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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 684-701 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Tre decreti attuativi: (a) decreto MEF-Interno entro 30 aprile 2026 per riparto fondi ex comma 683 (comma 684); (b) decreto PCM-Lavoro-MEF entro 30 giugno 2026 per livelli di spesa di riferimento ATS e criteri LEP (comma 701); (c) decreto attuativo per ripartizione anticipazioni 2026 (commi 685-686). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b). . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2025. Per l’anno 2026, l’anticipazione fino all’importo massimo di 50 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le somme sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata»; c) al secondo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti». . All’ , le parole: «in un periodo massimo di 10articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di annualità variabile a seconda dell’incidenza pro capite dell’anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell’Organismo straordinario di liquidazione». . Le risorse del Fondo di cui all’ , convertito, conarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 modificazioni, dalla , conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sonolegge 7 agosto 2016, n. 160 versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell’interno entro il 31 marzo 2026, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell’interno. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ .articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . All’ , il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Laarticolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168 costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla ».legge 17 aprile 1957, n. 278 . Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l’ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all’abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 , con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:novembre 2010, n. 216 a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle , e lettere d-quinquies) d-sexies) d-octies) del comma 449 , anche a seguito della confluenza delle medesime quote, adell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’articolo 1, comma 496, della legge ;30 dicembre 2023, n. 213 b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria. . Nell’ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla ,legge 7 aprile 2014, n. 56 le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società in house le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all’ ,articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 a trasferire alle stesse società in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata .legge 7 aprile 2014, n. 56 . Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all’articolo 18-quater del , convertito, con modificazioni, dalla , possonodecreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 legge 7 ottobre 2024, n. 143 essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi. . All’ , la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina». . All’ , dopo le parole: «d’intesa con la regionearticolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 interessata» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati» e le parole: «Costa teatina», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Costa dei Trabocchi e Teatina». . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 legge 26 è abrogato.febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis . In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell’immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l’emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative. . In attuazione dell’ , i commi dal presentearticolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all’articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti. . In materia di sanità di cui all’ ,articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre , come individuati dalla disciplina vigente, di cui al 1992, n. 502 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e successivigennaio 2017 aggiornamenti. . In materia di assistenza di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. , i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.68 . Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni. . Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all’ , , e , il percorso diarticolo 1, commi 162 163 169 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre , e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:2023, n. 213 a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall’articolo 1, comma 797, della legge 30 ;dicembre 2020, n. 178 b) un’equipe multidisciplinare, come prevista dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, , composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionalen. 147 socio-pedagogico, definito ai sensi dell’ , ogni 20.000 abitanti;articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55 c) un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti. . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del , adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissionedecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ , sonoarticolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

In sintesi

  • Comma 684: decreto MEF-Interno entro il 30 aprile 2026 per individuazione maggior gettito, compensazione e riparto fondi ex comma 683.
  • Commi 685-686: rimodulate anticipazioni ai Comuni dissestati ex L. 207/2024 (50 mln per il 2026 per Comuni sotto 20.000 abitanti; rimborso in 10/15/20 anni in base all'importo pro capite).
  • Comma 687: riassegnazione risorse del Fondo D.L. 113/2016 per Comuni con spese da calamità o cedimenti strutturali oltre il 40% della spesa corrente.
  • Comma 689: sospeso fino al 31 dicembre 2028 il blocco dei trasferimenti per mancata BDAP o questionari fabbisogni standard, per Fondo solidarietà comunale e trasferimenti per investimenti.
  • Comma 690: Province autorizzate a trasferire risorse a società in house in chiusura per pagamento debiti.
  • Comma 691: incarichi ex art. 18-quater D.L. 113/2024 prorogati di 12 mesi.
  • Commi 696-701 (PILLAR): definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni sociali (LEP) per gli ATS, con assistente sociale 1 ogni 5.000 abitanti, equipe multidisciplinare e 1 ora settimanale di assistenza domiciliare. Decreto PCM entro 30 giugno 2026 per costi e fabbisogni standard.
Quadro generale del blocco

I commi 684-701 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituiscono uno dei blocchi più significativi della manovra in materia di enti locali. Il legislatore interviene su tre direttrici principali: (a) la gestione finanziaria dei Comuni in dissesto, con rimodulazione delle anticipazioni già previste dalla L. 207/2024; (b) la semplificazione e il rafforzamento dei trasferimenti agli enti locali, con la sospensione di alcuni blocchi sanzionatori; (c) - e questo è il cuore politico del blocco - la definizione progressiva dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sociali a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS), in attuazione della L. 5 maggio 2009, n. 42 e del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 sul federalismo fiscale.

