In sintesi
- Incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 il Fondo di cui all'art. 1, comma 496, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213.
- L'incremento è finalizzato esclusivamente alle finalità previste dalla lettera b) del comma 700 della LB 2026.
- La lett. b) del comma 700 individua le equipe multidisciplinari (psicologo ogni 30.000 abitanti, educatore professionale ogni 20.000 abitanti) a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS).
- Stanziamento dedicato per garantire progressivamente i nuovi LEP sociali in materia di equipe multidisciplinari.
- L'erogazione opererà secondo i criteri di riparto definiti dal decreto PCM previsto dal comma 701, entro il 30 giugno 2026.
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Comma 704 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto PCM-Lavoro-MEF entro il 30 giugno 2026 (rinvio al comma 701) per individuazione livelli di spesa di riferimento ATS e criteri di riparto delle risorse incrementate. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all’articolo 1, comma , è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 2027.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 704): competenza esclusiva statale sui LEP sociali finanziati dal Fondo equità
- Art. 118 Costituzione (comma 704): principio di sussidiarietà e ruolo degli ATS quali destinatari delle risorse
- Art. 119 Costituzione (comma 704): autonomia finanziaria e perequazione tra enti locali nel finanziamento LEP
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Quadro generale
Il comma 704 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituisce uno dei tasselli finanziari del progetto di definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sociali a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS) di cui ai commi 696-711. La norma incrementa di 200 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'art. 1, comma 496, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024). L'incremento è finalizzato esclusivamente alle prestazioni indicate dalla lettera b) del comma 700, ossia le equipe multidisciplinari composte da psicologi ed educatori professionali socio-pedagogici.
Il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi
Il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è stato istituito dall'art. 1, comma 496, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) per finanziare il graduale raggiungimento di obiettivi di servizio nei Comuni, sulla base dei fabbisogni standard. Il Fondo opera come strumento perequativo nel quadro del federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. La sua dotazione viene progressivamente incrementata per consentire l'effettivo raggiungimento dei LEP sociali in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla capacità fiscale degli enti locali.
La destinazione: le equipe multidisciplinari ATS
La lettera b) del comma 700 della LB 2026 individua come LEP sociale l'equipe multidisciplinare a livello di ATS, già prevista dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 (istituzione del Reddito di inclusione). L'equipe deve essere composta da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti. La figura dell'educatore professionale socio-pedagogico è definita dall'art. 3 della L. 15 aprile 2024, n. 55. L'incremento di 200 milioni annui dal 2027 mira a finanziare l'effettiva costituzione di tali equipe negli ATS che ancora non le hanno attivate, garantendo un'offerta omogenea di servizi sociali sull'intero territorio nazionale.
Coordinamento con la cornice costituzionale
L'intervento si colloca nel quadro dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali. L'art. 119 Cost. impone inoltre l'autonomia finanziaria degli enti locali nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dall'equilibrio dei bilanci. Il principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost. trova attuazione nell'erogazione dei servizi sociali da parte degli ATS, intesi come livello territoriale ottimale. Il finanziamento previsto dal comma 704 è coerente con il dovere di solidarietà previsto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l'eguaglianza dei cittadini.
L'attuazione tramite decreto PCM
L'effettiva erogazione delle risorse incrementate avverrà secondo i criteri di riparto definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 701, da emanare entro il 30 giugno 2026 di concerto con il Ministro del lavoro e con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto determinerà i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, basandosi sulle ipotesi tecniche della Commissione tecnica per i fabbisogni standard ex art. 1, comma 29, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Senza tale decreto le risorse incrementate non potranno essere efficacemente ripartite, restando vincolate sul Fondo.
Profili di sostenibilità e tempistica
L'incremento è strutturale, ossia di carattere permanente, e decorre dal 2027. Per il 2026 la norma non comporta nuovi oneri immediati, ma genera un impegno pluriennale a carico del bilancio statale. La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito complessivo della LB 2026, in conformità all'art. 81 della Costituzione che impone l'equilibrio di bilancio e l'obbligo di coperture per nuovi o maggiori oneri. La progressività dell'attuazione - i LEP saranno garantiti progressivamente a partire dal 2027 - tutela la sostenibilità finanziaria nel medio periodo. La misura si inquadra anche nel PNRR (Missione 5 - Inclusione e coesione), che prevede tra i propri obiettivi il rafforzamento dei servizi sociali territoriali.
