Autore: Andrea Marton

  • Comma 315 LB 2026: riparto risorse stabilizzazione enti ricerca

    Comma 315 LB 2026: riparto risorse stabilizzazione enti ricerca

    Comma 315 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’università e della ricerca con cui sono stabiliti modalità e termini di riparto e di assegnazione delle risorse incrementali del FOE previste dal comma 314. Termine non fissato espressamente; adozione presumibilmente entro il primo trimestre 2026 per allinearsi alla scadenza dei bandi al 31 dicembre 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    315. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .

  • Comma 561 LB 2026: rifinanziamento fondo D.L. 113/2016 art. 3

    Comma 561 LB 2026: rifinanziamento fondo D.L. 113/2016 art. 3

    Comma 561 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026 a rifinanziamento delle finalità di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Norma di rifinanziamento di una misura preesistente, non istitutiva.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    561. Per le finalità di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Art. 9 D.Lgs. 198/2006 – Convocazione e funzionamento

    Art. 9 D.Lgs. 198/2006 – Convocazione e funzionamento ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

    2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 30 Reg. (UE) 2024/1689 – Procedura di notifica

    Art. 30 Reg. (UE) 2024/1689 – Procedura di notifica

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Le autorità di notifica possononotificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 31.

    2. Le autorità di notifica notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, ogni organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1.

    3. La notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, i tipi di sistemi di IA interessati, nonché la relativa attestazione di competenza. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le misure predisposte per fare in modo che tale organismo sia monitorato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 31.

    4. L'organismo di valutazione della conformità interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica da parte di un'autorità di notifica, qualora essa includa un certificato di accreditamento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, o entro due mesi dalla notifica da parte dell'autorità di notifica, qualora essa includa le prove documentali di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

    5. Se sono sollevate obiezioni, la Commissione avvia senza ritardo consultazioni con gli Stati membri pertinenti e l'organismo di valutazione della conformità. Tenutone debito conto, la Commissione decide se l'autorizzazione è giustificata. La Commissione trasmette la propria decisione allo Stato membro interessato e all'organismo di valutazione della conformità pertinente.

  • Commi 423-426 LB 2026: governance energetica e audit performance SSN

    Commi 423-426 LB 2026: governance energetica e audit performance SSN

    Commi 423-426 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 423 prevede l’adozione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministero della salute di concerto con il MEF per l’istituzione del tavolo tecnico sull’efficientamento energetico delle strutture sanitarie. Termine stimato 30 gennaio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell’equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.

    424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

    425. Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all’ articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è integrato con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l’evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 .

    426. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , dopo il comma 304 è inserito il seguente: «304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019 , in attuazione dell’ articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , e dei commi 303 e 304 del presente articolo, è sottoposta ad audit, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell’articolo 9 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 , al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’ articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell’erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».

  • Commi 667-670 LB 2026: trasferimento area Falconera-Palangon a Caorle

    Commi 667-670 LB 2026: trasferimento area Falconera-Palangon a Caorle

    Commi 667-670 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    667. L’area del comprensorio denominato «Falconera-Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come nell’allegato X alla presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo.

    668. All’area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177 , ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 6 della medesima legge.

    669. In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell’area del demanio idrico di cui all’allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

    670. Il trasferimento di porzioni dell’area del demanio marittimo di cui all’allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione dell’area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

  • Art. 28 Reg. (UE) 2022/2065 – Protezione online dei minori

    Art. 28 Reg. (UE) 2022/2065 – Protezione online dei minori

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.

    2. I fornitori di piattaforme online non presentano sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione come definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 che usa i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore.

    3. Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore.

    4. La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1.

  • Art. 609 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 609 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell'articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile. DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE COMUNI

  • Art. 586 Codice della Navigazione – Regolamento di competenza; incompetenza per materia

    Art. 586 Codice della Navigazione – Regolamento di competenza; incompetenza per materia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto. L'incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Comma 259 LB 2026: nuova pianta organica AGCM, +16 dirigenti

    Comma 259 LB 2026: nuova pianta organica AGCM, +16 dirigenti

    Comma 259 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi i bandi di concorso AGCM per coprire i 16 nuovi posti di ruolo della carriera direttiva. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    259. Al fine di assicurare l’efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza, la pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall’ articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 , e dall’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 .

  • Comma 542 LB 2026: monitoraggio semestrale Bonus Valore Cultura

    Comma 542 LB 2026: monitoraggio semestrale Bonus Valore Cultura

    Comma 542 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; primo monitoraggio relativo al I semestre 2026 da comunicare entro luglio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il monitoraggio è funzionale all’adozione e all’aggiornamento del decreto attuativo del Bonus Valore Cultura previsto dal comma 541. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    542. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell’utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell’adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.

  • Art. 518 Codice della Navigazione – Assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    Art. 518 Codice della Navigazione – Assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale, che, al momento della conclusione dell'assicurazione, può prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione. All'assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci.