Testo dell'articoloVigente
Art. 46 D.Lgs. 259/2003 – Variazioni non sostanziali degli impianti
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l’interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all’Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato. 1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell’ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Le variazioni non sostanziali: una categoria procedurale autonoma
L'articolo 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche introduce una fattispecie procedurale specifica: le «variazioni non sostanziali» di impianti già provvisti di titolo abilitativo. Si tratta di modifiche fisiche di entità limitata - aumenti dell'altezza fino a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma fino a 1,5 metri quadrati - che non giustificano l'avvio di un nuovo procedimento autorizzatorio pieno. Per queste variazioni è sufficiente una comunicazione descrittiva all'ente locale, inviata per via digitale e mediante posta elettronica certificata agli stessi enti che hanno rilasciato il titolo originario. La comunicazione descrive la variazione dimensionale e attesta il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dall'art. 44 del Codice.
I presupposti applicativi della norma
La norma si applica quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: (i) l'impianto è già provvisto di un titolo abilitativo (autorizzazione, silenzio-assenso, SCIA perfezionata); (ii) la modifica comporta un aumento dell'altezza non superiore a 1 metro rispetto a quanto già autorizzato; (iii) la modifica comporta un aumento della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati. Le soglie dimensionali servono a delimitare il concetto di «variazione non sostanziale»: interventi che superano anche uno solo di questi limiti ricadono nel regime ordinario (nuova autorizzazione o SCIA secondo i casi). La norma include anche le modifiche relative al profilo radioelettrico (variazioni delle caratteristiche tecniche di trasmissione) purché non accompagnate da variazioni dimensionali che eccedano le soglie.
Il contenuto della comunicazione
La comunicazione prevista dall'art. 46 è formalmente più snella rispetto alla SCIA e all'istanza di autorizzazione: non richiede la documentazione progettuale completa né i modelli predittivi conformi alle norme CEI, ma deve contenere almeno la descrizione della variazione dimensionale e la dichiarazione di rispetto dei limiti elettromagnetici. Il destinatario è l'ente locale che ha rilasciato il titolo originario, e la comunicazione deve essere trasmessa a tutti gli enti coinvolti nel procedimento originario. Non è previsto un termine entro cui gli enti destinatari debbano rispondere, né si forma un silenzio-assenso come nel caso della SCIA: la comunicazione ha natura di notifica preventiva di un intervento libero, soggetto a verifica ex post. Se l'ente destinatario ritiene che la variazione superi le soglie previste o che i limiti elettromagnetici non siano rispettati, può adottare un provvedimento inibitorio secondo le regole generali.
L'estensione alle radio DAB su infrastrutture FM
Il comma 1-bis estende la procedura semplificata a un caso specifico di grande rilevanza per il settore radiotelevisivo: l'installazione di radio DAB (Digital Audio Broadcasting - la radio digitale) sulla stessa infrastruttura già autorizzata per la trasmissione analogica FM. La radio DAB utilizza standard tecnici diversi dalla FM e richiede apparati aggiuntivi (antenne, amplificatori, processori di segnale) che possono implicare variazioni dimensionali dell'infrastruttura. Se queste variazioni rientrano nelle soglie dell'art. 46 (altezza +1 m, sagoma +1,5 m²), non serve una nuova autorizzazione: è sufficiente la comunicazione descrittiva. La norma risponde all'esigenza di accelerare la transizione dal sistema radio analogico a quello digitale (DAB+), processo incentivato da disposizioni nazionali e europee, rimuovendo un ostacolo burocratico che avrebbe potuto ritardare l'ammodernamento delle reti radiofoniche.
