Commi 244-246 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del capo del DAP per disciplinare modalità di presentazione delle istanze, criteri di selezione tra istanze concorrenti e procedura di proroga. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell’ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato. . Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni: a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»; b) sia sospeso cautelarmente dal servizio nell’ambito di un procedimento disciplinare; c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare; d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l’azione penale; e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell’ , in deroga al disposto dell’articoloarticolo 444 del codice di procedura penale 445, comma 1-bis, del medesimo codice. . Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 244): Buon andamento dell’amministrazione e principio di continuità del servizio penitenziario
- Art. 27 Costituzione (comma 244): Finalità rieducativa della pena e necessità di adeguato personale di custodia
- Art. 444 Codice Procedura Penale (comma 245): Applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) rilevante come causa ostativa al trattenimento
- Art. 445 Codice Procedura Penale (comma 245): Effetti del patteggiamento: deroga espressa al comma 1-bis ai fini del trattenimento
In sintesi
Il contesto: emergenza carceraria e turnover della polizia penitenziaria
I commi 244-246 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) intervengono su uno dei punti più critici dell'amministrazione penitenziaria italiana, ossia la cronica carenza di personale del Corpo di polizia penitenziaria a fronte di un sovraffollamento detentivo che, alla fine del 2025, supera ampiamente i 60.000 reclusi. Il legislatore sceglie uno strumento già sperimentato per le Forze armate e per altre amministrazioni statali (si pensi al trattenimento dei magistrati ex L. 71/2022): consentire al personale prossimo al pensionamento di prolungare temporaneamente la propria attività di servizio, congelando un'uscita altrimenti automatica.
Il meccanismo del trattenimento: contingente, durata e procedura
Il comma 244 individua un contingente massimo di 150 unità per l'intero triennio 2026-2028, distribuito su tutti e tre i ruoli del Corpo: agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori. La norma precisa che il trattenimento avviene «nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente»: ciò significa che non vengono stanziate nuove risorse, ma si attinge al budget assunzionale già programmato, con un effetto di prolungamento del rapporto di lavoro. La competenza al provvedimento è del capo del DAP, che adotta decreto motivato della durata di un anno, prorogabile in presenza di perdurante esigenza di servizio. Si tratta dunque di una misura strutturalmente temporanea, agganciata alla persistenza dell'emergenza operativa.
La domanda del dipendente e le cause ostative del comma 245
Il comma 245 disciplina la fase d'iniziativa e le preclusioni. Il trattenimento non è mai d'ufficio: presuppone una richiesta del dipendente da formulare nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo. Si tratta di un termine perentorio (la formulazione «si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti» non lascia spazio a domande tardive), che consente all'amministrazione di programmare per tempo il turnover. La domanda è tuttavia condizione necessaria ma non sufficiente: la norma elenca cinque cause ostative tassative, la cui ricorrenza anche di una sola impedisce l'accoglimento. Sono cause tipiche del diritto disciplinare e penale del pubblico impiego: (a) giudizio di valutazione inferiore a «distinto» nel triennio precedente, (b) sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare, (c) sanzione disciplinare nel quinquennio, (d) esercizio dell'azione penale (quindi non la mera notizia di reato, ma il superamento della soglia degli artt. 405 e ss. c.p.p.), (e) condanna per delitto non colposo. La logica è quella di concedere il prolungamento solo a personale di provata affidabilità e moralità, escludendo soggetti la cui permanenza in servizio risulterebbe incompatibile con la delicatezza del compito di custodia.
La deroga al patteggiamento: una scelta significativa
Particolare attenzione merita l'ultimo periodo del comma 245, che estende la preclusione anche al personale il cui procedimento penale si sia chiuso con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento), in espressa deroga al disposto dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Quest'ultima norma processuale stabilisce, com'è noto, che la sentenza di patteggiamento «non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi» e che il fatto non è equiparato a condanna se la pena irrogata non supera i due anni. La Legge di Bilancio sceglie consapevolmente di derogare a questa regola di favore: ai fini del trattenimento, anche il patteggiato è trattato come condannato. Si colloca dunque nel solco di altre deroghe settoriali (si vedano gli artt. 25-bis D.P.R. 313/2002 sul casellario e l'art. 32-quater c.p. sull'incapacità di contrattare con la PA), che il legislatore introduce quando il bene tutelato (qui l'integrità del Corpo di polizia penitenziaria) prevale sulla logica deflattiva del rito speciale.
Il limite anagrafico assoluto del comma 246
Il comma 246 introduce un tetto invalicabile: il personale trattenuto cessa comunque al compimento del sessantaduesimo anno di età. La norma va letta in combinato disposto con l'art. 64 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra e ordinaria) e con la disciplina previdenziale del Corpo, che fissa il collocamento d'autorità a riposo a età differenziate per ruolo. Il limite di 62 anni opera dunque come barriera ulteriore: anche se il dipendente non avrebbe ancora maturato il limite anagrafico ordinario, il trattenimento non può spingersi oltre. Si recepisce qui un principio di equilibrio operativo, considerato il logoramento fisico tipico del servizio penitenziario.
