Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 Reg. (UE) 2022/2065 – Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all'adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

3. La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 24, paragrafo 2, e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato.

4. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online o il motore di ricerca online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione. Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online, dell'articolo 24, paragrafo 2, o della richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo. Qualora la Commissione fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma del presente paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della Commissione e sulla sua intenzione di designare la piattaforma online o il motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri presentati dal fornitore interessato. La mancata presentazione del parere del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione a norma del terzo comma non impedisce alla Commissione di designare, sulla base di altre informazioni a sua disposizione, tale piattaforma online o motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi.

5. La Commissione pone fine alla designazione se, per un periodo ininterrotto di un anno, la piattaforma online o il motore di ricerca online non ha un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1.

6. La Commissione notifica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione, al comitato e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui al primo comma.

In sintesi

  • Sono soggette agli obblighi rafforzati del DSA le piattaforme online e i motori di ricerca online con una media mensile di almeno 45 milioni di destinatari attivi nell'Unione europea, designati formalmente dalla Commissione europea (VLOP/VLOSE).
  • La designazione è adottata dalla Commissione con decisione, sulla base dei dati comunicati dal fornitore ai sensi dell'articolo 24 o di informazioni raccolte autonomamente; il fornitore può presentare osservazioni sulle conclusioni preliminari.
  • Gli obblighi aggiuntivi per VLOP/VLOSE - valutazione dei rischi sistemici, audit indipendenti, trasparenza algoritmica, accesso ai dati per i ricercatori - si applicano quattro mesi dopo la notifica della designazione.
  • La soglia delle 45 milioni di utenti può essere adeguata dalla Commissione tramite atti delegati se la popolazione UE varia di almeno il 5% rispetto al 2020, in modo da corrispondere stabilmente al 10% della popolazione dell'Unione.
  • La designazione cessa se la piattaforma o il motore di ricerca rimane sotto la soglia per un anno ininterrotto.
Indice dei contenuti

La struttura a livelli del DSA e il perché dei VLOP/VLOSE

Il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) organizza gli obblighi dei prestatori di servizi digitali secondo una logica piramidale: gli obblighi aumentano in funzione delle dimensioni e dell'impatto dei servizi. Al vertice della piramide si trovano le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP, Very Large Online Platforms) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE, Very Large Online Search Engines), soggetti a un regime di obblighi rafforzati che il DSA qualifica come «dovere di diligenza» di terzo livello.

La ratio è chiara: una piattaforma con decine di milioni di utenti nell'Unione è in grado di amplificare contenuti illegali, disinformazione e rischi sistemici a una velocità e su una scala che una piccola piattaforma non può nemmeno avvicinarsi. Al tempo stesso, dispone di risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie che rendono proporzionato imporre obblighi che sarebbero eccessivamente onerosi per i prestatori più piccoli. L'articolo 33 definisce la soglia quantitativa e la procedura di designazione che attivano questo regime speciale.

La soglia dei 45 milioni di utenti attivi

Il parametro fondamentale è il «numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione» pari o superiore a 45 milioni. Questa cifra corrisponde approssimativamente al 10% della popolazione dell'Unione europea al momento dell'adozione del regolamento. Il concetto di «destinatario attivo» è rilevante: non si conta il numero di account registrati, ma di utenti che interagiscono effettivamente con il servizio in un mese medio, secondo la metodologia che la Commissione può precisare tramite atti delegati a norma del paragrafo 3.

La scelta di una soglia numerica assoluta piuttosto che relativa (ad esempio, una percentuale del mercato) semplifica l'applicazione ma introduce alcune distorsioni: una piattaforma con 44 milioni di utenti UE sfugge al regime anche se opera in un mercato molto concentrato. Per questo il paragrafo 2 prevede un meccanismo di adeguamento automatico: se la popolazione dell'Unione varia di almeno il 5% rispetto al 2020, la Commissione aggiorna la soglia tramite atti delegati in modo che rimanga pari al 10% della popolazione attuale. Questo garantisce che il regime mantenga la sua portata proporzionale nel tempo.

