Autore: Andrea Marton

  • Art. 589 Codice della Navigazione – Competenza per materia e per valore

    Art. 589 Codice della Navigazione – Competenza per materia e per valore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause riguardanti:

    a) i danni dipendenti da urto di navi;

    b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;

    c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

    d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

    e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;

    f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali. 24 ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila". ————— AGGIORNAMENTO La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila". ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno – 7 luglio 1976, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila".

  • Comma 570 LB26: proroga gestione straordinaria sisma Centro Ital

    Comma 570 LB26: proroga gestione straordinaria sisma Centro Ital

    Comma 570 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all’ articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l’anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui: a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 ; b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 ; c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 ; d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all’ articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 ; e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all’ articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019 , e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all’ articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 .

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    I periodi di preavviso nel CCNL Acconciatura ed Estetica variano da 15 a 45 giorni in base al livello di inquadramento e all’anzianita di servizio. Le dimissioni devono essere rassegnate tramite procedura telematica obbligatoria. Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo segue le norme del Jobs Act per le nuove assunzioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Periodi di preavviso – CCNL Acconciatura ed Estetica (indicativi)
    Livello Fino a 5 anni anzianita Oltre 5 anni anzianita
    4° livello super 30 giorni 45 giorni
    3° livello 20 giorni 30 giorni
    2° livello 15 giorni 20 giorni
    1° livello 15 giorni 20 giorni
    Apprendista Vedi D.Lgs. 81/2015 (preavviso al termine)

    I giorni indicati sono di calendario. Verificare le tabelle specifiche del CCNL vigente: i valori possono variare per accordi di rinnovo.

    Preavviso: funzione e modalita

    Il preavviso e il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro e la sua effettiva cessazione. Serve a consentire al datore di trovare un sostituto e al lavoratore di trovare una nuova occupazione. L’obbligo vale sia per le dimissioni sia per il licenziamento (eccetto il licenziamento per giusta causa).

    Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore presta la propria attivita e matura retribuzione, ferie, TFR. In alternativa, il datore puo esonerare il lavoratore dalla prestazione pagando l’indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni dei lavoratori dipendenti devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (o tramite il proprio sindacato o patronato). Le dimissioni verbali o su carta non hanno effetto legale.

    Il lavoratore accede al portale con le credenziali SPID o CIE, compila il modulo di dimissioni e lo invia. Il datore riceve la comunicazione in tempo reale. Questa procedura serve a prevenire le dimissioni in bianco (firmate al momento dell’assunzione e usate fraudolentemente).

    Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo

    Il datore di lavoro puo licenziare il dipendente solo in presenza di una causale:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): un fatto grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Esempio: furto, aggressione a un cliente, utilizzo di prodotti vietati. Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravita rispetto alla giusta causa. Richiede la procedura disciplinare e il preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni economiche o organizzative dell’impresa (es. chiusura del salone, riduzione del personale per calo clientela). Richiede comunicazione obbligatoria alla DTL per aziende con piu di 15 dipendenti (non applicabile alla maggior parte dei saloni artigiani).

    Tutele per i licenziamenti illegittimi (Jobs Act)

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, le tutele in caso di licenziamento illegittimo seguono il regime del contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): la reintegra e limitata ai casi di licenziamento discriminatorio o disciplinare con fatto inesistente; negli altri casi si applica una indennita risarcitoria pari a 2-24 mensilita (in base all’anzianita).

