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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 140-142 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport

In vigore dal: Commi 140 e 141 in vigore dal 1° gennaio 2026; comma 142 in vigore dal 28 marzo 2026 (modificato dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38). Le disposizioni si applicano alle provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026.

Testo coordinato

. All’ ,articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse. . All’articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo , le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e24 marzo 2025, n. 33 mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse. . 38 Articolo 6

142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026.

In sintesi

  • Soppressa l’esclusione dalla ritenuta provvigioni per agenzie di viaggio e turismo, raccomandatari marittimi/aerei e agenti di imprese petrolifere.
  • Modifiche speculari all’art. 25-bis, c. 5, DPR 600/1973 e all’art. 39, c. 5, D.Lgs. 33/2025 (nuovo TU riscossione).
  • Le nuove regole si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026.
  • Da quella data, i committenti devono operare la ritenuta del 23% su una base imponibile pari al 50% delle provvigioni (regola ordinaria).
  • Il D.L. 38/2026 ha posticipato l’applicazione, originariamente prevista dal 1° gennaio, per garantire il tempo di adeguamento dei sistemi gestionali.
Cosa cambia in concreto

I commi 140-142 della Legge di Bilancio 2026 riformano la disciplina della ritenuta sulle provvigioni di cui all’art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, eliminando alcune esclusioni storiche. Fino al 30 aprile 2026 erano escluse dalla ritenuta, ai sensi del previgente quinto comma dell’art. 25-bis, le provvigioni corrisposte: a) alle agenzie di viaggio e turismo; b) ai raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; c) agli agenti, commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente alle medesime. Con il comma 140 LB 2026 tali esclusioni sono soppresse, riportando le predette categorie sotto la regola generale della ritenuta a titolo d’acconto.

Coordinamento con il nuovo Testo Unico della riscossione

Il comma 141 reca una modifica simmetrica all’art. 39, comma 5, del nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33. Si tratta di un’esigenza di coordinamento normativo: il TU riscossione, in vigore dal 2026, ha riorganizzato in un unico testo le disposizioni sui versamenti delle ritenute e sulla loro disciplina, includendo la regola sulle provvigioni. L’eliminazione delle esclusioni doveva quindi essere replicata in entrambe le fonti per evitare disallineamenti interpretativi e per chiudere la porta a possibili contenziosi sull’applicabilità della ritenuta.

Decorrenza e ruolo del D.L. 38/2026

Il comma 142 stabilisce che le nuove regole si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026. La versione originaria della LB 2026 prevedeva la decorrenza dal 1° gennaio 2026, ma il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 6, ha posticipato l’entrata in vigore di quattro mesi per consentire l’adeguamento dei sistemi gestionali e contabili delle imprese interessate, oltre che dei sostituti d’imposta. Si applica il principio di cassa: rileva la data di pagamento della provvigione e non quella di maturazione (art. 25-bis, comma 1, DPR 600/1973).

La nuova ritenuta in dettaglio

A decorrere dal 1° maggio 2026, il committente o mandante che corrisponde provvigioni a un’agenzia di viaggio, a un raccomandatario marittimo o aereo o a un agente petrolifero deve operare la ritenuta del 23% (corrispondente all’aliquota IRPEF del primo scaglione, ovvero all’IRES) su una base imponibile pari al 50% delle provvigioni stesse, in conformità al principio generale dell’art. 25-bis. La ritenuta è ridotta al 20% della provvigione (base 50% × 40% = 20%) se l’agente o intermediario dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, ai sensi del DM 16 aprile 1983. La dichiarazione è valida fino a revoca.

Riflessi operativi per le agenzie di viaggio

Per le agenzie di viaggio e turismo, l’impatto pratico è significativo: la maggior parte dei rapporti contrattuali con tour operator, vettori e strutture ricettive prevede provvigioni periodiche. Da maggio 2026 i committenti dovranno operare la ritenuta, anche in presenza di vecchi contratti che non la prevedevano. Si raccomanda di rivedere la contrattualistica per chiarire che la provvigione lorda sia tale al lordo della nuova ritenuta. Sotto il profilo finanziario, l’effetto è quello di un’anticipazione di imposta: la ritenuta è scomputabile in dichiarazione dei redditi e in caso di credito d’imposta vi sarà il rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR 602/1973 (oggi rifluito nel TU D.Lgs. 33/2025).

Raccomandatari e agenti petroliferi

Anche per i raccomandatari marittimi e aerei (figure regolate dal R.D.L. 1424/1937 e dal Codice della Navigazione) e per gli agenti di imprese petrolifere si applicano le stesse regole. Si tratta di figure storicamente escluse dalla ritenuta in considerazione della peculiarità del settore e dei rapporti con armatori e compagnie petrolifere; il legislatore 2026 ha ritenuto venute meno le ragioni di tale eccezione, anche alla luce del processo di digitalizzazione e tracciamento delle operazioni. Resta ovviamente fermo il regime delle provvigioni inquadrate come prestazioni di servizio IVA con fatturazione ordinaria.

