Autore: Andrea Marton

  • Commi 140-142 LB 2026: ritenuta provvigioni, esclusione agenzie

    Commi 140-142 LB 2026: ritenuta provvigioni, esclusione agenzie

    Commi 140-142 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: Commi 140 e 141 in vigore dal 1° gennaio 2026; comma 142 in vigore dal 28 marzo 2026 (modificato dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38). Le disposizioni si applicano alle provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    140. All’ articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

    141. All’articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse.

    142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: formazione, qualifica professionale e sicurezza

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il settore acconciatura ed estetica ha requisiti formativi e di qualifica professionale specifici e obbligatori per legge. L’acconciatore deve essere in possesso della qualifica rilasciata dalla Regione ai sensi della Legge 174/2005; l’estetista di quella prevista dalla Legge 1/1990. La sicurezza sul lavoro nei saloni e nei centri estetici comporta obblighi specifici legati ai rischi chimici e biologici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Principali obblighi formativi e di qualifica nel settore acconciatura ed estetica
    Ambito Riferimento normativo Obbligo
    Qualifica acconciatore L. 174/2005 Titolo professionale abilitante obbligatorio per esercizio attivita
    Qualifica estetista L. 1/1990 Titolo professionale regionale obbligatorio
    Formazione sicurezza lavoratori D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 2011 4h generale + 8h specifica (rischio medio); aggiornamento ogni 5 anni
    Formazione apprendisti D.Lgs. 81/2015 + CCNL 120h/anno professionalizzante + sicurezza
    Valutazione rischi (DVR) D.Lgs. 81/2008 art. 17 Obbligatoria per tutte le imprese con almeno 1 dipendente
    Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 art. 41 Obbligatoria se prevista dalla valutazione dei rischi (rischi chimici, biologici)

    La qualifica professionale obbligatoria: L.174/2005 e L.1/1990

    In Italia l’esercizio delle professioni di acconciatore ed estetista richiede il possesso di una qualifica professionale rilasciata dalla Regione. Non e possibile svolgere queste attivita in modo autonomo o alle dipendenze senza il titolo abilitante:

    • Acconciatore (L. 174/2005): la qualifica si acquisisce attraverso un percorso formativo di 3 anni (2 anni di formazione + 1 anno di pratica) presso scuole regionali o istituti accreditati, con esame finale. La legge ha unificato le precedenti professioni di parrucchiere e barbiere.
    • Estetista (L. 1/1990): la qualifica richiede il completamento di un corso di formazione regionale (di norma 2 anni) e il superamento di un esame pratico-teorico. Le mansioni coperte includono trattamenti estetici, massaggi di tipo estetico, epilazione, manicure, pedicure.

    Lavorare senza qualifica o consentire ai propri dipendenti di svolgere prestazioni qualificate senza titolo espone il titolare a sanzioni amministrative e penali.

    Rischi professionali specifici del settore

    I saloni di acconciatura e i centri estetici presentano rischi professionali specifici che il DVR deve analizzare e per i quali devono essere adottate misure preventive:

    • Rischio chimico: esposizione a coloranti, decoloranti, fissativi (ammoniaca, persolfati, formaldeide, parafenilendiammina). Rischio di dermatiti da contatto, asma professionale, sensibilizzazione.
    • Rischio biologico: contatto con cute, capelli, sangue (microlesioni durante la manicure). Rischio di trasmissione di funghi, batteri, virus.
    • Rischio ergonomico: lavoro prolungato in piedi, posture statiche, movimenti ripetitivi (taglio, massaggio). Rischio di patologie muscolo-scheletriche.
    • Rischio da agenti fisici: esposizione a calore (phon, sterilizzatori), radiazioni UV (lampade abbronzanti nelle SPA).