I LEP sociali: la cornice costituzionale dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

L'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una delle competenze più rilevanti del Titolo V riformato dalla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, finalizzata a garantire uniformità sostanziale nei livelli di tutela dei diritti fondamentali. La definizione dei LEP sociali era attesa da oltre vent'anni e costituisce uno degli adempimenti centrali del federalismo fiscale. I commi 696-701 rappresentano un passaggio storico in tal senso, in coerenza anche con il PNRR (Missione 5 - Inclusione e coesione) che pone tra i propri obiettivi la riforma del sistema dei servizi sociali.

Il comma 696: la cornice metodologica

Il comma 696 stabilisce che i commi successivi (fino al comma 714) disciplinano i LEP sulla base delle macroaree di intervento di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 68/2011 in materia di federalismo fiscale municipale e regionale. Per ciascuna macroarea vengono definiti costi, fabbisogni standard e metodologie di monitoraggio, valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi. La cornice metodologica recepisce quindi l'impianto del federalismo fiscale, individuando come unità di erogazione l'Ambito Territoriale Sociale (ATS), già previsto dalla L. 8 novembre 2000, n. 328 sui servizi sociali.

Il comma 697: la salvaguardia dei LEA sanitari

Il comma 697, in materia di sanità, fa salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Si tratta di una clausola di salvaguardia che mantiene in vita la disciplina LEA sanitaria, distinguendola dai nuovi LEP sociali. Il sistema sanitario resta quindi nel suo solco, mentre i nuovi LEP integrano l'offerta sociale a livello territoriale. Tale separazione rispetta il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost., competenza concorrente).

I commi 698-700: il Sistema di garanzia dei LEP sociali

Il comma 698 indica che, in materia di assistenza ex art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 68/2011, i LEP sono definiti nei commi da 699 a 711. Il comma 699 istituisce, in ciascun ATS, un Sistema di garanzia dei LEP sociali, quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i LEP. Il comma 700 individua tre tipologie di LEP: (a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, conformemente all'art. 1, comma 797, della L. 30 dicembre 2020, n. 178; (b) un'equipe multidisciplinare con uno psicologo ogni 30.000 abitanti e un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti, secondo l'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147; (c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare ai non autosufficienti, modulata in funzione della platea, nei limiti delle risorse disponibili.

Il comma 701: il decreto attuativo entro il 30 giugno 2026

Il comma 701 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS entro il 30 giugno 2026. Il decreto, adottato sulla base delle ipotesi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 1, comma 29, L. 28 dicembre 2015, n. 208), determinerà i criteri e gli obiettivi delle prestazioni e i criteri di riparto delle risorse. Si tratta di un decreto attuativo centrale: senza la sua emanazione il Sistema di garanzia resterà sulla carta.

I commi 685-686: anticipazioni ai Comuni dissestati

I commi 685 e 686 modificano la disciplina delle anticipazioni ai Comuni dissestati già prevista dall'art. 1, commi 775 e 777, della L. 30 dicembre 2024, n. 207. La modifica concentra le anticipazioni del 2026 (fino a 50 milioni di euro) sui Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, destinandole all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi (art. 258 TUEL). Il comma 686 rimodula il periodo di rimborso delle anticipazioni in funzione dell'incidenza pro capite: fino a 300 euro per abitante (10 anni); da 301 a 600 euro per abitante (15 anni); oltre 600 euro per abitante (20 anni). I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso del 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo o all'integrazione della massa attiva dell'OSL.

Il comma 689: sospensione del blocco dei trasferimenti

Il comma 689 sospende fino al 31 dicembre 2028 il blocco dei trasferimenti agli enti locali in caso di mancata presentazione dei documenti contabili alla BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) o di mancata risposta ai questionari sui fabbisogni standard ex art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216. La sospensione opera su: (a) quote del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 449, lett. d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della L. 11 dicembre 2016, n. 232, anche dopo la confluenza nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (art. 1, comma 496, L. 30 dicembre 2023, n. 213); (b) trasferimenti vincolati a investimenti.