La procedura di designazione

Il paragrafo 4 disciplina in dettaglio la procedura di designazione. La Commissione europea adotta la propria decisione sulla base: (a) dei dati comunicati dal fornitore ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 (che impone alle piattaforme con più di un milione di utenti di pubblicare semestralmente il numero medio di destinatari attivi); (b) delle informazioni richieste dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3; (c) di qualsiasi altra informazione in possesso della Commissione.

Se la Commissione non dispone dei dati comunicati dal fornitore (ad esempio perché questo si è rifiutato di comunicarli, violando l'articolo 24), può comunque avviare la procedura di designazione sulla base di altre informazioni disponibili. In questo caso, deve concedere al fornitore almeno dieci giorni lavorativi per presentare osservazioni sulle conclusioni preliminari e sulla sua intenzione di designarlo come VLOP o VLOSE. Questa garanzia procedurale è ispirata al principio del contraddittorio: anche in un procedimento amministrativo della Commissione, il soggetto destinatario della decisione ha diritto di essere sentito prima che la stessa sia adottata.

È importante sottolineare che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati non impedisce la designazione: la Commissione può procedere anche in assenza di cooperazione del fornitore. Questo evita che le piattaforme possano sfuggire al regime VLOP semplicemente omettendo di comunicare i propri dati di utilizzo.

Effetti della designazione e tempistiche

Una volta adottata la decisione di designazione, la Commissione la notifica al fornitore interessato, al Comitato europeo per i servizi digitali e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e la Commissione mantiene aggiornato l'elenco delle VLOP e VLOSE designate.

Gli obblighi aggiuntivi previsti dalla sezione 5 del capo III del DSA (artt. 34-43) non si applicano immediatamente: il paragrafo 6 stabilisce che diventano operativi «decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore». Questo periodo di transizione consente ai fornitori di adeguare i propri processi interni, istituire le funzioni di compliance richieste (referente per la conformità, art. 41), predisporre il registro delle modifiche algoritmiche significative e strutturare il processo di valutazione dei rischi sistemici.

Nella fase di prima applicazione del DSA, le designazioni anticipate adottate dalla Commissione tra aprile e luglio 2023 hanno riguardato 19 piattaforme e 2 motori di ricerca, che sono stati soggetti agli obblighi VLOP/VLOSE a partire dal 25 agosto 2023, ovvero anticipatamente rispetto alla data generale di applicazione del 17 febbraio 2024 prevista dall'articolo 93. Questo regime transitorio è espressamente contemplato dall'articolo 33, paragrafo 6 e dalla disciplina attuativa di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

La cessazione della designazione

Il paragrafo 5 prevede che la Commissione ponga fine alla designazione se la piattaforma o il motore di ricerca rimane sotto la soglia «per un periodo ininterrotto di un anno». Questa clausola è simmetrica rispetto alla designazione e risponde alla logica che il regime VLOP/VLOSE è proporzionato solo finché l'impatto del servizio lo giustifica. In pratica, tuttavia, la cessazione della designazione è un evento raro: le piattaforme con decine di milioni di utenti tendono a mantenere o aumentare la propria base di utenti nel tempo. La norma è però importante per i casi di declino strutturale di un servizio o di uscita dal mercato europeo.

Obblighi che si attivano con la designazione

L'articolo 33 funge da gancio normativo per un corpus di obblighi aggiuntivi che il DSA concentra agli articoli 34-43. Per comprendere la portata della designazione VLOP/VLOSE, è utile richiamarli sinteticamente. L'articolo 34 impone una valutazione annuale dei rischi sistemici (diffusione di contenuti illegali, effetti negativi sui diritti fondamentali, manipolazione dell'informazione, rischi per la salute pubblica o la sicurezza). L'articolo 35 richiede l'adozione di misure di attenuazione ragionevoli e proporzionate per ciascun rischio identificato. L'articolo 37 prevede audit indipendenti annuali sulle misure di attenuazione, effettuati da organizzazioni esterne accreditate. L'articolo 38 obbliga le VLOP a offrire sistemi di raccomandazione che non si basino esclusivamente sulla profilazione degli utenti. L'articolo 39 impone obblighi rafforzati di trasparenza sulla pubblicità, incluso un registro pubblico accessibile ai ricercatori. L'articolo 40 consente l'accesso ai dati per i ricercatori accreditati, a condizioni di riservatezza. L'articolo 41 richiede la nomina di uno o più referenti per la conformità. L'articolo 42 disciplina le relazioni annuali sulla trasparenza. L'articolo 43 impone alle VLOP e VLOSE il pagamento di una commissione di supervisione annuale alla Commissione.

