Autore: Andrea Marton

  • Comma 601 LB 2026: proroga contratti a termine ex sblocca-cantieri

    Comma 601 LB 2026: proroga contratti a termine ex sblocca-cantieri

    Comma 601 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    601. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all’ articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , sono effettuati, limitatamente all’annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 , 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .

  • Comma 558 LB 2026: divieto cumulo contributi rischi naturali

    Comma 558 LB 2026: divieto cumulo contributi rischi naturali

    Comma 558 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Stabilisce il divieto di cumulo con altri contributi pubblici aventi le medesime finalità. I contributi del fondo previsti dal comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle stesse spese. Norma di applicazione generale del principio di non duplicazione del finanziamento pubblico.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

  • Comma 947 LB 2026: transazioni quote latte e riscossione AGEA

    Comma 947 LB 2026: transazioni quote latte e riscossione AGEA

    Comma 947 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    947. All’ articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. È fatta salva la facoltà per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall’organismo»; b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ragione dell’importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta può prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali»; c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto»; d) al comma 7, secondo periodo, le parole: «nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l’applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti»; e) al comma 9, dopo le parole: «dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa»; f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell’articolo 10-bis, comunicato al produttore dall’organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell’articolo 10-bis, in capo all’AGEA. Il ricalcolo effettuato dall’organismo non è impugnabile. 10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l’AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all’acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell’ articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119 . All’esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l’AGEA provvede tempestivamente ad informare l’organismo di cui al comma 1. Nell’ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l’AGEA dispone l’annullamento del carico affidato all’agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA».

  • Art. 17 L. 218/1995 – Norme di applicazione necessaria

    Art. 17 L. 218/1995 – Norme di applicazione necessaria

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54 Reg. (UE) 2023/1114 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

    Art. 54 Reg. (UE) 2023/1114 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    I fondi ricevuti dagli emittenti di token di moneta elettronica in cambio di token di moneta elettronica e tutelati conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE sono conformi ai requisiti seguenti:

    a) almeno il 30 % dei fondi ricevuti è sempre depositato in conti separati presso enti creditizi;

    b) i fondi ricevuti rimanenti sono investiti in attività sicure e a basso rischio che sono qualificabili come strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento, e sono denominate nella valuta ufficiale di riferimento del token di moneta elettronica.

  • Art. 15 L. 218/1995 – Interpretazione e applicazione della legge straniera

    Art. 15 L. 218/1995 – Interpretazione e applicazione della legge straniera

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 553 LB26: 5 milioni al Teatro alla Scala per il 250° anniversario

    Comma 553 LB26: 5 milioni al Teatro alla Scala per il 250° anniversario

    Comma 553 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    553. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione.

  • Art. 595 Codice della Navigazione – Trattazione della causa

    Art. 595 Codice della Navigazione – Trattazione della causa

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria; possono altresì presentare la citazione e la procura al comandante di porto in udienza. Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarità nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse non è integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione. Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse è integro, il comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento. Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza. La trattazione si svolge, senza formalità e possibilmente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalità di esperimento dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale, e può chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi. Se è stata proposta querela di falso in via incidentale, il comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.

  • Comma 273 LB26: nuovo finanziamento dell’AGCOM, contributo 2 per

    Comma 273 LB26: nuovo finanziamento dell’AGCOM, contributo 2 per

    Comma 273 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Annuali delibere AGCOM sulle aliquote effettive 2026-2028 in regime transitorio; dal 2029 eventuali delibere di variazione approvate dal PCM ex comma 66-quater. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    273. All’ articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 65, le parole: «dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse; b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti: «66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attività: a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l’utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ; b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ; c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 , e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 ; d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell’informazione che consentono l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 ; e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all’ articolo 3, lettere g) , i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 , non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma. 66-bis. Per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93 , è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per “ricavi” si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, come risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili. 66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) del comma 66, la misura dell’aliquota del contributo stabilita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall’anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66. 66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell’aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell’arco di un quinquennio. 66-quinquies. Resta fermo il potere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro».

  • Art. 19 L. 218/1995 – Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze

    Art. 19 L. 218/1995 – Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

    2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 12 D.Lgs. 198/2006 – Nomina

    Art. 12 D.Lgs. 198/2006 – Nomina ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.

    2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

    3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.

    4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

    5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 40 DPR 230/2000 – Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

    Art. 40 DPR 230/2000 – Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.

    2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.