Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 D.Lgs. 174/2016 – Commissario ad acta

    Art. 25 D.Lgs. 174/2016 – Commissario ad acta

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta. 1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.

  • Art. 48 D.Lgs. 174/2016 – Nullità della notificazione

    Art. 48 D.Lgs. 174/2016 – Nullità della notificazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 44 e 45.

  • Art. 148 c.c.: Concorso negli oneri

    Art. 148 c.c.: Concorso negli oneri

    Art. 148 c.c.

    In vigore

    I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.

  • Art. 117 TUIR: Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di

    Art. 117 TUIR: Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di

    Art. 117 TUIR – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (4)

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. La societa’ o l’ente controllante e ciascuna societa’ controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.

    2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualita’ di controllanti ed a condizione:

    a) di essere residenti in Paesi con i quali e’ in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

    b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attivita’ d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, che assume la qualifica di consolidante (1).

    2-bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una societa’ residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna societa’ residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120. La controllata designata non puo’ esercitare l’opzione con le societa’ da cui e’ partecipata. Agli effetti del presente comma:

    a) la controllata designata, in qualita’ di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa’ o enti controllanti;

    b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;

    c) l’efficacia dell’opzione e’ subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita’ previste dall’articolo 127 per le societa’ o enti controllanti;

    d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell’opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;

    e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente puo’ designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un’altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilita’ previste dall’articolo 127 per le societa’ o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d’imposta di validita’ della tassazione di gruppo, in solido con la societa’ designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo (2).

    2-ter. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualita’ di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell’articolo 120 (2).

    3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e’ irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell’opzione la societa’ o ente controllante puo’ modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, alle societa’ che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124 (3).”

    ———————-

    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 6, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 6, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (3) Comma cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. c) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

    (4) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Art. 38 D.Lgs. 174/2016 – Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 38 D.Lgs. 174/2016 – Forma dei provvedimenti in generale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

    2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

    3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o più dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell’ufficio.

  • Comma 704 LB26: incremento di 200 milioni del Fondo per l’equità

    Comma 704 LB26: incremento di 200 milioni del Fondo per l’equità

    Comma 704 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto PCM-Lavoro-MEF entro il 30 giugno 2026 (rinvio al comma 701) per individuazione livelli di spesa di riferimento ATS e criteri di riparto delle risorse incrementate. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    704. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Comma 592 LB 2026: contributo disagio abitativo sisma Marche-Umbria

    Comma 592 LB 2026: contributo disagio abitativo sisma Marche-Umbria

    Comma 592 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Casa Immobili

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; contributo riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 nel limite di 2,5 milioni di euro.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le condizioni, i criteri e le modalità sono rinviate alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo previste dal comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    592. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’ articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l’abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 , emanate ai sensi dell’ articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , e dell’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . Il contribuito di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  • Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 143-bis c.c. – Cognome della moglie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze .

  • Art. 38 DPR 230/2000 – Corrispondenza epistolare e telegrafica

    Art. 38 DPR 230/2000 – Corrispondenza epistolare e telegrafica

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.

    2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

    3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

    4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

    5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

    6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

    7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.

    8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.

    9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.

    10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la Corrispondenza è stata trattenuta.

    11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.

  • Art. 34 D.Lgs. 174/2016 – Nomina del traduttore

    Art. 34 D.Lgs. 174/2016 – Nomina del traduttore

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

  • Art. 30 Reg. (UE) 2022/2065 – Tracciabilità degli operatori commerciali

    Art. 30 Reg. (UE) 2022/2065 – Tracciabilità degli operatori commerciali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché questi ultimi possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi a tal fine, hanno ricevuto le informazioni seguenti, laddove applicabile all'operatore commerciale:

    a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale;

    b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 40 ) ;

    c) i dati relativi al conto di pagamento dell'operatore commerciale;

    d) qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

    e) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

    2. Qualora ottenga le informazioni di cui al paragrafo 1 e prima di consentire all'operatore commerciale interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento, gli operatori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite. Per quanto riguarda gli operatori commerciali che già utilizzano i servizi di fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ai fini di cui al paragrafo 1 alla data del 17 febbraio 2024, i fornitori si adoperano al massimo per ottenere le informazioni elencate dagli operatori commerciali interessati entro 12 mesi. Se gli operatori commerciali interessati non forniscono le informazioni entro tale termine, i fornitori sospendono la prestazione dei loro servizi a tali operatori commerciali fino a quando non abbiano ottenuto da questi ultimi tutte le informazioni.

    3. Qualora il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ottenga sufficienti indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte, incomplete o non aggiornate, ovvero abbia ragioni per ritenerlo, chiede all'operatore commerciale di porre rimedio alla situazione senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale. Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sospende prontamente la prestazione del suo servizio a detto operatore commerciale in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta.

    4. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150, nel caso in cui un fornitore di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali rifiuti di consentire a un operatore commerciale di utilizzare il servizio a norma del paragrafo 1, o sospenda la fornitura del suo servizio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'operatore commerciale interessato ha il diritto di presentare un reclamo a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

    5. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali conservano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per un periodo di sei mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito essi provvedono a cancellare dette informazioni.

    6. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 10 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

    7. Il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali mette a disposizione dei destinatari del servizio, sulle sue piattaforme online, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile. Tali informazioni devono essere disponibili almeno sull'interfaccia online della piattaforma online dove appaiono le informazioni sul prodotto o sul servizio.

  • Comma 664 LB26: avanzo vincolato enti locali dopo recupero disavanzo

    Comma 664 LB26: avanzo vincolato enti locali dopo recupero disavanzo

    Comma 664 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF-Interno-Affari regionali entro il 31 marzo 2026 per aggiornamento allegati al D.Lgs. 118/2011 (schemi di bilancio). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    664. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo il comma 898 è inserito il seguente: «898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all’esercizio in corso di gestione, dopo l’approvazione del rendiconto, l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell’ articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 , sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 , concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l’utilizzo dell’avanzo previsto dal presente comma».