Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 302 Codice di Procedura Civile: Prosecuzione del processo

    Articolo 302 Codice di Procedura Civile: Prosecuzione del processo

    Art. 302 c.p.c. – Prosecuzione del processo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.

  • Articolo 304 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’interruzione

    Articolo 304 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’interruzione

    Art. 304 c.p.c. – Effetti dell’interruzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.

  • Art. 305 c.p.c.: Mancata prosecuzione o riassunzione

    Art. 305 c.p.c.: Mancata prosecuzione o riassunzione

    Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

  • Art. 307 c.p.c.: Estinzione del processo per inattività delle parti

    Art. 307 c.p.c.: Estinzione del processo per inattività delle parti

    Art. 307 c.p.c. – Estinzione del processo per inattività delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto …

    dell’art. 181 e dell’art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi , che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

    Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

    Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre .

    L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio .

  • Art. 308 c.p.c.: Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    Art. 308 c.p.c.: Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    Art. 308 c.p.c. – Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell’udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

    Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie .

  • Art. 309 c.p.c.: Mancata comparizione all’udienza

    Art. 309 c.p.c.: Mancata comparizione all’udienza

    Art. 309 c.p.c. – Mancata comparizione all’udienza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’art. 181 .

  • Art. 310 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 310 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 310 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del processo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’estinzione del processo non estingue l’azione.

    L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza .

    Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

    Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • Art. 311 c.p.c.: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Art. 311 c.p.c.: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Art. 311 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

  • Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Art. 313 c.p.c. – Querela di falso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.

  • Articolo 316 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 316 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 316 c.p.c. – Forma della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

    La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.

  • Art. 317 c.p.c.: Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Art. 317 c.p.c.: Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Art. 317 c.p.c. – Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

    Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

  • Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda

    Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda

    Art. 318 c.p.c. – Contenuto della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto.

    Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies.Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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