- Per le controversie transnazionali tra parti di diversi Stati UE sull'applicazione del Codice, le autorità nazionali competenti coordinano i loro sforzi e possono consultare il BEREC per una risoluzione coerente.
- AGCOM può chiedere al BEREC un parere sull'azione da adottare e deve attendere il parere prima di concludere il procedimento, adottando la decisione finale entro un mese dal parere.
- In caso di urgenza, AGCOM può adottare provvedimenti provvisori anche in pendenza del parere BEREC.
- La procedura non preclude il ricorso al giudice.
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 259/2003 — Risoluzione delle controversie transnazionali
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all’articolo 29.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.
3. L’Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L’Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l’urgente necessità di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. L’Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC.
4. Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.
5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo ed esenzioni
- Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell'adozione sullo stato dell'adottato
- Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
- Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni
In sintesi
Indice dei contenuti
Le controversie che coinvolgono operatori di più Paesi UE
L'art. 27 disciplina una casistica sempre più rilevante nell'era del mercato unico digitale: le controversie transnazionali, cioè quelle che coinvolgono parti stabilite in più Stati UE e che sono rilevanti per l'applicazione del Codice. Questo tipo di controversia è particolarmente frequente nel settore del roaming internazionale, nell'interconnessione tra reti di Paesi diversi, nei mercati all'ingrosso transfrontalieri e nei servizi paneuropei. La soluzione non può essere affidata alla sola AGCOM, perché coinvolge anche la competenza di altre autorità nazionali di regolamentazione.
Il campo di applicazione e l'esclusione delle controversie di coordinamento spettro
Il comma 1 definisce il campo di applicazione: controversie tra parti di cui almeno una è stabilita in un altro Stato membro, relative all'applicazione del Codice, per le quali sia competente anche un'altra autorità nazionale di regolamentazione. L'articolo non si applica alle controversie di coordinamento dello spettro radio, che sono disciplinate dall'art. 29.
Il meccanismo di coordinamento e il ruolo del BEREC (commi 2 e 3)
Il comma 2 prevede che le parti possano investire della controversia le autorità nazionali di regolamentazione competenti. Se la disputa influenza gli scambi tra Stati, le autorità nazionali coordinano i loro sforzi e possono consultare il BEREC per una risoluzione coerente. Qualsiasi obbligo imposto da AGCOM all'operatore italiano deve conformarsi alle prescrizioni del Codice. Il comma 3 prevede la procedura specifica quando AGCOM decide di consultare il BEREC: l'Autorità deve attendere il parere BEREC prima di concludere il procedimento (salvo provvedimenti provvisori urgenti) e adotta la decisione finale entro un mese dal parere.
I provvedimenti provvisori urgenti
Il comma 3 prevede espressamente che, nonostante l'attesa del parere BEREC, AGCOM possa adottare provvedimenti provvisori urgenti per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. Questa possibilità è fondamentale per evitare che le lungaggini della procedura transnazionale causino danni irreversibili alle parti o al mercato. I provvedimenti provvisori devono rispettare gli stessi principi di proporzionalità e non discriminazione dei provvedimenti definitivi, e possono essere adottati su richiesta delle parti o di propria iniziativa da AGCOM.
Il raccordo con le decisioni definitive
Il comma 4 chiarisce che ogni obbligo imposto da AGCOM nella risoluzione di una controversia transnazionale rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC. Questo vincolo assicura la coerenza tra la decisione italiana e il quadro regolatorio europeo, evitando che soluzioni nazionali creino asimmetrie nel mercato unico delle comunicazioni. La combinazione tra cooperazione tra autorità nazionali, parere BEREC e rispetto del diritto UE rende le controversie transnazionali un banco di prova importante per la governance europea delle comunicazioni elettroniche: la qualità delle soluzioni trovate in questi casi contribuisce all'evoluzione della prassi regolatoria europea nel suo complesso.