    DPI e misure di prevenzione obbligatorie

    Il datore di lavoro artigiano e tenuto a fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati ai rischi valutati:

    • Guanti monouso e guanti in nitrile: obbligatori durante l’applicazione di coloranti, decoloranti e prodotti chimici.
    • Mascherine FFP2 o FFP3: in presenza di polveri o vapori chimici (decolorazioni massive, applicazione di prodotti volatili).
    • Occhiali protettivi: durante l’applicazione di prodotti a rischio di schizzi.
    • Calzature antistatiche: per chi lavora a contatto con apparecchiature elettriche (lampade UV, macchinari estetici).

    L’uso dei DPI deve essere oggetto di specifica formazione e deve essere monitorato dal datore.

    Aggiornamento professionale e formazione continua

    Oltre alla qualifica iniziale obbligatoria, gli acconciatori e le estetiste sono incentivati (e in alcuni casi obbligati per legge o da accordi regionali) a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali. Il CCNL artigiano, attraverso gli enti bilaterali e il Fondo Artigianato Formazione, promuove la formazione continua:

    • Corsi di aggiornamento su nuove tecniche professionali (colorazione, trattamenti estetici innovativi).
    • Formazione sulla sicurezza (aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni).
    • Corsi su igiene, sterilizzazione e prevenzione delle infezioni (spesso obbligatori per chi effettua manicure, pedicure, piercing).
    • Formazione manageriale per i titolari: gestione del salone, marketing, contabilita semplificata.

    Casi pratici

    Tizio – Assunzione senza qualifica: il rischio del titolare
    Un salone assume come acconciatore un lavoratore che dichiara di avere la qualifica ma non la esibisce. Il titolare non verifica il titolo. In seguito a un controllo dell’ASL, emerge che il lavoratore non ha la qualifica. Il titolare rischia sanzioni amministrative per aver consentito lo svolgimento dell’attivita senza titolo abilitante. La corretta procedura impone la verifica del titolo professionale all’atto dell’assunzione.
    Caia – Dermatite professionale e DPI mancanti
    Caia sviluppa una grave allergia alle mani dopo 2 anni di lavoro con coloranti senza guanti in nitrile adeguati. Il datore non aveva fornito DPI specifici per il rischio chimico ne effettuato la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dal DVR. Caia presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL e contestualmente il datore riceve una sanzione dall’Ispettorato del Lavoro per omessa sorveglianza sanitaria e mancata fornitura di DPI.
    Sempronio – Formazione sicurezza all’assunzione
    Sempronio viene assunto come apprendista acconciatore. Il primo giorno il titolare gli consegna i DPI (guanti, mascherina) e lo iscrive al corso di sicurezza erogato dall’EBNA regionale: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per il rischio medio del settore. La formazione deve essere completata entro i primi 60 giorni dall’assunzione.

    Domande frequenti

    E obbligatoria la qualifica per fare l'acconciatore o l'estetista?
    Si. L’esercizio dell’attivita di acconciatore richiede la qualifica professionale regionale prevista dalla L. 174/2005; quella di estetista richiede il titolo abilitante regionale ai sensi della L. 1/1990. Lavorare senza titolo espone il lavoratore e il titolare a sanzioni.
    Cosa deve contenere il DVR di un salone?
    Il Documento di Valutazione dei Rischi deve analizzare tutti i rischi presenti: chimici (coloranti, solventi), biologici (contatto con cute e sangue), ergonomici (lavoro in piedi, movimenti ripetitivi), fisici (calore, UV). Deve indicare le misure preventive e i DPI adottati.
    La sorveglianza sanitaria e obbligatoria in un salone?
    Si, se il DVR individua rischi che la richiedono (es. rischio chimico per esposizione a coloranti, rischio biologico). Il medico competente effettua visite preventive periodiche e i giudizi di idoneita.
    Ogni quanto va rinnovata la formazione sulla sicurezza?
    L’aggiornamento della formazione sulla sicurezza e obbligatorio ogni 5 anni, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per gli apprendisti la formazione e parte integrante del percorso di apprendistato.
    L'estetista puo effettuare massaggi senza qualifica specifica?
    L’estetista qualificata ai sensi della L. 1/1990 puo effettuare massaggi a finalita estetica. I massaggi a finalita terapeutica o riabilitativa sono riservati a figure sanitarie (fisioterapisti, massofisioterapisti). La distinzione e rilevante: superare i limiti della qualifica espone a sanzioni e a responsabilita civile.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 111 LB26: nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, liquidazione IVA

