Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 160 LB 2026: copertura finanziaria SFL e Assegno di Inclusione

    Comma 160 LB 2026: copertura finanziaria SFL e Assegno di Inclusione

    Comma 160 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Il comma 160 quantifica la copertura finanziaria delle modifiche al Supporto Formazione e Lavoro (cc. 158-159), incrementando l’autorizzazione di spesa SFL e riducendo simmetricamente quella per l’Assegno di Inclusione.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    160. Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata di 160 milioni di euro per l’anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l’anno 2028, di 171 milioni di euro per l’anno 2029, di 173 milioni di euro per l’anno 2030, di 176 milioni di euro per l’anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033. A seguito dell’attività di monitoraggio, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell’alinea dell’articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 .

  • Art. 195 quater TUF – Sanzioni in caso di risoluzione

    Art. 195 quater TUF – Sanzioni in caso di risoluzione

    Art. 195 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni in caso di risoluzione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all’articolo 55-bis la Banca d’Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 190, comma 1, per l’inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), ((68-bis,)) 70, commi 2 e 3, 80 , comma 1 , 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia. (73) ((108))

    2. Per l’inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l’articolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell’ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

    3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l’inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo

    190-bis. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e

    196-bis. 5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , o in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.

    6. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.

  • Art. 99 TUIR: Oneri fiscali e contributivi

    Art. 99 TUIR: Oneri fiscali e contributivi

    Art. 99 TUIR – Oneri fiscali e contributivi

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e’ prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento (1).

    2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

    3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione.”

    (1) Ai sensi dell’art. 2, comma 1 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e’ ammesso in deduzione un importo pari all’imposta regionale sulle attivita’ produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 52 DPR 230/2000 – Lavoro a domicilio

    Art. 52 DPR 230/2000 – Lavoro a domicilio

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'articolo 51.

  • Comma 604 LB 2026: proroga Commissario alluvioni 2023

    Comma 604 LB 2026: proroga Commissario alluvioni 2023

    Comma 604 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    604. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all’ articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all’articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l’anno 2026. Per le attività di cui all’articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Art. 4 D.Lgs. 79/2011 – Imprese turistiche

    Art. 4 D.Lgs. 79/2011 – Imprese turistiche

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

    2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica.

    3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’ articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

    4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all’ articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 642 Codice della Navigazione – Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore

    Art. 642 Codice della Navigazione – Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice designato. DELL'ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI Disposizioni generali

  • Art. 151 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

    Art. 151 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce è di 12 cm.

    2. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata.

    3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. II.447).

    4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS.

    5. Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli.

  • Art. 5 D.Lgs. 141/2024 – Orario degli uffici dell’Agenzia

    Art. 5 D.Lgs. 141/2024 – Orario degli uffici dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l’orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo sono determinati dall’Agenzia.

  • Art. 291 SIC – Obblighi generali

    Art. 291 SIC – Obblighi generali

    Art. 291 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi generali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinchè: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

  • Comma 707 LB 2026: LEP per disabili – supporto e PEI

    Comma 707 LB 2026: LEP per disabili – supporto e PEI

    Comma 707 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    707. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’ articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 . Sono, altresì, componenti fondamentali del LEP l’impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.

  • Art. 201 TUF – Agenti di cambio

    Art. 201 TUF – Agenti di cambio

    Art. 201 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Agenti di cambio

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall’ articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402 , a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

    2. Gli agenti di cambio sono iscritti all’Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall’Ordine medesimo, avuto riguardo all’iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e

    6. L’Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

    3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402 . Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell’entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515 , sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

    4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

    5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma

    11. 6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

    7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell’articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l’offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati ((nell’Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4) )) , nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge. ((73))

    8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile ; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo

    161. 9. Il mancato esercizio del servizio di ((esecuzione di ordini per conto dei clienti)) per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell’economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. ((73))

    10. Per l’esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall’articolo

    59. Il coordinamento dell’operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell’agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall’articolo 59, comma

    3. 11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario. ((12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31; 32; 167; 187-quinquiesdecies; 190; 190.4; 193-sexies; 194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis.)) ((73))

    13. È vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.

    14. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell’agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall’esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo ((7-sexies)) . ((73))

    15. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione dell’agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell’agente di cambio.

    16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell’economia e delle finanze nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all’attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L’indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell’agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell’agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

    17. La cancellazione dell’agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l’insolvenza dichiarata ai sensi dell’articolo

    72. 18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l’articolo 190.