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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 667 trasferisce al patrimonio disponibile del Comune di Caorle l'area del comprensorio Falconera-Palangon individuata nell'allegato X alla legge.
  • Il comma 668 rende applicabile la L. 5 febbraio 1992, n. 177 all'area trasferita, con esclusione dell'art. 6 della medesima legge.
  • Il comma 669 sancisce, in considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, la rinuncia ai canoni pregressi del demanio idrico relativi alle aree trasferite.
  • Il comma 670 estende la stessa rinuncia ai canoni del demanio marittimo statale per le aree oggetto di trasferimento.
  • Misura di razionalizzazione patrimoniale a favore di un singolo Comune costiero veneto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 667-670 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. L’area del comprensorio denominato «Falconera-Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come nell’allegato X alla presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo. . All’area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della , ad eccezione dilegge 5 febbraio 1992, n. 177 quanto previsto dall’articolo 6 della medesima legge. . In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell’area del demanio idrico di cui all’allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione. . Il trasferimento di porzioni dell’area del demanio marittimo di cui all’allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione dell’area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

Quadro generale: una norma-provvedimento per Caorle

I commi 667-670 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituiscono un blocco unitario che disciplina il trasferimento dell'area del comprensorio Falconera-Palangon del Comune di Caorle (Venezia) al patrimonio disponibile del Comune stesso. Si tratta di una norma-provvedimento, cioè di una disposizione legislativa diretta a regolare un caso singolo e specifico, ammessa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (orientamento consolidato sulla legittimità delle leggi-provvedimento, purché rispettino i canoni di ragionevolezza e di non manifesta irragionevolezza). L'area Falconera-Palangon è un comprensorio costiero del litorale veneziano oggetto da tempo di interlocuzioni tra Stato, Regione Veneto e Comune di Caorle per la sua valorizzazione.

Il comma 667: il trasferimento patrimoniale

Il comma 667 dispone il trasferimento dell'area, distinta in catasto come nell'allegato X alla legge, al patrimonio disponibile del Comune di Caorle. La nozione di patrimonio disponibile degli enti locali si distingue da quella di patrimonio indisponibile e di demanio: ai sensi degli artt. 822-830 del Codice Civile, il patrimonio disponibile comprende i beni che l'ente possiede a titolo di proprietà privata e che può alienare, locare o trasformare senza vincoli di destinazione pubblica. Il trasferimento al patrimonio disponibile consente quindi a Caorle di gestire l'area con flessibilità, anche valorizzandola economicamente in coerenza con il principio di autonomia patrimoniale degli enti locali previsto dall'art. 119 della Costituzione.

Il comma 668: il rinvio alla L. 177/1992

Il comma 668 dispone l'applicazione all'area trasferita della L. 5 febbraio 1992, n. 177, recante "Riordino delle norme relative al patrimonio dello Stato", con eccezione dell'art. 6. La L. 177/1992 disciplina specifici regimi di trasferimento e gestione di aree demaniali e patrimoniali statali, prevedendo procedure semplificate e tutele particolari. L'esclusione dell'art. 6 - che disciplina alcune limitazioni e vincoli specifici - risponde all'esigenza di adattare la disciplina al caso peculiare di Caorle. Il rinvio operato dal comma 668 ha quindi una funzione di coordinamento normativo, evitando vuoti di disciplina sull'area trasferita.

Il comma 669: la rinuncia regionale ai canoni demaniali idrici

Il comma 669 sancisce che, in considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni del demanio idrico individuate nell'allegato X comporta il venir meno delle pretese della Regione Veneto relative ai canoni pregressi e ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. La rinuncia è limitata alle aree oggetto di trasferimento e cessione. Si tratta di una norma di transazione legislativa che recepisce a livello statale una decisione già assunta dalla Regione in sede di Giunta, in coerenza con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui all'art. 120 Cost. e con le competenze regionali in materia di demanio idrico previste dall'art. 117 Cost. e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Il comma 670: la rinuncia statale ai canoni demaniali marittimi

Il comma 670 estende la rinuncia ai canoni pregressi anche al demanio marittimo statale per le porzioni di area individuate nell'allegato X. Il demanio marittimo è disciplinato dagli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e dal Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), che ne definiscono il carattere di inalienabilità e di destinazione a uso pubblico. La rinuncia ai canoni pregressi configura quindi un atto di liberalità del legislatore statale, giustificato dalla finalità di razionalizzazione patrimoniale e di chiusura di un contenzioso storico con il Comune di Caorle. La norma rispetta i limiti costituzionali della discrezionalità del legislatore in materia patrimoniale, fermo restando l'obbligo di assicurare la copertura finanziaria delle minori entrate ai sensi dell'art. 81 Cost.