    Per le microimprese artigiane sotto i 15 dipendenti, i limiti risarcitori sono ridotti (minimo 2, massimo 6 mensilita), rendendo piu contenuto il rischio economico per il datore.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni con preavviso rispettato
    Tizio e acconciatore al 3° livello con 3 anni di anzianita. Decide di cambiare salone. Accede al portale telematico del Ministero del Lavoro con SPID, compila il modulo di dimissioni con preavviso di 20 giorni. Il titolare, ricevuta la comunicazione, decide di esonerarlo dalla prestazione e gli paga l’indennita sostitutiva del preavviso (20 giorni di retribuzione).
    Caia – Licenziamento per giusta causa
    Caia, estetista al 3° livello, viene colta a utilizzare prodotti di trattamento di proprieta del centro per servizi privati non autorizzati a domicilio. Il titolare avvia la procedura disciplinare, contesta il fatto per iscritto, ascolta le giustificazioni di Caia e, ritenendole insufficienti, irroga il licenziamento per giusta causa. Non e dovuto il preavviso.
    Sempronio – Licenziamento per GMO in un salone con 2 dipendenti
    Il salone dove lavora Sempronio riduce l’attivita per calo clientela e il titolare decide di non rinnovare la posizione. Licenzia Sempronio per GMO. Non e richiesta la procedura di conciliazione preventiva (il salone ha meno di 15 dipendenti). Sempronio, assunto dopo il 2015, ha diritto a un’indennita risarcitoria di 2-6 mensilita in caso di impugnazione del licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto e il preavviso per un acconciatore al 3° livello?
    Indicativamente 20 giorni fino a 5 anni di anzianita e 30 giorni oltre i 5 anni. I valori esatti sono nelle tabelle del CCNL vigente.
    Le dimissioni verbali sono valide nel 2026?
    No. Dal 2016 le dimissioni devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni verbali o su carta non hanno effetto.
    Il datore puo licenziare senza motivo?
    No. Il licenziamento richiede sempre una causale: giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Il licenziamento senza causa e illegittimo e comporta il pagamento di un’indennita risarcitoria (o, nei casi piu gravi, la reintegra).
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    Chi non rispetta il preavviso (lavoratore che abbandona senza preavviso, o datore che licenzia senza preavviso) deve pagare all’altra parte l’indennita sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato.
    Il licenziamento per chiusura del salone e valido?
    Si. La chiusura dell’attivita configura un GMO. Il datore deve rispettare le procedure di legge e pagare il preavviso (o l’indennita sostitutiva), il TFR e ogni altro istituto maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 Reg. (UE) 2022/2065 – Conformità dal momento della progettazione

    Art. 31 Reg. (UE) 2022/2065 – Conformità dal momento della progettazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile. In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.

    2. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:

    a) le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori;

    b) qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e

    c) se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

    3. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all'operatore commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.

  • Art. 148 DPR 495/1992 – Iscrizioni e simboli

    Art. 148 DPR 495/1992 – Iscrizioni e simboli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni devono essere impiegati i caratteri alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e II.26/d che fanno parte integrante del presente regolamento.

    2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di località e di strade, o a parole facilmente comprensibili anche all'utenza straniera.

    3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale scopo, possono essere abolite le iscrizioni di "via", "piazza" o simili, sempre che la loro mancanza non dia luogo ad equivoci.

    4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le parole BUS, TRAM e TAXI, che devono essere di colore giallo.

    5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e le dimensioni delle singole lettere e cifre sono stabilite nelle tabelle da II.26/a a II.26/d, che fanno parte integrante del presente regolamento, riguardanti i diversi tipi di caratteri alfanumerici (figg. da II.441/a a II.441/f).

    6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono essere allineate sul bordo inferiore perpendicolarmente all'asse della corsia.

    7. Se l'iscrizione comprende più parole da tracciarsi su righe separate, lo spazio longitudinale tra le due righe non deve essere inferiore a due volte la dimensione maggiore delle lettere.

    8. In presenza del segnale verticale FERMARSI E DARE PRECEDENZA, la linea di arresto deve essere integrata con l'iscrizione STOP sulla pavimentazione; tale iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce e la distanza tra il limite superiore dell'iscrizione ed il bordo della linea di arresto deve essere compresa tra 1 e 3 m (fig. II.432/a).

    9. In presenza del segnale verticale DARE PRECEDENZA, la linea di arresto può essere integrata con il simbolo del triangolo, tracciato sulla pavimentazione (fig. II.442/a); tale simbolo, se tracciato, deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce ed il limite superiore del triangolo non deve distare dai vertici dei triangoli costituenti la linea di arresto meno di 2 m.

    10. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI SANT'ANDREA integrata dalle lettere PL; il colore di tali segnali è bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II.443. Il tracciamento è a carico dell'ente proprietario della strada.

    11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione.

