?

Sì. L'art. 40, comma 1, attribuisce a tutti i detenuti e internati il diritto di usare un apparecchio radio personale, senza necessità di autorizzazione del direttore. L'uso può essere limitato solo per ragioni di ordine e sicurezza interna dell'istituto.

Il personal computer in cella è un diritto o una concessione?

È una concessione discrezionale: l'uso del personal computer richiede l'autorizzazione del direttore ed è consentito solo per motivi di lavoro o di studio documentati. Il direttore non può tuttavia rifiutare in modo arbitrario o immotivato, pena la censurabilità del diniego davanti al magistrato di sorveglianza.

Un detenuto può usare un personal computer connesso a internet?

L'art. 40 non disciplina l'accesso a internet, che è oggetto di normativa specifica. In linea generale, la connessione a internet dalla cella non è consentita nella detenzione ordinaria, salvo autorizzazioni particolari per ragioni di studio o trattamento adeguatamente valutate dalla direzione.

Chi stabilisce quali apparecchi sono ammessi e come si paga l'energia elettrica?

Il comma 2 dell'art. 40 rinvia ad apposite prescrizioni ministeriali per la definizione delle caratteristiche tecniche ammesse, delle modalità di uso e dell'eventuale contributo convenzionale per il consumo energetico. Queste prescrizioni possono essere aggiornate senza modificare la norma regolamentare.

Quale norma della L. 354/1975 attua l'art. 40 del regolamento?

L'art. 40 si raccorda principalmente con l'art. 15 L. 354/1975, che include l'istruzione, la formazione professionale e le attività culturali e ricreative tra gli elementi del trattamento penitenziario. Il fondamento costituzionale è l'art. 27, co. 3 Cost. (funzione rieducativa della pena) e l'art. 21 Cost. (diritto all'informazione).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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