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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Prorogato fino al 31 dicembre 2026 il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  • La proroga modifica l'art. 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 111.
  • Autorizzata la spesa di 82 milioni di euro per il 2026 nel limite delle risorse disponibili.
  • La misura sostiene i nuclei familiari ancora fuori abitazione a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  • Continuità senza soluzione di continuità rispetto al regime previgente, evitando interruzioni nei pagamenti ai beneficiari.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 587 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l’anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del , convertito, con modificazioni, dalla , le parole:decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 legge 8 agosto 2024, n. 111 «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l’anno 2026.

Il contributo per il disagio abitativo nei territori del sisma 2016

Il comma 587 della Legge di Bilancio 2026 proroga al 31 dicembre 2026 il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La proroga si realizza tecnicamente modificando l'art. 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 111, sostituendo «fino al 31 dicembre 2025» con «fino al 31 dicembre 2026». Per il 2026 è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro: una somma rilevante, indicativa del fatto che, a quasi dieci anni dagli eventi sismici, un numero significativo di nuclei familiari del cratere non è ancora rientrato nelle abitazioni di propria proprietà o disponibilità.

La natura del contributo

Il contributo per il disagio abitativo è uno strumento di sostegno economico ai nuclei familiari che, in seguito al sisma, vivono in sistemazioni provvisorie (case provvisorie SAE, abitazioni in locazione, alloggi presso parenti) in attesa di rientrare nell'abitazione originaria una volta completata la ricostruzione. Si differenzia dal contributo di autonoma sistemazione (CAS) di prima emergenza, che è più immediato e meno strutturato. Il contributo per il disagio abitativo, regolato dall'art. 9-duodecies del D.L. 76/2024, è concepito come misura ponte di medio periodo, finalizzato ad evitare che la lentezza della ricostruzione si traduca in un onere economico per i nuclei familiari.

La proroga di un anno

La tecnica della proroga «senza soluzione di continuità» espressamente richiamata dal comma 587 è significativa: il legislatore intende evitare interruzioni nei pagamenti ai beneficiari, che potrebbero verificarsi se la disciplina non fosse rinnovata prima della scadenza del 31 dicembre 2025. La continuità è rilevante anche sul piano organizzativo per Comuni e Uffici speciali regionali, che gestiscono operativamente l'erogazione del contributo attraverso piattaforme informatiche dedicate e procedure di rendicontazione strutturate.

Coordinamento con il sistema dei contributi alla ricostruzione

Il contributo per il disagio abitativo si inserisce in un quadro più ampio di sostegni che comprende: a) il CAS (contributo di autonoma sistemazione), erogato dai Comuni e finanziato anche con risorse statali; b) i contributi alla ricostruzione privata, gestiti dagli Uffici speciali regionali ai sensi dell'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189; c) il fondo straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 4 del medesimo D.L. 189/2016. Il regime del disagio abitativo opera dopo la cessazione del CAS e nelle more del completamento della ricostruzione, evitando vuoti di tutela.

Profili contabili per i Comuni

Per i Comuni del cratere che gestiscono operativamente l'erogazione del contributo, le risorse trasferite costituiscono entrate vincolate da iscrivere in bilancio ai sensi degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con applicazione del principio della destinazione vincolata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile. I Comuni devono mantenere evidenza distinta delle erogazioni a ciascun beneficiario, anche ai fini delle verifiche di regolarità. La somma di 82 milioni autorizzata per il 2026 costituisce limite di spesa: gli erogatori dovranno dimensionare le erogazioni in coerenza con il riparto operato a monte dal Commissario straordinario.

Trattamento fiscale per il beneficiario

Sul piano fiscale, il contributo per il disagio abitativo non concorre, in linea di principio, alla determinazione del reddito imponibile IRPEF del beneficiario, in quanto avente natura indennitaria e finalizzato a compensare un danno conseguente alla calamità. La disciplina di riferimento è quella generale dell'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sui redditi assimilati e dei principi della prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia di indennità per calamità, che esclude in via generale dalla tassazione i contributi a ristoro del danno. Si raccomanda comunque di verificare il singolo provvedimento di erogazione per coordinare il trattamento con la specifica natura del contributo.

