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Comma 561 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026 a rifinanziamento delle finalità di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Norma di rifinanziamento di una misura preesistente, non istitutiva.
Testo coordinato
. Per le finalità di cui all’ , convertito, conarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 modificazioni, dalla , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026.legge 7 agosto 2016, n. 160
Norme modificate da questi commi
- Art. 41 Costituzione (comma 561): Libertà di iniziativa economica privata, parametro costituzionale del commissariamento prefettizio rifinanziato
- Art. 416-bis Codice Penale (comma 561): Disciplina dell’associazione di tipo mafioso, presupposto delle informative antimafia che attivano la misura
- Art. 21 TUIVA (comma 561): Fatturazione delle prestazioni durante la gestione commissariale dell’impresa appaltatrice
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento e natura della norma
Il comma 561 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) costituisce esempio tipico di norma di rifinanziamento: senza introdurre nuove discipline, rinnova per l’esercizio 2026 la copertura finanziaria di una misura preesistente, già disciplinata dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. L’importo autorizzato (5 milioni di euro per il solo 2026) si aggiunge alle risorse già stanziate o riassegnate negli esercizi precedenti, mantenendo viva l’operatività della misura.
La misura sottostante: art. 3 D.L. 113/2016
L’art. 3, comma 1, del D.L. 113/2016 si inserisce nel quadro delle misure di prevenzione amministrativa della corruzione e dell’infiltrazione mafiosa nell’esecuzione degli appalti pubblici. La norma originaria disciplina, in particolare, gli interventi di gestione straordinaria temporanea (commissariamento prefettizio) delle imprese aggiudicatarie di contratti pubblici qualora emergano elementi di sospetto o di accertamento di condotte rilevanti ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) e dell’art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia).
Il provvedimento del 2016 si colloca nel solco della disciplina più ampia delle informazioni interdittive antimafia e degli strumenti di prevenzione applicati nel comparto degli appalti pubblici, oggi disciplinati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che richiama espressamente la normativa antimafia.
Significato del rifinanziamento
Il rifinanziamento annuale conferma la rilevanza della misura nell’architettura della prevenzione corruzione e antimafia: si tratta di una disciplina che, pur emersa da esigenze contingenti (Expo 2015, grandi eventi), ha progressivamente assunto carattere strutturale. La cifra (5 milioni) appare modesta nell’economia complessiva della legge di bilancio, ma assolve la funzione tecnica di mantenere la dotazione del fondo necessaria per le attività del commissariamento (compensi dei commissari, spese di gestione, oneri legali e processuali).
Dal punto di vista contabile, lo stanziamento opera sullo stato di previsione del Ministero dell’interno (in particolare presso il Dipartimento della pubblica sicurezza) o del MEF, a seconda della collocazione amministrativa del fondo originario. La gestione operativa è affidata alle prefetture competenti per i singoli procedimenti di commissariamento.
Profili procedurali del commissariamento
Il commissariamento prefettizio ex art. 32 del D.L. 90/2014 (cui si collega l’art. 3 del D.L. 113/2016) presuppone la sussistenza di elementi che facciano dubitare della liceità o regolarità dell’esecuzione dell’appalto da parte dell’impresa aggiudicataria. Il prefetto, valutate le circostanze, può disporre la nomina di uno o più commissari straordinari che assumono temporaneamente la gestione dell’impresa limitatamente all’esecuzione del contratto pubblico, garantendone la prosecuzione e la regolarità.
La misura, pur incidente sul diritto di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato in quanto strumento di tutela dell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’appalto, in presenza di indizi qualificati di infiltrazione mafiosa o di gravi irregolarità gestionali.
Profili fiscali per le imprese coinvolte
Per l’impresa sottoposta a commissariamento prefettizio, la continuità dell’attività (limitata al contratto pubblico) comporta la prosecuzione ordinaria degli obblighi tributari: tenuta delle scritture contabili, dichiarazioni periodiche IVA, dichiarazione annuale dei redditi. La gestione commissariale, configurando una forma di amministrazione straordinaria, comporta tuttavia profili specifici di responsabilità tributaria e di rappresentanza fiscale, da valutare caso per caso. I compensi dei commissari sono ordinariamente posti a carico dell’impresa o, per la quota di spettanza del fondo, dello Stato secondo le modalità previste dal decreto.