Inquadramento sistematico e profili di criticità
La disciplina si inserisce in un contesto di tutela del lavoro pubblico di sicurezza segnato dall'art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità) e dall'art. 52 Cost. (dovere di difesa). Sotto il profilo strettamente lavoristico-pubblicistico, il rapporto di lavoro del personale di polizia penitenziaria resta governato dal D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e dal D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (regolamento di servizio). Il trattenimento ex commi 244-246 non altera la natura del rapporto: il dipendente conserva grado, ruolo, retribuzione e trattamento previdenziale, semplicemente sposta in avanti la cessazione. Sotto il profilo applicativo, due profili potranno generare contenzioso: il primo riguarda l'individuazione del «giudizio inferiore a distinto» nei casi in cui le valutazioni siano state sospese o riformate; il secondo concerne i procedimenti penali archiviati ex art. 411 c.p.p. dopo l'esercizio dell'azione penale, rispetto ai quali la lettera della norma sembra mantenere la preclusione finché non interviene un provvedimento liberatorio. Sarà opportuno che il DAP adotti circolari attuative chiare per evitare disparità di trattamento tra istituti.
Effetti pratici per il personale e per gli istituti
Per il singolo agente, sovrintendente o ispettore, la finestra dei sei mesi precedenti il pensionamento diventa cruciale: occorre presentare istanza tempestiva, verificare con l'ufficio personale l'assenza di cause ostative e programmare con il proprio nucleo familiare un anno aggiuntivo di servizio (eventualmente prorogabile). Per gli istituti, il trattenimento offre una boccata d'ossigeno gestionale, soprattutto nei penitenziari ad elevata complessità (Poggioreale, San Vittore, Regina Coeli, Sollicciano), ma non risolve strutturalmente il deficit di organico, stimato in oltre 18.000 unità a livello nazionale dai sindacati di categoria. Resta dunque centrale, accanto a questa misura tampone, la programmazione dei concorsi pubblici e il pieno utilizzo delle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia previste dall'art. 1, commi 282-284, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e successive integrazioni.
Domande frequenti
Chi può chiedere il trattenimento in servizio previsto dai commi 244-246 LB 2026?
Possono chiederlo gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria dei tre ruoli (agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori) che si trovino nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo. L'istanza va presentata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sono esclusi i dipendenti con valutazioni inferiori a «distinto» nel triennio, quelli sospesi cautelarmente, quelli con sanzioni disciplinari nel quinquennio, quelli con azione penale esercitata o condannati per delitto non colposo. Il contingente complessivo per il triennio 2026-2028 è di 150 unità e quindi non è assicurato l'accoglimento di tutte le domande: la selezione opera in concreto con i criteri organizzativi del DAP.
Quanto dura il trattenimento e può essere prorogato più volte?
La durata base è di un anno, disposta con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il comma 244 prevede espressamente la possibilità di proroga «se perdurano le esigenze di servizio»: la formulazione non pone un tetto numerico alle proroghe, ma fissa un limite assoluto al comma 246, secondo cui il rapporto cessa comunque al compimento del sessantaduesimo anno di età. In concreto, dunque, il trattenimento può essere prorogato fino al raggiungimento del tetto anagrafico, ma ogni proroga deve essere supportata da motivazione concreta sulla persistenza dell'emergenza operativa, pena vizio di eccesso di potere.
Il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. blocca davvero il trattenimento?
Sì, e si tratta di una scelta significativa del legislatore. L'ultimo periodo del comma 245 stabilisce che la preclusione opera «anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice». Normalmente la sentenza di patteggiamento non equivale a condanna ai fini civili e amministrativi se la pena non supera i due anni; qui invece il legislatore deroga espressamente e tratta il patteggiato come condannato. Ciò risponde a un'esigenza di tutela rafforzata dell'integrità del Corpo e si inserisce nel solco di altre discipline settoriali analoghe.
Cosa significa «giudizio inferiore a distinto» come causa ostativa?
Il riferimento è al sistema di valutazione professionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, disciplinato dal D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e da successive circolari del DAP. Le valutazioni si esprimono tradizionalmente su quattro livelli: ottimo, distinto, buono, sufficiente (oltre all'eventuale insufficiente). La norma esclude chi nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»: dunque «buono», «sufficiente» o «insufficiente». La preclusione opera anche se la valutazione bassa riguarda un solo anno del triennio. Eventuali ricorsi pendenti contro la valutazione non sospendono di per sé la causa ostativa, salvo provvedimenti cautelari del giudice amministrativo.
Il trattenimento incide sulla pensione e sul TFS/TFR?
Durante il periodo di trattenimento il rapporto di lavoro prosegue regolarmente: si continuano a versare contributi previdenziali e si maturano ulteriori anzianità utili sia ai fini del calcolo pensionistico (con incremento della quota contributiva) sia ai fini del trattamento di fine servizio. Il dipendente percepisce regolare stipendio con tutte le indennità di Corpo. Una volta cessato il trattenimento (per scadenza del termine, mancata proroga o raggiungimento dei 62 anni), si applicano le regole ordinarie sul collocamento a riposo. Da valutare caso per caso, in dialogo con INPS Gestione dipendenti pubblici, l'eventuale impatto sulla finestra mobile pensionistica e sul cosiddetto sistema delle decorrenze.