Profili di copertura finanziaria

La rinuncia ai canoni pregressi - tanto regionali quanto statali - comporta minori entrate per le casse pubbliche. L'art. 81 della Costituzione impone il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e l'obbligo di coperture finanziarie per le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri. Tuttavia, trattandosi di mancata realizzazione di entrate potenziali (e non di rinuncia a entrate già iscritte in bilancio), gli effetti finanziari sono di norma assorbiti nel quadro complessivo della legge. La Corte dei conti potrebbe in sede di controllo successivo verificare la quantificazione delle minori entrate effettive.

Quadro costituzionale e di leale collaborazione

Il blocco normativo si colloca in un quadro di leale collaborazione tra Stato, Regione Veneto e Comune di Caorle, in linea con l'art. 120 della Costituzione e con il principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost. La presenza della delibera regionale n. 1305/DGR del 20 ottobre 2025 dimostra che la Regione ha già espresso il proprio consenso istituzionale; il legislatore statale si limita a recepire la decisione regionale e ad aggiungere la rinuncia ai canoni demaniali marittimi di propria competenza. Il risultato è un'operazione di razionalizzazione patrimoniale che chiude contenziosi storici e attribuisce certezza giuridica al Comune di Caorle nella gestione futura dell'area Falconera-Palangon.

Domande frequenti

Cos'è il patrimonio disponibile a cui viene trasferita l'area Falconera-Palangon?

Il patrimonio disponibile di un ente locale è l'insieme dei beni che l'ente possiede a titolo di proprietà privata e che può gestire, alienare, locare o trasformare senza vincoli di destinazione pubblica. La distinzione tra patrimonio disponibile, patrimonio indisponibile e demanio è regolata dagli artt. 822-830 del Codice Civile. I beni del patrimonio disponibile non sono soggetti al regime di inalienabilità tipico del demanio e possono essere oggetto di atti di disposizione secondo le regole del diritto privato, fermi restando i procedimenti pubblici di alienazione previsti dalla normativa di contabilità e dal TUEL. L'inserimento dell'area Falconera-Palangon nel patrimonio disponibile di Caorle consente quindi al Comune piena flessibilità gestionale.

Cos'è il demanio idrico e perché la Regione Veneto rinuncia ai canoni?

Il demanio idrico comprende le acque pubbliche, gli alvei, le sponde e le pertinenze idrauliche. La competenza amministrativa è stata trasferita alle Regioni dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 (riforma Bassanini). Le Regioni gestiscono il demanio idrico e riscuotono i canoni dovuti dai privati o dagli enti che occupano aree demaniali. La Regione Veneto, con delibera n. 1305/DGR del 20 ottobre 2025, ha già espresso la volontà politica di rinunciare ai canoni pregressi sulle aree di Caorle. Il comma 669 ne recepisce gli effetti a livello legislativo statale, garantendo certezza giuridica al Comune e chiudendo un contenzioso storico.

Cos'è il demanio marittimo e perché lo Stato rinuncia ai canoni?

Il demanio marittimo comprende il lido del mare, le spiagge, i porti e altre aree elencate dall'art. 822 del Codice Civile e dal Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327). È un bene dello Stato inalienabile e destinato a uso pubblico. Le concessioni demaniali marittime sono soggette a canoni periodici riscossi dall'amministrazione statale. La rinuncia ai canoni pregressi prevista dal comma 670 è limitata alle aree del comprensorio Falconera-Palangon oggetto di trasferimento e configura una transazione legislativa per chiudere pretese storiche. La norma rispetta i limiti costituzionali della discrezionalità del legislatore in materia patrimoniale, fermo l'obbligo di coperture ex art. 81 Cost.

Cos'è una norma-provvedimento e perché questi commi vi appartengono?

La norma-provvedimento è una disposizione legislativa che disciplina un caso singolo e specifico anziché categorie generali e astratte di situazioni. La Corte Costituzionale ne ha riconosciuto la legittimità in più occasioni, purché rispetti i canoni di ragionevolezza, non arbitrarietà e parità di trattamento. I commi 667-670 sono norme-provvedimento perché disciplinano esclusivamente l'area del comprensorio Falconera-Palangon del Comune di Caorle, identificata in catasto nell'allegato X. La scelta del legislatore di intervenire con legge si giustifica con la necessità di superare contenziosi storici e di coordinare gli interventi di Stato, Regione Veneto e Comune in un quadro di leale collaborazione ex art. 120 Cost.

Quali sono le competenze coinvolte nel trasferimento e quale il quadro costituzionale?

Il trasferimento dell'area Falconera-Palangon coinvolge competenze statali (demanio marittimo, patrimonio dello Stato), regionali (demanio idrico, dopo il D.Lgs. 112/1998) e comunali (patrimonio dell'ente locale). Il quadro costituzionale di riferimento è dato dall'art. 117 Cost. sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, dall'art. 118 Cost. sul principio di sussidiarietà e dall'art. 119 Cost. sull'autonomia finanziaria e patrimoniale degli enti locali. Il principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost. impone che le operazioni di razionalizzazione patrimoniale tra livelli di governo siano concordate. La presenza della delibera regionale n. 1305/DGR del 20 ottobre 2025 e del recepimento statale nel comma 669 dimostra il rispetto di tale principio.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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