Casi pratici e profili operativi

Per i Comuni, l'attuazione del blocco normativo richiede: (a) verifica della popolazione per accedere alle anticipazioni del 2026 (soglia 20.000 abitanti); (b) ricognizione dello stato dei rapporti con BDAP per beneficiare della sospensione del comma 689; (c) coordinamento con gli ATS per la programmazione del Sistema di garanzia LEP. Per le Province, il comma 690 offre uno strumento di chiusura ordinata delle società in house, in deroga all'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP). Per le Regioni, il coordinamento con gli ATS e la programmazione delle risorse per i LEP sociali sono cruciali. Il quadro complessivo si inserisce nell'art. 119 della Costituzione (autonomia finanziaria) e nel principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., con un forte intervento statale per garantire uniformità nei diritti sociali ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

Il comma 687: il Fondo calamità e cedimenti strutturali

Il comma 687 dispone che le risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate al medesimo Fondo a favore dei Comuni obbligati a sostenere spese - a seguito di sentenze esecutive di risarcimento per calamità naturali, cedimenti strutturali o accordi transattivi - di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente media degli ultimi due rendiconti approvati. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo 2026 con modalità telematiche. La compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri (870.000 euro per il 2026) avviene mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'art. 1, comma 511, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. La norma offre una boccata d'ossigeno ai Comuni colpiti da eventi straordinari il cui peso finanziario rischia di pregiudicare la sostenibilità di bilancio.

Il comma 688: enti esponenziali delle popolazioni interessate

Il comma 688 modifica l'art. 2, comma 4, della L. 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi e terre civiche. La nuova formulazione del terzo periodo prevede che la costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla L. 17 aprile 1957, n. 278. Si tratta di norma di coordinamento tra la disciplina dei domini collettivi (gestione comunitaria di patrimoni naturali e usi civici) e il regime degli enti esponenziali, finalizzata a garantire la rappresentanza legittima delle popolazioni titolari di tali diritti collettivi storici.

I commi 691-693: incarichi PNRR e aree protette

Il comma 691 proroga di ulteriori dodici mesi la possibilità di conferire incarichi ai sensi dell'art. 18-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni e l'attuazione del PNRR. I commi 692 e 693 modificano la denominazione del parco "Costa teatina", ridenominato "Costa dei Trabocchi e Teatina" nell'art. 34, comma 6, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e nell'art. 8, comma 3, della L. 23 marzo 2001, n. 93. Il comma 693 introduce inoltre l'obbligo di sentire i Comuni interessati nella procedura di istituzione, rafforzando il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra livelli di governo ex art. 120 Cost.

I commi 694-695: abrogazione e supporto agli enti locali

Il comma 694 abroga il comma 3-bis dell'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. Il comma 695, in attuazione delle missioni 1 e 2 del PNRR, autorizza gli enti locali ad avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione di atti amministrativi nell'immediatezza di eventi straordinari e critici. La misura mira alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Coordinamento sistematico con il TUEL

L'intero blocco si coordina con la disciplina del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): in particolare con il titolo VIII sul dissesto finanziario (artt. 244-269), con l'art. 162 sui principi del bilancio, con l'art. 187 sulla composizione dell'avanzo, con l'art. 258 sulla gestione liquidatoria. I numerosi rinvii ad altre leggi - L. 145/2018, L. 178/2020, L. 207/2024, L. 232/2016, L. 213/2023, D.Lgs. 68/2011, L. 234/2021, D.Lgs. 147/2017, L. 55/2024 - evidenziano la stratificazione normativa che caratterizza la materia degli enti locali e che richiede un approccio sistematico nell'interpretazione e applicazione.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: il Comune di Tizio sotto i 20.000 abitanti in dissesto

Il Comune di Tizio, con popolazione di 12.500 abitanti, ha dichiarato il dissesto finanziario nel 2024. Il Consiglio comunale, su proposta dell'Organismo straordinario di liquidazione, valuta l'opportunità di richiedere nel 2026 un'anticipazione ai sensi dei commi 685-686 della LB 2026. Trattandosi di un Comune con popolazione sotto i 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto, l'ente rientra nella platea ammessa. L'anticipazione richiesta, pari a 4 milioni di euro (320 euro pro capite), viene destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, ai sensi dell'art. 258 del TUEL. Trovandosi nella fascia 301-600 euro pro capite, il rimborso avverrà in un massimo di 15 anni. Il Consiglio delibera quindi l'istanza, allegando il piano di rientro aggiornato e il parere dei revisori dei conti. La rimodulazione del rimborso delle precedenti anticipazioni 2025, dove applicabile, genera risparmi vincolati al ripiano anticipato del disavanzo o all'integrazione della massa attiva dell'OSL.