Profili costituzionali

Sul piano costituzionale, il comma 587 valorizza il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. e il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.: lo Stato, attraverso un trasferimento finalizzato, sostiene i nuclei familiari del cratere in condizione di disagio abitativo, evitando che il peso economico della ricostruzione gravi sulle famiglie. Si coordina con l'art. 118 Cost. sull'esercizio sostitutivo dello Stato attraverso la macchina commissariale.

Domande frequenti

Fino a quando è prorogato il contributo per il disagio abitativo?

Il comma 587 della Legge di Bilancio 2026 proroga il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026. La proroga si realizza modificando l'art. 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 111, sostituendo «fino al 31 dicembre 2025» con «fino al 31 dicembre 2026». La proroga si applica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per il 2026 è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro. La continuità senza soluzione è espressamente richiamata per evitare interruzioni nei pagamenti.

Quale è la differenza tra contributo di autonoma sistemazione (CAS) e contributo per il disagio abitativo?

Il contributo di autonoma sistemazione (CAS) è uno strumento di prima emergenza, erogato dai Comuni subito dopo l'evento calamitoso per consentire ai nuclei familiari di reperire una sistemazione provvisoria. È rapido nell'attivazione, modesto nell'importo, di natura prevalentemente forfetaria. Il contributo per il disagio abitativo regolato dall'art. 9-duodecies del D.L. 76/2024 è invece una misura di medio periodo, finalizzata a sostenere i nuclei familiari nella fase di attesa della ricostruzione delle proprie abitazioni. Opera quando il CAS è cessato ma la ricostruzione non è ancora completata, evitando vuoti di tutela. Per il 2026 sono autorizzati 82 milioni di euro nel limite delle risorse disponibili.

Chi gestisce operativamente l'erogazione del contributo?

L'erogazione operativa del contributo per il disagio abitativo è gestita dai Comuni del cratere e, per gli aspetti istruttori complessi, dagli Uffici speciali regionali per la ricostruzione (USR) di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. Le risorse statali, autorizzate nel limite di 82 milioni per il 2026, sono ripartite tra i Comuni del cratere sulla base di criteri stabiliti dal Commissario straordinario. I Comuni iscrivono le risorse come entrate vincolate ex artt. 180 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le erogano ai beneficiari secondo le modalità previste dalle ordinanze commissariali e dalle proprie procedure interne, tenendo evidenza analitica delle erogazioni.

Il contributo per il disagio abitativo è imponibile ai fini IRPEF?

Per orientamento generale, i contributi a ristoro del danno conseguente a calamità naturali non concorrono alla determinazione del reddito imponibile IRPEF del beneficiario, in quanto rivestono natura indennitaria. Il riferimento sistematico è l'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sulla classificazione dei redditi e i principi generali della prassi dell'Agenzia delle Entrate sui contributi indennitari da calamità. Si raccomanda comunque al beneficiario di verificare il singolo provvedimento di erogazione per coordinare il trattamento con la natura specifica del contributo riconosciuto. In dichiarazione dei redditi, i contributi a ristoro del danno non vanno tipicamente indicati nel quadro RC o RL ma seguono il regime indennitario.

Cosa succede ai nuclei familiari se il limite di 82 milioni viene superato?

Il limite di 82 milioni di euro autorizzato dal comma 587 per il 2026 costituisce limite massimo di spesa. Significa che, qualora la richiesta complessiva dei nuclei familiari aventi diritto eccedesse tale soglia, il Commissario straordinario e i Comuni dovrebbero applicare criteri di ripartizione o riduzione proporzionale degli importi individuali. La gestione del limite di spesa è un tratto comune a molte misure di sostegno legate alla calamità e richiede una pianificazione attenta delle erogazioni. In pratica, sulla base dei dati storici di erogazione (anni 2024-2025) il dimensionamento da 82 milioni dovrebbe coprire la platea attesa, ma il monitoraggio in corso d'anno è necessario per evitare squilibri.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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