Autore: Andrea Marton

  • Art. 123 Bis TUIR: Scissione di società

    Art. 123 Bis TUIR: Scissione di società

    Art. 123 Bis TUIR – Scissione di società.

    In vigore dal 08/11/1997 al 12/12/2003

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/10/1997 n. 358 Articolo 9

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. La scissione totale o parziale di una societa’ in altre preesistenti o di nuova costituzione non da’ luogo a realizzo ne’ a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa’ scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell’art. 2504-octies del codice civile o dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell’art. 2504-novies dello stesso codice non si considerano iscritte in bilancio. 2. Nella determinazione del reddito delle societa’ partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’art. 2504-novies del codice civile. In quest’ultima ipotesi non concorrono a formare il reddito di ciascuna societa’ beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza
    della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa’ scisse annullate e il valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della societa’ stessa.
    3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ scissa, fatta salva l’applicazione del comma
    3 dell’art. 44 in caso di conguaglio.
    4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa’ scissa, ivi compresa quella indicata nell’art. 54, comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa’ scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
    5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla societa’ scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa’ beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
    6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa’ scissa si considera gia’ dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa’, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all’art. 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi, l’attribuzione proporzionale e’ effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle societa’ beneficiarie.
    7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa’ scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo presso le societa’ beneficiarie.
    8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa’ preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
    a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita’ rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa’ scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
    b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche’ le spese di cui all’art. 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell’utilizzo dei beni medesimi da parte della societa’ scissa e delle societa’ beneficiarie; detto criterio e’ altresi’ applicabile alle spese relative a piu’ esercizi e agli accantonamenti.
    9. I fondi in sospensione d’imposta iscritti nell’ultimo bilancio della societa’ scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della societa’ scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa’ scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 4 dell’art. 123 per la societa’ incorporante o risultante dalla fusione.
    10. Le perdite fiscali della societa’ scissa sono attribuite a norma del comma 4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell’art. 123, riferendosi alla societa’ scissa le disposizioni riguardanti le societa’ fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa’ risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’art. 2504-octies ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2504-novies.
    11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e’ regolata secondo le disposizioni del comma l dell’art. 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’art. 2501- bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della societa’ scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
    12. Gli obblighi tributari della societa’ scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa’ scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa’ beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
    13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa’ scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio delle imposte dirette della societa’ scissa. Se la designazione e’ omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre societa’ beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa’ coobbligate hanno facolta’ di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione.
    14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa’ scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa’ scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui al comma 10 dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa’ scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
    15. Nei confronti della societa’ soggetta all’IRPEG beneficiaria della scissione di una societa’ non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa’ del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa’ del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell’art. 122, considerando a tal fine la societa’ scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
    16. (Soppresso).”

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  • Art. 1 D.Lgs. 79/2011 – Ambito di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 79/2011 – Ambito di applicazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

  • Art. 35 L. 354/1975 – Diritto di reclamo

    Art. 35 L. 354/1975 – Diritto di reclamo

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
    1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
    2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;
    3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
    4) al presidente della giunta regionale;
    5) al magistrato di sorveglianza;
    6) al Capo dello Stato.

  • Commi 475-477 LB 2026: viadotto Tiera, Valle Ufita e contabilità speciale

    Commi 475-477 LB 2026: viadotto Tiera, Valle Ufita e contabilità speciale

    Commi 475-477 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    475. Al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera è assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l’anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.210.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .

    476. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dopo il comma 280 è inserito il seguente: «280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l’affidamento e la realizzazione della “Piattaforma logistica di Valle Ufita”. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

    477. All’ articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonché per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario è autorizzato all’apertura di una contabilità speciale in conformità alle procedure di cui all’ articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ».

  • Art. 556 Codice della Navigazione – Graduazione dei privilegi

    Art. 556 Codice della Navigazione – Graduazione dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'articolo 552. I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare. Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per danni alle cose, nello stesso numero previste. I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti. I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.

  • Comma 612 LB26: sisma Molise 2018 – 10 mln per ricostruzione privata e pubblica

    Comma 612 LB26: sisma Molise 2018 – 10 mln per ricostruzione privata e pubblica

    Comma 612 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    612. Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Comma 482 LB 2026: Emilia-Romagna versa 1,9 milioni allo Stato

    Comma 482 LB 2026: Emilia-Romagna versa 1,9 milioni allo Stato

    Comma 482 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all’entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall’anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’importo di 1.912.300 euro annui.

  • Art. 52 Codice del Processo Amministrativo – Termini e forme speciali di notificazione

    Art. 52 Codice del Processo Amministrativo – Termini e forme speciali di notificazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

    2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile.

    3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

    4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

    5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

  • Art. 27 Reg. (UE) 2022/2065 – Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

    Art. 27 Reg. (UE) 2022/2065 – Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in un linguaggio chiaro e intellegibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione a disposizione dei destinatari del servizio che consente loro di modificare o influenzare tali parametri principali.

    2. I principali parametri di cui al paragrafo 1 chiariscono il motivo per cui talune informazioni sono suggerite al destinatario del servizio. Essi comprendono i seguenti elementi minimi:

    a) i criteri più significativi per determinare le informazioni suggerite al destinatario del servizio;

    b) le ragioni per l'importanza relativa di tali parametri.

    3. Qualora siano disponibili diverse opzioni a norma del paragrafo 1 per i sistemi di raccomandazione che determinano l'ordine relativo delle informazioni presentate ai destinatari del servizio, i fornitori di piattaforme online rendono disponibile anche una funzionalità che consente al destinatario del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione preferita. Tale funzionalità è direttamente e facilmente accessibile dalla sezione specifica dell'interfaccia online della piattaforma online in cui alle informazioni è data priorità.

  • Art. 610 Codice della Navigazione – Competenza

    Art. 610 Codice della Navigazione – Competenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale il porto è situato. Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave.

  • Art. 53 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazioni di marketing

    Art. 53 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le comunicazioni di marketing relative a un’offerta al pubblico di token di moneta elettronica o all’ammissione di tali token di moneta elettronica alla negoziazione sono conformi a tutti i requisiti seguenti:

    a) le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    b) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    c) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività;

    d) le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’emittente del token di moneta elettronica, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare l’emittente.

    2. Le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile attestante che i possessori del token di moneta elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale da parte dell’emittente.

    3. Le comunicazioni di marketing e le loro eventuali modifiche sono pubblicate sul sito web dell’emittente.

    4. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione delle comunicazioni di marketing prima della pubblicazione.

    5. Le comunicazioni di marketing sono notificate alle autorità competenti su richiesta.

    6. Nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Tale limitazione non pregiudica la facoltà dell’emittente del token di moneta elettronica di condurre sondaggi di mercato.

  • Comma 1 LB 2026: saldo netto da finanziare e ricorso al mercato

    Comma 1 LB 2026: saldo netto da finanziare e ricorso al mercato

    Comma 1 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all’ articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell’allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.