Vigilanza: Commissione ed equilibrio con i coordinatori nazionali

Un aspetto qualificante del regime VLOP/VLOSE è che la vigilanza primaria non spetta ai coordinatori nazionali dei servizi digitali, ma alla Commissione europea. Il capo IV, sezione 5 (artt. 56-64) del DSA assegna alla Commissione poteri esclusivi di indagine, di adozione di misure cautelari, di accettazione di impegni e di imposizione di sanzioni nei confronti dei fornitori VLOP e VLOSE. I coordinatori dei servizi digitali partecipano attraverso il meccanismo di cooperazione e il Comitato, ma non possono avviare autonomamente procedimenti di enforcement che riguardino gli obblighi specifici del capo III, sezione 5. Questa centralizzazione è giustificata dalla natura transfrontaliera degli effetti dei servizi in questione e dalla necessità di garantire un'applicazione uniforme nell'intero mercato unico.

Le sanzioni per violazione degli obblighi VLOP/VLOSE possono raggiungere il 6% del fatturato mondiale annuo del fornitore. In caso di violazioni sistemiche gravi e reiterate, il DSA prevede misure strutturali, inclusa la possibilità - estrema e residuale - di imporre misure comportamentali o strutturali temporanee per evitare un rischio grave di danno, compresi blocchi temporanei.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è un VLOP e come viene designato?

Una VLOP (Very Large Online Platform) è una piattaforma online con almeno 45 milioni di destinatari attivi mensili nell'Unione europea. La designazione è adottata dalla Commissione europea con formale decisione, sulla base dei dati comunicati dal fornitore o di altre informazioni disponibili. Gli obblighi aggiuntivi si applicano quattro mesi dopo la notifica della designazione.

Quale differenza c'è tra VLOP e VLOSE?

Una VLOP è una piattaforma online (social network, marketplace, app store, ecc.) con più di 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE; una VLOSE (Very Large Online Search Engine) è un motore di ricerca online con la stessa soglia. Entrambe sono soggette agli obblighi rafforzati del capo III, sezione 5 DSA (artt. 34-43), ma alcune misure sono calibrate specificamente sulle peculiarità tecniche dei motori di ricerca.

Quali obblighi aggiuntivi si applicano ai VLOP?

I principali obblighi aggiuntivi per VLOP/VLOSE sono: valutazione annuale dei rischi sistemici (art. 34), misure di attenuazione proporzionate (art. 35), audit indipendenti annuali (art. 37), sistemi di raccomandazione non esclusivamente basati sulla profilazione (art. 38), registro pubblico della pubblicità (art. 39), accesso ai dati per ricercatori (art. 40), nomina di un referente per la conformità (art. 41), relazione annuale di trasparenza (art. 42) e commissione di supervisione (art. 43).

Chi esercita la vigilanza sui VLOP?

La Commissione europea esercita la vigilanza primaria e ha poteri esclusivi di indagine e sanzione per le violazioni degli obblighi specifici VLOP/VLOSE. I coordinatori dei servizi digitali nazionali partecipano attraverso il Comitato europeo per i servizi digitali, ma non possono avviare autonomamente procedimenti di enforcement sugli obblighi del capo III, sezione 5.

Un VLOP può perdere tale status?

Sì. La Commissione cessa la designazione se la piattaforma o il motore di ricerca rimane sotto la soglia dei 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE per un periodo ininterrotto di almeno un anno. La decisione di cessazione è notificata al fornitore, al Comitato e al coordinatore del luogo di stabilimento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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