    12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica verticale, possono essere consentiti previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  • Maternità flessibile: un mese prima e quattro dopo

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    La lavoratrice può scegliere di posticipare l’astensione pre-parto a un solo mese, lavorando fino a un mese prima della data presunta, a condizione che il medico e il datore attestino che la prosecuzione del lavoro non è pregiudizievole. In cambio ottiene quattro mesi di congedo dopo il parto.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 20

    Tabella riepilogativa

    Maternità flessibile vs ordinaria a confronto
    Modalità Pre-parto Post-parto Totale
    Ordinaria 2 mesi 3 mesi 5 mesi
    Flessibile (art. 20) 1 mese 4 mesi 5 mesi
    Flessibilità totale post-parto 0 mesi 5 mesi 5 mesi

    Cos'è e come funziona la flessibilità

    L’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 consente alla lavoratrice di chiedere di posticipare l’inizio del congedo a un mese prima della data presunta del parto, lavorando per il secondo mese che ordinariamente sarebbe di astensione. Il periodo non goduto si trasferisce dopo il parto, portando il congedo post-parto a 4 mesi. Il totale rimane invariato a 5 mesi.

    I requisiti: doppia certificazione

    La flessibilità richiede due condizioni cumulative: il medico specialista del SSN o il medico competente aziendale deve attestare che la prosecuzione dell’attività non è pregiudizievole per la salute della lavoratrice e del nascituro; il datore di lavoro deve confermare che le mansioni svolte non espongono a rischi incompatibili con la gravidanza avanzata. In assenza di anche uno solo di questi consensi, la modalità ordinaria rimane obbligatoria.

    Opzione di astensione totale dopo il parto

    Esiste anche una terza opzione, ammessa dalla normativa e dalla prassi INPS: la lavoratrice può assentarsi esclusivamente dopo il parto, per 5 mesi, a condizione che il medico attesti l’assenza di rischi e che il datore concordi. In questo caso si lavora fino al giorno del parto. Questa ipotesi è ammessa solo con certificazione medica rafforzata.

    Casi pratici

    Tizio – lavoratrice che preferisce più tempo col neonato

    Federica lavora come impiegata amministrativa, mansione compatibile con la gravidanza avanzata. Il medico certifica l’assenza di rischi, il datore concorda. Federica lavora fino a un mese prima del parto e gode di 4 mesi di congedo post-parto, potendo così trascorrere più tempo con il bambino nei primi mesi.

    Caia – medico che nega il nulla osta

    Cristina vorrebbe la maternità flessibile, ma il ginecologo rileva una gravidanza con complicazioni e non rilascia la certificazione necessaria. Cristina rimane quindi al regime ordinario (2 mesi prima + 3 mesi dopo), senza possibilità di derogare.

    Sempronio – mansione a rischio: flessibilità negata

    Irene lavora come operaia in un impianto con esposizione a vibrazioni. Anche se il medico non rileva problemi di salute, il datore non può certificare l’assenza di rischi ambientali: la maternità flessibile è esclusa e si applica il regime ordinario, con eventuale astensione anticipata.

    Domande frequenti

    Chi deve dare il via libera alla maternità flessibile?

    Sia il medico (specialista del SSN o medico competente) sia il datore di lavoro devono attestare l’assenza di rischi. Basta il diniego di uno solo per escludere la flessibilità.

    La maternità flessibile riduce l'indennità totale?

    No. L’indennità all’80% copre gli stessi 5 mesi complessivi, indipendentemente dalla distribuzione pre/post-parto scelta.

    Si può lavorare fino al giorno del parto?

    È possibile solo con certificazione medica rafforzata e accordo del datore. È un’ipotesi eccezionale, non la regola.

    Come si comunica la scelta al datore e all'INPS?

    La lavoratrice presenta al datore e all’INPS la propria scelta con il certificato medico allegato, indicando la nuova data di inizio dell’astensione (un mese prima della data presunta del parto).

    Cosa succede se il parto anticipa durante il mese lavorato?

