Autore: Andrea Marton

  • Art. 31 L. 354/1975 – Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati

    Art. 31 L. 354/1975 – Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’istituto.

    2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.

  • Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%

    Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%

    Comma 144 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    144. All’ articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

  • Art. 521 Codice della Navigazione – Rischi della navigazione

    Art. 521 Codice della Navigazione – Rischi della navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

  • Dimissioni in caso di trasferimento d’azienda: quando spetta la NASpI

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Se il trasferimento d’azienda comporta una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro, il lavoratore può dimettersi per giusta causa entro un termine ragionevole. In questo caso le dimissioni hanno gli stessi effetti di un licenziamento ai fini dell’indennità di disoccupazione (NASpI) e del TFR.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni per trasferimento d’azienda: effetti a confronto
    Aspetto Dimissioni volontarie ordinarie Dimissioni per giusta causa (art. 2112, c. 4, c.c.)
    TFR Spetta intero Spetta intero
    Preavviso Dovuto (salvo giusta causa) Non dovuto se la causa è grave; il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva
    NASpI Non spetta (dimissioni volontarie) Spetta, equiparata al licenziamento involontario
    Indennità sostitutiva del preavviso Trattenuta dal TFR o pagata dal datore A carico del datore in caso di giusta causa per colpa del cessionario
    Modalità recesso Telematica sul portale cliclavoro.gov.it Telematica + comunicazione scritta al cessionario con indicazione della causa

    Quando le dimissioni sono «per giusta causa» ai sensi dell'art. 2112

    L’art. 2112, comma 4, c.c. riconosce al lavoratore il diritto di recedere dal rapporto con effetti analoghi al licenziamento (e quindi con diritto alla NASpI) quando il trasferimento ha comportato una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro. Non ogni cambiamento è sufficiente: occorre un peggioramento oggettivo e significativo (ad esempio: spostamento della sede di lavoro che allunga sensibilmente il tragitto senza tutela; cambio di mansioni in senso fortemente deteriore; riduzione delle retribuzioni non consentita). La valutazione è caso per caso.

    Il termine per dimettersi

    Il lavoratore deve esercitare il recesso entro un termine ragionevole dalla conoscenza della modifica peggiorativa: non c’è un termine fisso di legge, ma la giurisprudenza tende a non riconoscere la giusta causa se le dimissioni sono presentate a distanza di mesi dalla scoperta della modifica senza una valida giustificazione del ritardo. È consigliabile agire con tempestività, generalmente entro poche settimane dalla conoscenza del fatto.

    Effetti su TFR e NASpI

    In caso di dimissioni per giusta causa ex art. 2112 c.c.: il TFR spetta integralmente; il lavoratore non deve il preavviso (o ha diritto all’indennità sostitutiva se il datore glielo rifiuta); la NASpI è riconoscibile dall’INPS in quanto le dimissioni sono equiparate a un’involontaria perdita del lavoro. Il lavoratore deve comunque presentare domanda NASpI nei termini ordinari (68 giorni dalla cessazione) e indicare nella domanda la causale corretta.

    Casi pratici

    Tizio – sede spostata di 80 km senza tutele di trasferta

    Il cessionario trasferisce la sede di lavoro di Tizio da Milano a Brescia senza riconoscere alcuna indennità di trasferta o rimborso. Tizio si dimette entro 3 settimane dalla comunicazione: le dimissioni sono per giusta causa ex art. 2112, il TFR è intero e la NASpI è richiedibile.

    Caia – mansioni dequalificate dopo la cessione del ramo

    Dopo la cessione del ramo, Caia viene assegnata a mansioni nettamente inferiori alla sua qualifica. Si dimette indicando la dequalificazione come giusta causa: ha diritto al TFR e alla NASpI; può anche chiedere il risarcimento del danno da dequalificazione.

    Sempronio – dimissioni molto tardive

    Sempronio scopre la modifica peggiorativa a gennaio ma aspetta 6 mesi prima di dimettersi senza allegare una giustificazione al ritardo. Il giudice (e l’INPS) potrebbero non riconoscere la giusta causa per tardività, negando la NASpI.

