Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 DPR 487/1994 – Concorso per titoli ed esami

    Art. 8 DPR 487/1994 – Concorso per titoli ed esami

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.

    2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

    3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 42 D.Lgs. 174/2016 – Notificazioni e comunicazioni

    Art. 42 D.Lgs. 174/2016 – Notificazioni e comunicazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.

  • Commi 674-678 LB 2026: trattamento accessorio personale Comuni e Funzioni locali

    Commi 674-678 LB 2026: trattamento accessorio personale Comuni e Funzioni locali

    Commi 674-678 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la PA per il riparto del fondo del comma 674 sulla base dei criteri della contrattazione collettiva. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all’incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

    675. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , dopo il comma 785 è inserito il seguente: «785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’interno».

    676. Al comma 420 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , le lettere a) e b) sono abrogate.

    677. All’ articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

    678. All’ articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

  • Comma 368 LB 2026: fondo corsi primo soccorso nelle scuole

    Comma 368 LB 2026: fondo corsi primo soccorso nelle scuole

    Comma 368 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si presume l’adozione di provvedimenti attuativi del MIM (avviso pubblico o decreto di riparto agli USR) per definire le modalità operative di accesso al fondo da parte delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità delle scuole). La norma fa inoltre espresso riferimento all’attesa di una «disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico». Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , e dall’ articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116 , nonché nelle more dell’approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

  • Art. 49 D.Lgs. 174/2016 – Nullità della sentenza

    Art. 49 D.Lgs. 174/2016 – Nullità della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

  • Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio

    Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio

    Art. 149 c.c. – Scioglimento del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

    Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge .

  • Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio

    Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio

    Comma 129 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    129. All’ articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono rideterminate nella seguente identica misura: a) benzina: euro 672,90 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri»; b) il comma 2 è abrogato; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025 , e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo»; d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025 »; e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la destinazione stabilita dall’articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025 , delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall’articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all’ articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

  • Art. 40 D.Lgs. 259/2003

    Art. 40 D.Lgs. 259/2003

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    Articolo abrogato.

  • Art. 27 D.Lgs. 174/2016 – Liquidazione compensi

    Art. 27 D.Lgs. 174/2016 – Liquidazione compensi

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall’articolo 63.

  • Comma 587 LB26: contributo disagio abitativo sisma 2016 prorogat

    Comma 587 LB26: contributo disagio abitativo sisma 2016 prorogat

    Comma 587 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    587. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l’anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 , le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Art. 607 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 607 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.

  • Art. 25 D.Lgs. 259/2003 – Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori

    Art. 25 D.Lgs. 259/2003 – Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità, ai sensi dell’ articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l’esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte III, titolo III e relative all’esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.

    2. L’Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all’ articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito ” Codice del consumo “).

    3. In alternativa alla procedura dinanzi all’Autorità le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.

    4. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell’ articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.

    5. L’Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell’Autorità e richiederne l’intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

    6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l’Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia. articolo precedente articolo successivo