    Se il parto avviene anticipatamente durante il periodo in cui la lavoratrice stava ancora lavorando, il congedo obbligatorio scatta automaticamente dalla data del parto, e i giorni residui si aggiungono al post-parto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private disciplina il periodo di prova con durate differenziate per livello. Le tipologie contrattuali ammesse sono: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro. Il contratto a tempo determinato segue i limiti quantitativi del D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova – CCNL Farmacie Private per livello
    Livello Profilo tipo Durata massima periodo di prova
    Quadro / 1° livello Farmacista direttore / resp. 6 mesi
    2° livello Farmacista collaboratore 4 mesi
    3° livello Addetto qualificato 3 mesi
    4° livello Commesso di farmacia 2 mesi
    5° – 6° livello Magazziniere, ausiliario 1 mese

    Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio, a pena di inapplicabilità. Non può essere rinnovato per lo stesso livello e mansioni.

    Il periodo di prova: disciplina e diritti

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione (art. 2096 c.c.). Il CCNL Farmacie Private fissa la durata massima per ciascun livello: da 1 mese per i livelli inferiori (magazzinieri, ausiliari) fino a 6 mesi per i Quadri e i farmacisti direttori.

    Condizioni essenziali per la validità del periodo di prova:

    • Deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio
    • Deve indicare il livello di inquadramento e le mansioni affidate
    • Non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore, stesso datore, stesso livello e stesse mansioni
    • Non può superare la durata massima contrattuale per quel livello

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione contrattuale piena, al versamento dei contributi previdenziali e alla protezione contro gli infortuni (INAIL). In caso di malattia o infortunio, il periodo di prova si sospende per la durata dell’assenza.

    Contratto a tempo determinato in farmacia

    Il D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018) consente i contratti a tempo determinato entro il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato (con alcune deroghe per le piccole aziende). Per le farmacie, il principale motivo di utilizzo del tempo determinato è la sostituzione di farmacisti assenti (maternità, malattia, ferie estive prolungate).

    Limiti principali:

    • Durata massima: 24 mesi (proroghe comprese) tra stesso datore e stesso lavoratore per lo stesso livello
    • Numero massimo di proroghe: 4 nel corso del contratto
    • Causale obbligatoria per i contratti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee, sostituzioni, stagionalità)

    Il lavoratore a termine ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato di pari livello (principio di non discriminazione ex D.Lgs. 368/2001, ora D.Lgs. 81/2015 art. 25).

    Part-time, apprendistato e somministrazione

    Il contratto part-time (orizzontale, verticale o misto) è frequente nelle farmacie, specie per coprire i turni pomeridiani o festivi con personale a ridotto orario. Il CCNL disciplina le specifiche modalità di utilizzo del part-time nel settore, inclusa la clausola di elasticità (variazione dell’orario concordata individualmente) e di flessibilità (distribuzione dell’orario).

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015 artt. 41-47) è utilizzabile per i giovani tra 18 e 29 anni con durata da 3 a 5 anni a seconda del livello di inquadramento finale. Il CCNL può prevedere una retribuzione ridotta in ingresso (sottoinquadramento di 2 livelli nei primi anni).

    La somministrazione di lavoro (tramite agenzia interinale) è consentita per esigenze temporanee nel rispetto dei limiti quantitativi del CCNL. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione del CCNL applicato dalla farmacia utilizzatrice.

    Assunzione di farmacisti: adempimenti specifici

    L’assunzione di un farmacista collaboratore richiede adempimenti aggiuntivi rispetto agli altri livelli:

    • Verifica dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti (Ordine provinciale competente): il farmacista non abilitato non può svolgere le mansioni riservate per legge
    • Comunicazione alla ASL/farmacia ASL competente per territorio nei casi previsti dalla normativa regionale
    • Indicazione nel contratto del livello di inquadramento con riferimento alla specifica responsabilità assegnata (sostituto del titolare, farmacista di turno, ecc.)

    Il titolare di farmacia risponde personalmente della presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura: l’assenza ingiustificata del farmacista può comportare la chiusura forzata della farmacia da parte dell’autorità sanitaria.

