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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Farmacie Private prevede un periodo di comporto durante il quale il rapporto di lavoro è tutelato dall'interruzione per malattia o infortunio. L'INPS eroga l'indennità di malattia; il CCNL integra il trattamento fino a raggiungere una quota della retribuzione normale. L'infortunio sul lavoro è coperto dall'INAIL con trattamenti specifici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private prevede un periodo di comporto durante il quale il rapporto di lavoro è tutelato dall’interruzione per malattia o infortunio. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL integra il trattamento fino a raggiungere una quota della retribuzione normale. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con trattamenti specifici.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Comporto e integrazione malattia – CCNL Farmacie Private
Anzianità di servizio Periodo di comporto Integrazione datoriale
Fino a 3 anni 6 mesi (180 giorni di calendario) 100% retrib. per i primi 30 gg; 75% dal 31° al 180°
Da 3 a 6 anni 9 mesi (270 giorni) 100% per i primi 60 gg; 75% dal 61° al 270°
Oltre 6 anni 12 mesi (360 giorni) 100% per i primi 90 gg; 75% dal 91° al 360°
Malattia oncologica / cronica grave Comporto prolungato (accordo individuale) Possibile proroga del comporto per accordo

Importi e durate indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. L’integrazione datoriale si calcola sulla differenza tra retribuzione normale e indennità INPS (40% nei primi 20 gg di malattia, 50% dal 21° al 180° per i non-operai).

Il comporto: cos'è e come si calcola

Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per la sola ragione dell’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro (art. 2110 c.c.). Scaduto il comporto senza guarigione, il datore può legittimamente risolvere il rapporto.

Nel CCNL Farmacie Private il comporto è progressivo in base all’anzianità: da 6 mesi (anzianità breve) a 12 mesi (anzianità consolidata). Si contano i giorni di calendario di assenza per malattia nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (comporto per sommatoria): non occorre che le assenze siano consecutive.

È importante distinguere tra comporto secco (periodo unico continuativo) e comporto per sommatoria (accumulo di più periodi discontinui): il CCNL Farmacie applica il comporto per sommatoria su base triennale scorrevole.

Indennità INPS e integrazione contrattuale

Durante la malattia il lavoratore riceve:

  1. Indennità INPS: per i lavoratori dipendenti privati, l’INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. “giorni di carenza”, non retribuiti dall’INPS salvo integrazione contrattuale)
  2. Integrazione datoriale: il CCNL obbliga il datore a integrare l’indennità INPS fino a raggiungere la percentuale contrattuale della retribuzione normale (100% o 75% a seconda della fascia e dell’anzianità)

I giorni di carenza (i primi 3 di ogni evento morboso) sono a carico del lavoratore secondo la legge, ma molti CCNL (incluso quello delle farmacie) prevedono l’integrazione totale anche dei giorni di carenza, almeno per un numero limitato di eventi nell’anno.

Infortunio sul lavoro e INAIL

L’infortunio sul lavoro (incidente accaduto in occasione di lavoro) e la malattia professionale (causata dall’attività lavorativa) rientrano nella tutela INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

In caso di infortunio sul lavoro:

  • Dal 1° giorno: il datore paga la giornata dell’infortunio per intero
  • Dal 2° al 3° giorno: il datore integra al 60% (INAIL non copre i primi 3 giorni)
  • Dal 4° al 90° giorno: INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera; il CCNL integra fino al 100%
  • Dal 91° giorno in poi: INAIL sale al 75%; il CCNL integra fino al 100%

Il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria: il lavoratore infortunato è tutelato per l’intero periodo di inabilità, senza rischio di superamento del comporto.

Aspettativa non retribuita e tutele aggiuntive

Superato il comporto senza guarigione, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore non è obbligato a concederla (salvo accordo aziendale), ma la prassi in molte farmacie prevede la concessione per gravi patologie documentate.

Durante l’aspettativa non retribuita:

  • Non maturano ferie, TFR, scatti di anzianità
  • Il lavoratore può iscriversi volontariamente alla contribuzione INPS
  • Il rapporto resta sospeso ma non risolto

Per le patologie oncologiche il D.Lgs. 105/2022 (che recepisce la Direttiva UE 2019/1158) ha rafforzato le tutele: diritto a riduzione o adeguamento dell’orario di lavoro per cure, con possibilità di lavoro agile se compatibile con le mansioni.