    Domande frequenti

    Se mi dimetto dopo il trasferimento d'azienda ho diritto alla NASpI?

    Solo se le dimissioni sono per giusta causa (art. 2112, c. 4, c.c.), cioè se il trasferimento ha comportato una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro e le dimissioni sono tempestive.

    Devo comunicare la causa delle dimissioni?

    Sì. La procedura telematica obbligatoria prevede l’indicazione della causale; occorre scegliere «giusta causa» e allegare o indicare i motivi specifici, che dovranno essere supportati da documentazione in caso di contestazione INPS o del datore.

    Se non ci sono modifiche peggiorative posso comunque dimettermi?

    Sì, con le dimissioni volontarie ordinarie, che però non danno diritto alla NASpI (salvo applicazione del D.Lgs. 22/2015 per i casi di agevolazione contributiva) né all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Il TFR spetta anche se mi dimetto senza giusta causa?

    Sì. Il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa delle dimissioni.

    Posso impugnare il trasferimento e dimettermi contemporaneamente?

    La strategia più cauta è dimettersi per giusta causa indicando le modifiche peggiorative e, eventualmente, contestare la legittimità del trasferimento (o della cessione del ramo) in sede giudiziale. Le due azioni non si escludono reciprocamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 39 D.Lgs. 259/2003 – Normalizzazione

    Art. 39 D.Lgs. 259/2003 – Normalizzazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

    2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l’applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation – ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission – IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.

    3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l’accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile. 3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d’interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 45 DPR 230/2000 – Benefici economici per gli studenti

    Art. 45 DPR 230/2000 – Benefici economici per gli studenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.

    2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano, percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1, per le ore di effettiva frequenza ai corsi.

    3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.

    4. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

    5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.

    6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

    7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.

    8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento, previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  • Art. 33 Reg. (UE) 2022/2065 – Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Art. 33 Reg. (UE) 2022/2065 – Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4.

    2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all'adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

    3. La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 24, paragrafo 2, e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato.

    4. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online o il motore di ricerca online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione. Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online, dell'articolo 24, paragrafo 2, o della richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo. Qualora la Commissione fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma del presente paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della Commissione e sulla sua intenzione di designare la piattaforma online o il motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri presentati dal fornitore interessato. La mancata presentazione del parere del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione a norma del terzo comma non impedisce alla Commissione di designare, sulla base di altre informazioni a sua disposizione, tale piattaforma online o motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi.

    5. La Commissione pone fine alla designazione se, per un periodo ininterrotto di un anno, la piattaforma online o il motore di ricerca online non ha un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1.

    6. La Commissione notifica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione, al comitato e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui al primo comma.

  • Art. 12 D.Lgs. 171/2005

    Art. 12 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 578 Codice della Navigazione – Inchiesta sommaria

    Art. 578 Codice della Navigazione – Inchiesta sommaria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.

  • Art. 536 Codice della Navigazione – Danni di avaria comune

    Art. 536 Codice della Navigazione – Danni di avaria comune

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all'assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

  • Commi 244-246 LB 2026: trattenimento in servizio polizia penitenziaria

    Commi 244-246 LB 2026: trattenimento in servizio polizia penitenziaria

    Commi 244-246 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Giustizia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del capo del DAP per disciplinare modalità di presentazione delle istanze, criteri di selezione tra istanze concorrenti e procedura di proroga. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    244. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell’ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.

    245. Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni: a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»; b) sia sospeso cautelarmente dal servizio nell’ambito di un procedimento disciplinare; c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare; d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l’azione penale; e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , in deroga al disposto dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

    246. Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

  • Commi 567-569 LB 2026: Commissario straordinario sisma e proroghe ricostruzione

    Commi 567-569 LB 2026: Commissario straordinario sisma e proroghe ricostruzione

    Commi 567-569 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    567. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell’ articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40 . In ogni caso, per l’esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    568. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    569. All’ articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».