Versamento e comunicazione

La ritenuta deve essere versata dal sostituto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 602/1973 (oggi confluito nel TU riscossione, D.Lgs. 33/2025), tramite F24 con il codice tributo 1040 (provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio). La ritenuta va riportata nella CU del percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo e nel modello 770. Per i percipienti non residenti, occorrerà verificare l’applicabilità di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni.

Conclusioni

I commi 140-142 LB 2026 segnano la fine di alcune esclusioni storiche dalla ritenuta sulle provvigioni e omogeneizzano la disciplina applicabile a tutte le categorie di intermediari commerciali. L’effetto, dal 1° maggio 2026, è un’estensione della platea dei percipienti sostituiti d’imposta e un onere amministrativo aggiuntivo per i committenti, in particolare per i tour operator e le compagnie aeree e marittime. Si raccomanda alle agenzie di viaggio, ai raccomandatari e agli agenti petroliferi di aggiornare modulistica contrattuale, sistemi gestionali e flussi di tesoreria entro aprile 2026 per evitare disallineamenti e ritardi nei pagamenti.

Domande frequenti

Da quando si applica la nuova ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio?

Le nuove regole introdotte dai commi 140 e 141 della Legge di Bilancio 2026 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026. La data di decorrenza, originariamente fissata al 1° gennaio 2026, è stata posticipata dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 6, per consentire alle imprese e ai sostituti d’imposta di adeguare i sistemi gestionali. Rileva il principio di cassa: conta la data di effettivo pagamento della provvigione, non quella di maturazione del diritto al compenso. Le provvigioni pagate fino al 30 aprile 2026 restano fuori dall’applicazione della ritenuta, anche se relative a prestazioni svolte successivamente.

Chi sono i soggetti coinvolti dalla soppressione delle esclusioni?

I commi 140 e 141 sopprimono le esclusioni storicamente previste a favore di tre categorie: a) le agenzie di viaggio e turismo, ossia le imprese autorizzate ai sensi del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) che organizzano e vendono pacchetti turistici e servizi turistici singoli; b) i raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, figure regolate dalla disciplina del trasporto marittimo e aereo (R.D.L. 1424/1937, Codice della Navigazione); c) gli agenti, commissionari e raccomandatari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente alle stesse. Da maggio 2026, tutte queste figure subiranno la ritenuta del 23% su base 50% delle provvigioni, secondo la regola generale dell’art. 25-bis DPR 600/1973.

Qual è l’aliquota applicabile e come si calcola la ritenuta?

La ritenuta è pari al 23% (aliquota IRPEF del primo scaglione, applicata anche ai percipienti IRES) calcolata sul 50% delle provvigioni corrisposte. Quindi, l’importo netto della ritenuta è pari all’11,5% della provvigione lorda. L’aliquota effettiva si riduce al 4,6% (23% × 20%) se il percipiente, agente o intermediario dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, ai sensi del DM 16 aprile 1983. La dichiarazione, da rendere al committente, ha validità fino a revoca e va aggiornata al ricorrere di variazioni significative nell’assetto organizzativo del percipiente. La ritenuta è sempre operata a titolo d’acconto dell’IRPEF/IRES.

Quali sono gli adempimenti per il committente sostituto d’imposta?

Il committente o mandante che corrisponde la provvigione deve: 1) operare la ritenuta al momento del pagamento; 2) versarla entro il giorno 16 del mese successivo tramite F24, con il codice tributo 1040 (provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio); 3) rilasciare al percipiente la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo; 4) trasmettere il modello 770 nei termini ordinari. Si raccomanda di richiedere preventivamente al percipiente la dichiarazione DM 1983 per applicare l’aliquota ridotta, oltre alla copia della partita IVA e dell’iscrizione ai registri delle imprese o degli intermediari (es. ruolo agenti di affari in mediazione).

Le nuove regole si applicano anche ai contratti già in corso al 1° maggio 2026?

Sì. La ritenuta sulle provvigioni si applica in base al momento del pagamento (principio di cassa), indipendentemente dalla data di stipula del contratto o di maturazione del diritto. Quindi, ai pagamenti effettuati dal 1° maggio 2026 in poi si applica la ritenuta, anche se il contratto è stato stipulato anni prima e originariamente non prevedeva alcuna ritenuta. Si raccomanda alle parti di rivedere la contrattualistica per chiarire che il compenso pattuito si intende al lordo della ritenuta. In caso contrario, potrebbero sorgere contenziosi sull’effettiva volontà delle parti circa il netto contrattuale. Per i pagamenti già programmati con bonifici futuri, è opportuno verificare e aggiornare i sistemi gestionali entro aprile 2026.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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