    Casi pratici

    Tizio – Fine del periodo di prova positivo
    Tizio (farmacista 2° livello) viene assunto con 4 mesi di prova. Al terzo mese si ammala per 10 giorni: il periodo di prova si sospende. La prova effettiva dura quindi 4 mesi + 10 giorni. Al superamento della prova, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato senza bisogno di un nuovo atto scritto.
    Caia – Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
    Caia viene assunta a tempo determinato per sostituire la farmacista in maternità (causa di sostituzione documentata: valida anche oltre 12 mesi). Il contratto dura 7 mesi. Al rientro della titolare in maternità, il contratto di Caia cessa automaticamente senza preavviso (la sostituzione era la causale). Caia riceve TFR e ratei proporzionali.
    Sempronio – Apprendistato professionalizzante
    Sempronio, 21 anni, viene assunto come apprendista commesso (livello finale atteso: 4°). Il CCNL prevede un inquadramento iniziale di 2 livelli inferiore: Sempronio parte dal 6° livello con retribuzione proporzionata. Dopo 24 mesi passa al 5° livello; al termine dell’apprendistato (36 mesi totali) viene inquadrato definitivamente al 4° livello con contratto a tempo indeterminato, salvo recesso entro 30 giorni dalla scadenza.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, deve essere concordato per iscritto prima dell’inizio del servizio. Se non è previsto per iscritto nel contratto individuale, non è valido e il lavoratore è a tutti gli effetti assunto a tempo indeterminato fin dal primo giorno.
    Quanti contratti a tempo determinato posso fare con lo stesso datore?
    Il totale non può superare 24 mesi (proroghe incluse) tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per lo stesso livello. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale specifica. Superato il limite, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
    Il farmacista assunto deve essere iscritto all'Ordine?
    Sì. Per svolgere le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche, sostituzione del titolare), l’iscrizione all’Albo provinciale è condizione necessaria. Il titolare verifica l’iscrizione prima dell’assunzione e periodicamente durante il rapporto.
    Il lavoratore part-time può essere convertito a tempo pieno?
    Sì, previo accordo individuale scritto. Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per lo stesso livello, se il datore apre nuove posizioni full-time. Deve manifestare per iscritto la propria disponibilità.
    Cos'è la clausola di elasticità nel part-time?
    È una clausola del contratto part-time che consente al datore di modificare la collocazione temporale dell’orario convenuto (es. spostare il turno da mattina a pomeriggio) con un preavviso minimo e una maggiorazione economica. Deve essere concordata per iscritto con il lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 133 DPR 495/1992 – Segnale nome-strada

    Art. 133 DPR 495/1992 – Segnale nome-strada

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.

    2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

    3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.

    4. Il segnale nome-strada può essere applicato: a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290); b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291); c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi; d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro; e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.

    5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

    6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).

    7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).

    8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

  • Art. 103 Bis TUIR: Enti creditizi e finanziari

    Art. 103 Bis TUIR: Enti creditizi e finanziari

    Art. 103 bis TUIR – Enti creditizi e finanziari. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 2, comma 2, L. n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.”)

    In vigore dal 10/12/2000 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 2

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni ‘fuori bilancio’, in corso alla data di chiusura dell’esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d’interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l’andamento di un indice su titoli, valute o tassi d’interesse. 2. La valutazione di cui al comma 1 e’ effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume:
    a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;
    b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore
    determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell’articolo 61;
    c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87;
    d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.
    2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
    3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita’ di copertura dei rischi relativi ad attivita’ e passivita’ produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi a specifiche attivita’ e passivita’, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita’ e passivita’. A tal fine l’operazione si considera di copertura quando ha l’obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attivita’ e passivita’ o di insiemi di attivita’ e passivita’.”

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  • Art. 635 Codice della Navigazione – Avviso di deposito dello stato attivo e passivo

    Art. 635 Codice della Navigazione – Avviso di deposito dello stato attivo e passivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo è comunicato all'armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'albo.

  • Art. 16 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia dei rischi di protezione civile

    Art. 16 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia dei rischi di protezione civile ( Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. L’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all’articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

    2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l’azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

    3. Non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

  • Art. 46 D.Lgs. 259/2003 – Variazioni non sostanziali degli impianti

    Art. 46 D.Lgs. 259/2003 – Variazioni non sostanziali degli impianti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l’interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all’Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato. 1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell’ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM. articolo precedente articolo successivo