    Comma 111 LB26: nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, liquidazione IVA

    Comma 111 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Iva Fatturazione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 5 dell’art. 54-bis.1: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità di comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e per i dati utilizzabili. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    111. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da modifiche in corso di riprogrammazione, sono introdotte le seguenti disposizioni: a) dopo l’ articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è inserito il seguente: «Art. 54-bis.1. – (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse) – 1. Senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta. 2. Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’ articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’ articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . 3. Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, si applica la sanzione di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , determinata in base all’imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione è ridotta a un terzo. 4. L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l’ articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 . 5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l’effettuazione delle stesse»; b) all’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1»; c) all’articolo 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1».

  • Art. 46 DPR 230/2000 – Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale

    Art. 46 DPR 230/2000 – Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.

    2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.

  • Art. 17 D.Lgs. 198/2006 – Permessi

    Art. 17 D.Lgs. 198/2006 – Permessi

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L’eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza. Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parità effettivi.

    2. L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

    3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parità è attribuita un’indennità annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la consigliera e il consigliere nazionale di parità possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un’indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate all’espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 21 LB26: compensazione del bonus turismo da parte del sostituto d’imposta

    Comma 21 LB26: compensazione del bonus turismo da parte del sostituto d’imposta

    Comma 21 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la risoluzione dell’Agenzia delle entrate per l’istituzione del codice tributo F24 dedicato al bonus turismo 2026 e per le istruzioni di compilazione di CU e modello 770. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    21. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

  • Art. 51 Codice del Processo Amministrativo – Intervento per ordine del giudice

    Art. 51 Codice del Processo Amministrativo – Intervento per ordine del giudice

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice, ove disponga l’intervento di cui all’articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.

    2. La costituzione dell’interventore avviene secondo le modalità di cui all’articolo 46. Si applica l’articolo 49, comma 3, terzo periodo.

    Sezione II – Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

  • Art. 546 Codice della Navigazione – Effetti dell’abbandono

    Art. 546 Codice della Navigazione – Effetti dell’abbandono

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la validità dell'abbandono non è stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza dell'assicuratore, ovvero se la validità dell'abbandono è stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha diritto a percepire l'indennità per perdita totale. La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell'abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare. La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.

  • Art. 6-ter D.Lgs. 502/1992 – Fabbisogno di personale sanitario

    Art. 6-ter D.Lgs. 502/1992 – Fabbisogno di personale sanitario

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

    2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro; d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell’attività lavorativa.

    3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all’acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.

  • Comma 616 LB26: completamento ricostruzione sisma 2009 e success

    Comma 616 LB26: completamento ricostruzione sisma 2009 e success

    Comma 616 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimenti dei Commissari straordinari e degli USR ex comma 618 per definire criteri di concessione, modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento, monitoraggio e revoca. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    616. Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell’allegato VI alla presente legge. L’incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 . Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l’anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

  • Comma 912 LB26: contributo all’Osservatorio Carta, Penna & Digitale

    Comma 912 LB26: contributo all’Osservatorio Carta, Penna & Digitale

    Comma 912 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Terzo Settore

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    912. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani, è concesso all’Osservatorio Carta, Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  • Comma 495 LB 2026: rafforzamento Carabinieri scorta sedi estere

    Comma 495 LB 2026: rafforzamento Carabinieri scorta sedi estere

    Comma 495 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Difesa Sicurezza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    495. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell’ articolo 158 del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.