Per le altre imprese partecipanti agli stessi appalti, il commissariamento di un concorrente o di un appaltatore può comportare conseguenze indirette (subentro, prosecuzione dei rapporti, escussione delle garanzie). Sul piano IVA, le prestazioni rese durante il commissariamento conservano l’ordinario regime di fatturazione (D.P.R. 633/1972), mentre la rendicontazione segue gli schemi degli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Conclusioni operative
Il comma 561 ha rilievo essenzialmente per le imprese del settore degli appalti pubblici, e in particolare per quelle che siano state coinvolte o si trovino in fase di valutazione per misure di commissariamento ex art. 32 del D.L. 90/2014. Per il professionista, è un elemento di contesto utile per consigliare alle imprese clienti la massima cura nei sistemi di compliance antimafia, prevenzione della corruzione e tracciabilità dei flussi finanziari, in linea con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti) e con il D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia). La continuità del rifinanziamento conferma l’attualità del rischio e della relativa risposta amministrativa.
Domande frequenti
Cosa disciplina l’art. 3, comma 1, del D.L. 113/2016 richiamato dal comma 561?
L’art. 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160) disciplina misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito del sistema di prevenzione amministrativa della corruzione e dell’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, in particolare il commissariamento prefettizio di imprese aggiudicatarie ai sensi dell’art. 32 del D.L. 90/2014. Si tratta di uno strumento che consente al prefetto, in presenza di elementi qualificati di sospetto di condotte illecite o infiltrazione mafiosa, di nominare commissari straordinari per la temporanea gestione dell’impresa limitatamente all’esecuzione del contratto pubblico, garantendone la prosecuzione regolare nell’interesse della stazione appaltante e della collettività.
Il rifinanziamento da 5 milioni è sufficiente per la misura?
L’importo va valutato considerando che le risorse del comma 561 sono integrative di stanziamenti già presenti in bilancio per le stesse finalità. La somma di 5 milioni per il 2026 si aggiunge alle dotazioni preesistenti e, in via di prassi, ai residui passivi eventualmente disponibili dagli esercizi precedenti. La dimensione «tabellare» dello stanziamento conferma la natura ordinaria del rifinanziamento: copre le esigenze ricorrenti di funzionamento (compensi dei commissari, spese di gestione e oneri legali) senza espandere il perimetro della misura. Eventuali esigenze maggiori sono affrontate con provvedimenti di assestamento o con leggi di bilancio successive.
Quali imprese rischiano il commissariamento prefettizio?
La misura ex art. 32 del D.L. 90/2014 colpisce imprese aggiudicatarie di contratti pubblici (appalti di lavori, servizi, forniture) per le quali emergano elementi qualificati di sospetto: indagini penali, informative antimafia, comunicazioni delle autorità competenti, accertamenti di gravi irregolarità gestionali. La misura presuppone una valutazione discrezionale del prefetto, basata su una pluralità di elementi indiziari, e non richiede un accertamento definitivo della responsabilità (che sarebbe deferito alla giurisdizione penale o civile). La finalità è preventiva: garantire la prosecuzione regolare dell’appalto, salvaguardando contestualmente le posizioni dei terzi (lavoratori, fornitori, sub-appaltatori) e l’interesse pubblico al completamento dell’opera o del servizio.
Quali sono gli effetti del commissariamento sull’attività ordinaria dell’impresa?
Il commissariamento prefettizio ex art. 32 del D.L. 90/2014 incide limitatamente sull’esecuzione del contratto pubblico interessato, non sull’intera attività aziendale. L’impresa prosegue la propria attività ordinaria su altri contratti e segmenti operativi, mentre per la singola commessa pubblica subentra la gestione commissariale. I commissari, nominati con decreto prefettizio, assumono i poteri di gestione necessari a garantire la prosecuzione regolare del contratto: contabilità separata, autonomia di spesa, rendicontazione al prefetto. Gli obblighi tributari ordinari (IVA, redditi) restano in capo all’impresa nel suo complesso; il regime fiscale specifico delle operazioni del commissariamento segue le regole generali, con particolare attenzione alla tracciabilità dei flussi e alla separazione contabile.
Come si coordina la misura con il Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011)?
Il commissariamento ex art. 32 del D.L. 90/2014, rifinanziato dal comma 561, opera in modo parallelo e complementare alle misure di prevenzione patrimoniale e personale del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). Mentre il Codice antimafia disciplina misure di prevenzione strutturali (interdittive antimafia, sequestri, confische), il commissariamento prefettizio è misura amministrativa funzionale al singolo appalto, di carattere temporaneo e finalizzata alla prosecuzione del contratto pubblico. I due regimi possono coesistere: un’impresa soggetta a informativa interdittiva antimafia può vedersi commissariare l’appalto in corso (per non interromperlo) in attesa delle determinazioni della stazione appaltante sul rapporto contrattuale. La materia è oggetto di costante attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa e costituzionale.