Casi pratici

Tizio – Malattia prolungata e comporto per sommatoria
Tizio (farmacista 2° livello, 4 anni di anzianità) ha accumulato negli ultimi 3 anni: 15 gg nel 2024, 30 gg nel 2025, 40 gg nel primo semestre 2026 = 85 giorni su base triennale. Il comporto applicabile è 270 giorni (3-6 anni anzianità). Tizio è ancora ben al di sotto del limite: può ammalarsi ancora per circa 185 giorni prima di raggiungere il comporto.
Caia – Infortunio in farmacia
Caia (commessa 4° livello) scivola in magazzino e si rompe il polso: 30 giorni di prognosi. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. Nei primi 3 giorni il datore integra la retribuzione al 60%. Dal 4° al 30° giorno: INAIL paga il 60%, il CCNL integra fino al 100%. Nessun giorno viene contato nel comporto per malattia ordinaria.
Sempronio – Superamento del comporto
Sempronio (6° livello, 2 anni anzianità) ha accumulato 190 giorni di assenza per malattia in 36 mesi: supera il comporto di 180 giorni (fino a 3 anni anzianità). Il datore lo contatta formalmente per comunicare il superamento del comporto e l’intenzione di risolvere il rapporto. Sempronio richiede un’aspettativa non retribuita di 60 giorni per tentare di guarire: il datore valuta e concede discrezionalmente l’aspettativa.

Domande frequenti

Cosa succede se supero il periodo di comporto?
Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare per superamento del comporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Prima del licenziamento deve comunicare formalmente il superamento e attendere che il lavoratore rientri. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle mensilità di preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva).
I giorni di carenza vengono pagati nel CCNL Farmacie?
I primi 3 giorni di ogni evento morboso sono i ‘giorni di carenza’: l’INPS non li copre. Il CCNL Farmacie Private prevede di norma l’integrazione parziale o totale dei giorni di carenza per un numero limitato di eventi nell’anno (verificare il testo contrattuale vigente).
L'infortunio viene contato nel comporto?
No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale (INAIL) non si computa nel periodo di comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore infortunato è tutelato per l’intera durata dell’inabilità.
Chi paga durante la malattia: il datore o l'INPS?
Entrambi: l’INPS eroga l’indennità di malattia (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno); il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL (100% o 75%) tramite il meccanismo dell’anticipazione in busta paga e del conguaglio con l’INPS.
Un farmacista collaboratore malato può essere sostituito?
Sì, il datore può assumere personale a tempo determinato in sostituzione del farmacista assente per malattia (art. 19, D.Lgs. 81/2015). La sostituzione non pregiudica il diritto del lavoratore malato al rientro alla guarigione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Cosa succede se supero il periodo di comporto?

Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare per superamento del comporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Prima del licenziamento deve comunicare formalmente il superamento e attendere che il lavoratore rientri. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle mensilità di preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva).

I giorni di carenza vengono pagati nel CCNL Farmacie?

I primi 3 giorni di ogni evento morboso sono i 'giorni di carenza': l'INPS non li copre. Il CCNL Farmacie Private prevede di norma l'integrazione parziale o totale dei giorni di carenza per un numero limitato di eventi nell'anno (verificare il testo contrattuale vigente).

L'infortunio viene contato nel comporto?

No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale (INAIL) non si computa nel periodo di comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore infortunato è tutelato per l'intera durata dell'inabilità.

Chi paga durante la malattia: il datore o l'INPS?

Entrambi: l'INPS eroga l'indennità di malattia (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno); il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL (100% o 75%) tramite il meccanismo dell'anticipazione in busta paga e del conguaglio con l'INPS.

Un farmacista collaboratore malato può essere sostituito?

Sì, il datore può assumere personale a tempo determinato in sostituzione del farmacista assente per malattia (art. 19, D.Lgs. 81/2015). La sostituzione non pregiudica il diritto del lavoratore malato al rientro alla guarigione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.