Caso pratico 2: la Provincia di Caio e la chiusura della società in house

La Provincia di Caio aveva costituito nel 2010 una società in house, Caio Servizi S.r.l., per la gestione del trasporto scolastico provinciale. A seguito della L. 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio), la funzione è stata trasferita alla Regione e successivamente ai Comuni capoluogo. La società presenta debiti residui pari a 850.000 euro, derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento, e non è in grado di farvi fronte autonomamente. Ai sensi del comma 690 della LB 2026, la Provincia è autorizzata a trasferire alla società le risorse strettamente necessarie per il pagamento di tali debiti, in deroga all'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), che disciplina le crisi delle società pubbliche. Il Consiglio provinciale delibera quindi un trasferimento mirato di 850.000 euro, motivando la necessità con riferimento alla chiusura ordinata della società e al rispetto dei creditori. L'operazione è sottoposta al controllo dei revisori dei conti e all'eventuale rilievo della Corte dei conti in sede di controllo successivo, in coerenza con il principio di sana gestione finanziaria ex art. 119 Cost.

Domande frequenti

Cosa sono i LEP sociali introdotti dai commi 696-701?

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sociali sono lo standard minimo di servizi che deve essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale, in attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. I commi 696-701 della LB 2026 definiscono per la prima volta i LEP sociali in modo strutturato a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS), ente associativo dei Comuni introdotto dalla L. 8 novembre 2000, n. 328. I LEP individuati sono tre: (a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti; (b) un'equipe multidisciplinare con psicologo e educatore; (c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare ai non autosufficienti. La definizione attua il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 sul federalismo fiscale e segna un passaggio storico atteso da oltre vent'anni.

Quali Comuni possono accedere alle anticipazioni per il dissesto previste dai commi 685-686?

Per il 2026, possono accedere alle anticipazioni fino a 50 milioni di euro complessivi i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le condizioni previste dall'art. 1, comma 775, della L. 30 dicembre 2024, n. 207. Le risorse sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità dell'art. 258 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). Il rimborso delle anticipazioni avviene in 10, 15 o 20 anni a seconda dell'incidenza pro capite (fino a 300, 301-600, oltre 600 euro per abitante). I risparmi sulle anticipazioni 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo o all'integrazione della massa attiva dell'OSL.

Cosa cambia con la sospensione del blocco dei trasferimenti prevista dal comma 689?

Il comma 689 sospende fino al 31 dicembre 2028 il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione dei documenti contabili alla BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) o di mancata risposta ai questionari sui fabbisogni standard ex D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216. La sospensione opera per le quote del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 449, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (lett. d-quinquies, d-sexies, d-octies), anche dopo la confluenza nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (art. 1, comma 496, L. 213/2023), nonché per i trasferimenti vincolati a investimenti. La misura mira a evitare blocchi che potrebbero pregiudicare l'ordinato sviluppo degli investimenti e il rispetto dei termini di pagamento dei crediti commerciali.

Cosa prevede il comma 690 per le società in house delle Province?

Il comma 690 autorizza le Province, nel quadro del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla L. 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio), a trasferire alle proprie società in house in chiusura le risorse strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento. L'autorizzazione opera in deroga all'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), che disciplina le crisi delle società pubbliche. La norma facilita la chiusura ordinata delle società in house provinciali, le cui attività sono state trasferite ad altri enti a seguito della legge Delrio, evitando contenziosi con i creditori e perdite di valore.

Quando sarà emanato il decreto attuativo per i LEP sociali e cosa disciplina?

Il decreto attuativo previsto dal comma 701 deve essere adottato entro il 30 giugno 2026 dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto, basato sulle ipotesi tecniche della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 1, comma 29, L. 28 dicembre 2015, n. 208), determinerà: (a) i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari ai fabbisogni standard monetari dei Comuni componenti; (b) i criteri e gli obiettivi delle prestazioni LEP; (c) i criteri di riparto delle risorse tenendo conto dei beneficiari effettivi e dei fabbisogni reali. Senza tale decreto il Sistema di garanzia resterà sulla carta.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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