Casi pratici
Caso 1: La controversia di interconnessione tra operatori italiano e tedesco
Alfa S.p.A. (Italia) e Beta AG (Germania) hanno una controversia sulle condizioni di interconnessione tra le loro reti, con tariffe contestate da entrambe le parti. La controversia riguarda l'applicazione delle norme del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche in due Stati diversi. Alfa S.p.A. presenta istanza ad AGCOM; Beta AG si rivolge alla BNetzA (Bundesnetzagentur) tedesca. Le due autorità devono coordinare i propri approcci ai sensi dell'art. 27, comma 2, e possono congiuntamente richiedere il parere del BEREC.
Caso 2: L'MVNO che contesta le condizioni di roaming wholesale
Tizio è il CEO di un operatore virtuale italiano che ha un accordo di roaming all'ingrosso con un operatore belga. L'operatore belga modifica unilateralmente le tariffe, violando secondo Tizio le condizioni regolamentari europee sul roaming. Tizio presenta istanza ad AGCOM. Dato che la controversia coinvolge un operatore belga, si attiva la procedura dell'art. 27: AGCOM coordina con l'IBPT (autorità belga), eventualmente chiedendo il parere del BEREC per garantire la coerenza con il regolamento UE 2012/531 sul roaming.
Caso 3: L'urgenza di un blocco improvviso di interconnessione
Caio gestisce un operatore italiano che scopre che l'operatore francese con cui ha un contratto di interconnessione ha improvvisamente interrotto il servizio, causando il blackout delle chiamate verso la Francia per i clienti italiani. La controversia è transnazionale e AGCOM avvia la procedura dell'art. 27, ma l'urgenza è immediata. Il comma 3 consente ad AGCOM di adottare provvedimenti provvisori urgenti in attesa del parere BEREC per proteggere gli utenti finali italiani e salvaguardare la concorrenza.
Domande frequenti
Cosa succede se le autorità nazionali coinvolte non riescono a coordinarsi?
Il comma 3 prevede che AGCOM possa richiedere formalmente il parere del BEREC. Il BEREC ha il compito di facilitare il coordinamento tra le autorità nazionali e di emanare un parere sull'azione da adottare. L'Autorità che ha richiesto il parere è tenuta a tenerlo in massima considerazione (comma 4). Se le autorità continuano a non coordinarsi, possono invocare l'intervento della Commissione europea.
Le decisioni nelle controversie transnazionali sono vincolanti in tutti i Paesi UE coinvolti?
No, direttamente. Ciascuna autorità nazionale adotta la propria decisione, che è vincolante nel proprio territorio. Tuttavia, il meccanismo di coordinamento e il parere del BEREC puntano a garantire coerenza tra le decisioni delle diverse autorità nazionali. Il parere BEREC non è vincolante ma ha grande peso pratico: un'autorità che se ne discosta senza motivazione adeguata si espone a critiche e potenziali procedure di infrazione.
In quanto tempo AGCOM deve decidere in una controversia transnazionale?
Ai sensi dell'art. 26, comma 1 (che si applica anche alle controversie transnazionali), il termine ordinario è di quattro mesi dalla richiesta. Se AGCOM chiede il parere del BEREC ai sensi dell'art. 27, deve attendere il parere prima di concludere il procedimento e deve adottare la decisione finale entro un mese dal parere BEREC. Il processo complessivo può quindi durare più di quattro mesi.
L'art. 27 si applica alle controversie tra utenti finali di Paesi diversi?
No. L'art. 27 riguarda le controversie tra imprese che forniscono reti o servizi su cui siano competenti autorità di più Paesi UE. Le controversie tra utenti finali e operatori in contesti transfrontalieri sono invece trattate nell'ambito dell'art. 25, comma 6, che prevede la collaborazione di AGCOM con le autorità degli altri Paesi UE per le controversie che coinvolgono soggetti di Stati diversi.