Domande frequenti
Cos'è il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi?
Il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è stato istituito dall'art. 1, comma 496, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) come strumento perequativo per finanziare il graduale raggiungimento di obiettivi di servizio nei Comuni, sulla base dei fabbisogni standard. Opera nel quadro del federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e mira a garantire un'offerta omogenea dei servizi sociali sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla capacità fiscale degli enti locali. Il Fondo è alimentato da risorse statali e ripartito tra i Comuni con criteri che tengono conto della popolazione, della capacità fiscale e dei fabbisogni standard. La sua dotazione è stata incrementata da diverse leggi successive, ed il comma 704 della LB 2026 aggiunge ulteriori 200 milioni annui dal 2027.
Cos'è l'equipe multidisciplinare prevista dalla lett. b) del comma 700?
L'equipe multidisciplinare è uno strumento operativo dei servizi sociali a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS), originariamente previsto dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 nell'ambito del Reddito di inclusione. Il comma 700 della LB 2026 la innalza a LEP sociale, stabilendone la composizione minima: uno psicologo ogni 30.000 abitanti e un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti. L'educatore professionale socio-pedagogico è definito dall'art. 3 della L. 15 aprile 2024, n. 55. L'equipe svolge una funzione integrata di presa in carico dei beneficiari dei servizi sociali, sostegno alle famiglie, prevenzione del disagio sociale e attivazione di percorsi di inclusione. La sua presenza uniforme su tutto il territorio è ora garantita come LEP.
Quando saranno effettivamente erogati i 200 milioni annui aggiuntivi?
I 200 milioni annui aggiuntivi decorrono dall'anno 2027. Per il 2026 il comma 704 non comporta erogazioni dirette. L'effettiva ripartizione tra gli ATS avverrà secondo i criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 701, da emanare entro il 30 giugno 2026 di concerto con il Ministro del lavoro e con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto determinerà i livelli di spesa di riferimento per ciascun ATS, basandosi sulle ipotesi tecniche della Commissione tecnica per i fabbisogni standard ex art. 1, comma 29, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Senza tale decreto le risorse incrementate non potranno essere efficacemente ripartite.
Cosa sono gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) destinatari delle risorse?
Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sono ambiti aggregativi di Comuni introdotti dalla L. 8 novembre 2000, n. 328 sui servizi sociali per coordinare e gestire in forma associata l'offerta di prestazioni sociali su un territorio sovracomunale. La loro dimensione è tipicamente identificata dalle Regioni in coerenza con il bacino dei distretti sociosanitari delle ASL. Gli ATS sono i destinatari naturali delle risorse statali per i LEP sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale di cui all'art. 118 della Costituzione. La LB 2026 valorizza fortemente il ruolo degli ATS, individuandoli come unità di erogazione dei nuovi LEP sociali e come destinatari dei livelli di spesa di riferimento determinati dal decreto PCM previsto dal comma 701.
L'incremento ha carattere strutturale o temporaneo?
L'incremento di 200 milioni di euro è di carattere strutturale, in quanto annuale e a decorrere dall'anno 2027 senza scadenza prevista. Si tratta quindi di una dotazione permanente, che entra a regime nel bilancio statale e che ogni anno deve essere confermata dalla legge di bilancio annuale, salvo modifiche legislative espresse. La natura strutturale è coerente con la natura permanente dei LEP sociali, che devono essere garantiti uniformemente nel tempo, e con il principio di gradualità previsto dalla legge stessa (i LEP sono garantiti progressivamente a partire dal 2027). La copertura è assicurata nell'ambito complessivo della LB 2026, in conformità all'art. 81 della Costituzione che impone l'equilibrio di bilancio e l'obbligo di coperture per nuovi o maggiori oneri.