Commi 674-678 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la PA per il riparto del fondo del comma 674 sulla base dei criteri della contrattazione collettiva. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all’incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. . All’ , dopo il comma 785 è inserito il seguente:articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’interno». . Al , le lettere a) e b) sono abrogate.comma 420 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . All’ , convertito, con modificazioni,articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 dalla , le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31legge 25 febbraio 2022, n. 15 luglio». . All’ e , convertito, con modificazioni,articolo 3-ter, commi 2 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 dalla , le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «neglilegge 24 febbraio 2023, n. 14 anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 674): autonomia finanziaria degli enti locali destinatari del fondo trattamento accessorio
- Art. 97 Costituzione (comma 674): buon andamento della PA e armonizzazione trattamenti del personale comunale
- Art. 114 Costituzione (comma 676): Province e Città metropolitane come enti costitutivi della Repubblica oggetto di rivisitazione
In sintesi
Quadro generale
Il blocco normativo dei commi 674-678 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) si occupa, con un approccio multidirezionale, dell'organizzazione finanziaria e del personale degli enti locali, con particolare attenzione ai Comuni e al comparto Funzioni locali. Il filo conduttore è il rafforzamento delle risorse finanziarie destinate al personale degli enti locali, accompagnato da semplificazioni normative e proroghe di termini. Si tratta di interventi tecnici, ma di rilievo significativo per il bilancio dei Comuni e per la perequazione retributiva del personale comunale.
Comma 674: il fondo per l'armonizzazione dei trattamenti accessori
Il comma 674 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato all'incremento del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale dei Comuni. La dotazione è di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2028. Le risorse sono finalizzate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027 e all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente. L'obiettivo dichiarato è la progressiva armonizzazione dei trattamenti tra enti locali, che ad oggi presentano forti disomogeneità legate alle diverse capacità fiscali dei territori. Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la PA, definirà i criteri di riparto sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva.
Quadro contrattuale: il comparto Funzioni locali
Il comparto Funzioni locali è uno dei comparti della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, disciplinato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Comprende il personale non dirigenziale dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane, delle Camere di commercio, degli IPAB e di altri enti minori. Il trattamento accessorio comprende le indennità di posizione, le indennità di responsabilità, gli incentivi di produttività e altre voci variabili dello stipendio. La sua disomogeneità tra enti locali genera fenomeni di mobilità del personale verso amministrazioni più remunerative e indebolisce la capacità operativa dei Comuni meno dotati. Il nuovo fondo intende attenuare tali fenomeni.
Comma 675: variazioni di bilancio MEF-Interno
Il comma 675 inserisce nell'art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 785, il nuovo comma 785-bis. La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni in termini di competenza e di cassa tra i capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785 della medesima legge. Tali commi riguardano specifici trasferimenti e dotazioni per gli enti locali. La nuova facoltà consente al MEF maggiore flessibilità gestionale, in coerenza con i principi di efficienza e tempestività previsti dalla legge di contabilità pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196).
Comma 676: abrogazioni nel comma 420 della L. 190/2014
Il comma 676 abroga le lettere a) e b) del comma 420 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). Il comma 420 conteneva una serie di vincoli e divieti per Province e Città metropolitane, introdotti nel quadro del riordino delle funzioni avviato dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio). L'abrogazione delle lettere a) e b) rimuove specifici limiti che si erano rivelati eccessivamente penalizzanti, in coerenza con la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con varie pronunce, ha invitato il legislatore a un riequilibrio della disciplina sulle Province dopo le riforme del 2014. L'abrogazione si inserisce nel più ampio processo di rivisitazione del ruolo delle Province previsto dall'art. 114 della Costituzione.
Comma 677: proroga termini dal 30 aprile al 31 luglio
Il comma 677 modifica l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, sostituendo "30 aprile", ovunque ricorrente, con "31 luglio". La disposizione di partenza disciplina specifici termini in materia di enti locali. Il prolungamento dei termini risponde a esigenze concrete di gestione amministrativa, considerando la difficoltà degli enti locali nel rispettare scadenze ravvicinate in un contesto di personale spesso ridotto. Si tratta di una tipica norma di proroga, ricorrente nelle leggi di bilancio.