Casi pratici
Caso 1: Ampliamento dell'antenna di una stazione radio base nei limiti di legge
L'operatore Alfa S.p.A. deve modificare un'antenna su un traliccio già autorizzato, aumentandone l'altezza di 80 centimetri e ampliando la superficie di sagoma di 1,2 metri quadrati per ospitare un nuovo settore. Entrambe le variazioni rientrano nelle soglie dell'art. 46 (altezza +1 m, sagoma +1,5 m²). Alfa prepara la comunicazione descrittiva, che include le nuove dimensioni dell'impianto e la dichiarazione di rispetto dei limiti elettromagnetici, e la invia al Comune e all'ARPA tramite PEC. I lavori possono iniziare senza attendere alcuna risposta: la comunicazione è un atto di notifica, non una domanda che richiede un provvedimento di assenso.
Caso 2: Installazione di trasmettitore DAB su un'antenna FM esistente
Tizio, direttore tecnico di una stazione radio locale, deve aggiungere un trasmettitore DAB+ all'antenna FM già autorizzata sul tetto di un palazzo. L'installazione del nuovo apparato richiede un incremento di sagoma di 0,9 metri quadrati e nessun aumento di altezza. Tizio verifica che rientra nell'art. 46, comma 1-bis: l'infrastruttura è già assentita per la FM, la variazione dimensionale è entro i limiti. Predispone la comunicazione descrittiva, la invia al Comune e all'ARPA via PEC, e avvia l'installazione. Tre settimane dopo, il Comune non ha adottato alcun provvedimento inibitorio: l'impianto DAB è in esercizio regolare.
Caso 3: Variazione che supera le soglie e richiede nuovo procedimento
Caio, responsabile tecnico dell'operatore Beta, pianifica una modifica che comporta l'aumento dell'altezza del traliccio di 1,5 metri (oltre la soglia di 1 metro dell'art. 46) e un ampliamento di sagoma di 0,8 metri quadrati (entro la soglia). Poiché la condizione sull'altezza non è rispettata, la variazione non rientra nelle «variazioni non sostanziali» dell'art. 46: Beta deve avviare il procedimento ordinario, o in alternativa quello semplificato dell'art. 45 se l'impianto è su infrastruttura preesistente e la variazione è riconducibile a una modifica delle caratteristiche trasmissive. Caio valuta le opzioni procedurali e opta per la SCIA ex art. 45, essendo l'infrastruttura già autorizzata.
Domande frequenti
Quando si può modificare un'antenna senza chiedere una nuova autorizzazione?
Quando la modifica comporta un aumento di altezza non superiore a 1 metro e un aumento di superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati, e l'impianto è già provvisto di un titolo abilitativo. In questo caso basta una comunicazione descrittiva all'ente locale tramite PEC o portale digitale, senza avviare un nuovo procedimento autorizzatorio.
La comunicazione ex art. 46 richiede un'approvazione del Comune?
No. La comunicazione è un atto di notifica preventiva, non una domanda che aspetta un assenso. L'ente locale può adottare un provvedimento inibitorio se ritiene che la variazione superi le soglie o che i limiti elettromagnetici non siano rispettati, ma in assenza di tale provvedimento i lavori possono procedere liberamente.
L'installazione di una radio DAB su un'antenna FM già autorizzata richiede nuovi permessi?
Non se le variazioni dimensionali (altezza e sagoma) rientrano nelle soglie dell'art. 46: altezza +1 m e sagoma +1,5 m². Il comma 1-bis prevede espressamente che la procedura semplificata si applica all'installazione di radio DAB su infrastrutture già autorizzate per la FM. È sufficiente la comunicazione descrittiva agli enti che hanno rilasciato il titolo originario.
Cosa succede se la modifica supera i limiti dell'art. 46?
Se le variazioni superano la soglia di 1 metro di altezza o 1,5 m² di sagoma, la variazione non è più «non sostanziale» e si deve ricorrere al procedimento ordinario: nuova autorizzazione ex art. 44 o, se l'impianto è su infrastruttura preesistente, SCIA ex art. 45. La scelta dipende dalle caratteristiche specifiche dell'intervento e dalla presenza di infrastrutture già autorizzate.