Comma 678: estensione al 2026 della disciplina del D.L. 198/2022
Il comma 678 modifica l'art. 3-ter, commi 2 e 3, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, sostituendo "negli anni 2023, 2024 e 2025" con "negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". Si tratta di una mera proroga di un anno della disciplina applicativa, che riguarda specifici regimi di gestione finanziaria e contabile a favore degli enti locali. La tecnica di proroga "per slittamento" del termine finale è molto frequente nelle leggi di bilancio e consente di mantenere in vita regimi transitori senza intervenire sulla sostanza della disciplina.
Coordinamento con il TUEL e con l'art. 119 Cost.
L'intero blocco normativo si colloca nel quadro dell'art. 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Il TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Le misure introdotte dai commi 674-678 si inseriscono in tale quadro, integrando le risorse a disposizione degli enti, semplificando alcuni adempimenti e prorogando regimi transitori. L'effetto complessivo è un rafforzamento della funzionalità operativa degli enti locali, in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
Domande frequenti
Quanto vale e come funziona il fondo del comma 674 per il trattamento accessorio dei Comuni?
Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2028. È destinato all'incremento del trattamento economico accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei Comuni nell'ambito del CCNL Funzioni locali per il triennio 2025-2027. Il riparto tra gli enti avviene con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la PA, sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. L'obiettivo è la progressiva armonizzazione dei trattamenti tra Comuni, attenuando le disomogeneità legate alle diverse capacità fiscali dei territori e contrastando la mobilità del personale verso enti più remunerativi.
Cosa cambia con il nuovo comma 785-bis introdotto dal comma 675?
Il comma 785-bis, inserito nell'art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni in termini di competenza e di cassa tra i capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785 della medesima L. 178/2020. Tali commi riguardano specifici trasferimenti e dotazioni per gli enti locali. La nuova disposizione consente al MEF maggiore flessibilità gestionale per assicurare la coerenza tra impegni e pagamenti, in linea con i principi della L. 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilità pubblica. La modifica facilita l'esecuzione dei trasferimenti agli enti locali senza richiedere ulteriori provvedimenti legislativi.
Quali vincoli sono stati abrogati dal comma 676?
Il comma 676 abroga le lettere a) e b) del comma 420 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). Il comma 420 conteneva una serie di vincoli e divieti specifici per Province e Città metropolitane, introdotti nel quadro del riordino delle funzioni avviato dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio). Le lettere abrogate riguardavano limiti che si erano rivelati particolarmente penalizzanti per la funzionalità degli enti di area vasta. L'abrogazione si inserisce nel processo di rivisitazione del ruolo delle Province previsto dall'art. 114 della Costituzione e tenuto conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha più volte sollecitato un riequilibrio della disciplina dopo le riforme del 2014.
Cosa comporta la proroga del termine dal 30 aprile al 31 luglio prevista dal comma 677?
Il comma 677 modifica l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, sostituendo "30 aprile", ovunque ricorrente, con "31 luglio". La disposizione riguarda specifici adempimenti degli enti locali. La proroga del termine di tre mesi risponde a esigenze concrete di gestione amministrativa, considerando la difficoltà di numerosi enti locali nel rispettare scadenze ravvicinate in un contesto di personale spesso ridotto e di crescente complessità dei procedimenti. È una tipica norma di proroga, ricorrente nelle leggi di bilancio, che concede più tempo agli enti senza intervenire sulla sostanza della disciplina.
Quale è l'effetto del comma 678 sulla disciplina del D.L. 198/2022?
Il comma 678 estende al 2026 l'applicazione della disciplina di cui all'art. 3-ter, commi 2 e 3, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. La modifica consiste nella sostituzione delle parole "negli anni 2023, 2024 e 2025" con "negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". Si tratta di una proroga di un anno della disciplina applicativa, che riguarda specifici regimi di gestione finanziaria e contabile a favore degli enti locali. La tecnica di proroga per slittamento del termine finale è molto frequente nelle leggi di bilancio e mantiene in vita regimi transitori senza modificarne il contenuto sostanziale, in coerenza con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost.