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Il CCNL Farmacie Private prevede un periodo di comporto durante il quale il rapporto di lavoro è tutelato dall’interruzione per malattia o infortunio. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL integra il trattamento fino a raggiungere una quota della retribuzione normale. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con trattamenti specifici.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Periodo di comporto | Integrazione datoriale |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 6 mesi (180 giorni di calendario) | 100% retrib. per i primi 30 gg; 75% dal 31° al 180° |
| Da 3 a 6 anni | 9 mesi (270 giorni) | 100% per i primi 60 gg; 75% dal 61° al 270° |
| Oltre 6 anni | 12 mesi (360 giorni) | 100% per i primi 90 gg; 75% dal 91° al 360° |
| Malattia oncologica / cronica grave | Comporto prolungato (accordo individuale) | Possibile proroga del comporto per accordo |
Importi e durate indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. L’integrazione datoriale si calcola sulla differenza tra retribuzione normale e indennità INPS (40% nei primi 20 gg di malattia, 50% dal 21° al 180° per i non-operai).
Il comporto: cos'è e come si calcola
Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per la sola ragione dell’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro (art. 2110 c.c.). Scaduto il comporto senza guarigione, il datore può legittimamente risolvere il rapporto.
Nel CCNL Farmacie Private il comporto è progressivo in base all’anzianità: da 6 mesi (anzianità breve) a 12 mesi (anzianità consolidata). Si contano i giorni di calendario di assenza per malattia nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (comporto per sommatoria): non occorre che le assenze siano consecutive.
È importante distinguere tra comporto secco (periodo unico continuativo) e comporto per sommatoria (accumulo di più periodi discontinui): il CCNL Farmacie applica il comporto per sommatoria su base triennale scorrevole.
Indennità INPS e integrazione contrattuale
Durante la malattia il lavoratore riceve:
- Indennità INPS: per i lavoratori dipendenti privati, l’INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. “giorni di carenza”, non retribuiti dall’INPS salvo integrazione contrattuale)
- Integrazione datoriale: il CCNL obbliga il datore a integrare l’indennità INPS fino a raggiungere la percentuale contrattuale della retribuzione normale (100% o 75% a seconda della fascia e dell’anzianità)
I giorni di carenza (i primi 3 di ogni evento morboso) sono a carico del lavoratore secondo la legge, ma molti CCNL (incluso quello delle farmacie) prevedono l’integrazione totale anche dei giorni di carenza, almeno per un numero limitato di eventi nell’anno.
Infortunio sul lavoro e INAIL
L’infortunio sul lavoro (incidente accaduto in occasione di lavoro) e la malattia professionale (causata dall’attività lavorativa) rientrano nella tutela INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
In caso di infortunio sul lavoro:
- Dal 1° giorno: il datore paga la giornata dell’infortunio per intero
- Dal 2° al 3° giorno: il datore integra al 60% (INAIL non copre i primi 3 giorni)
- Dal 4° al 90° giorno: INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera; il CCNL integra fino al 100%
- Dal 91° giorno in poi: INAIL sale al 75%; il CCNL integra fino al 100%
Il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria: il lavoratore infortunato è tutelato per l’intero periodo di inabilità, senza rischio di superamento del comporto.
Aspettativa non retribuita e tutele aggiuntive
Superato il comporto senza guarigione, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore non è obbligato a concederla (salvo accordo aziendale), ma la prassi in molte farmacie prevede la concessione per gravi patologie documentate.
Durante l’aspettativa non retribuita:
- Non maturano ferie, TFR, scatti di anzianità
- Il lavoratore può iscriversi volontariamente alla contribuzione INPS
- Il rapporto resta sospeso ma non risolto
Per le patologie oncologiche il D.Lgs. 105/2022 (che recepisce la Direttiva UE 2019/1158) ha rafforzato le tutele: diritto a riduzione o adeguamento dell’orario di lavoro per cure, con possibilità di lavoro agile se compatibile con le mansioni.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Cosa succede se supero il periodo di comporto?
I giorni di carenza vengono pagati nel CCNL Farmacie?
L'infortunio viene contato nel comporto?
Chi paga durante la malattia: il datore o l'INPS?
Un farmacista collaboratore malato può essere sostituito?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La farmacia è un luogo di lavoro a contatto diretto con il pubblico e con i farmaci, dove l'assenza per malattia di un addetto incide subito sull'operatività del presidio. Per questo la disciplina di malattia, infortunio e comporto nel CCNL delle farmacie private merita attenzione: tiene insieme la tutela della salute del lavoratore e la continuità del servizio, dentro la cornice dell'art. 2110 del codice civile.
La sospensione del rapporto e la conservazione del posto
Quando il lavoratore si ammala, il rapporto non si estingue ma si sospende: la prestazione viene meno, eppure il posto resta conservato per un arco di tempo definito, il periodo di comporto. È l'art. 2110 c.c. a stabilire questo principio, demandando alla contrattazione collettiva la fissazione della durata concreta. Per il farmacista collaboratore e per il personale della farmacia il limite preciso, espresso in giorni o mesi, è quello indicato dal CCNL vigente, che può differenziarlo in base all'anzianità di servizio.
Il trattamento economico durante la malattia
Sul piano retributivo il lavoratore non resta privo di tutela. Il sistema combina, di norma, l'indennità erogata dall'istituto previdenziale con un'integrazione a carico del datore di lavoro, in modo da avvicinare il reddito a quello ordinario. Le percentuali di integrazione, i giorni coperti e gli eventuali massimali sono fissati dal contratto e dalle circolari INPS aggiornate: trattandosi di valori soggetti a revisione, vanno verificati alla fonte e non riportati come importi stabili.
Infortunio e malattia professionale: il regime INAIL
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno una tutela autonoma, affidata all'INAIL. Il regime differisce da quello della malattia comune sia per la fonte della copertura sia per gli adempimenti: l'evento va denunciato secondo le procedure dedicate e l'indennità segue regole proprie. Anche il computo ai fini della conservazione del posto può seguire criteri distinti rispetto alla malattia ordinaria, secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa di settore.
Il superamento del comporto
Il comporto segna il confine entro cui l'assenza per malattia è protetta. Finché non è superato, il licenziamento intimato per la sola malattia è illegittimo. Una volta spirato il termine, invece, il datore può recedere, ma deve farlo nel rispetto delle regole: il superamento va verificato con esattezza, sommando le assenze secondo i criteri contrattuali, e il recesso deve intervenire in modo tempestivo e formalmente corretto. La distinzione tra comporto secco e comporto per sommatoria, dove prevista, incide sul conteggio.
Gli obblighi del lavoratore ammalato
Alla tutela corrispondono precisi doveri. Il lavoratore deve far pervenire il certificato medico, oggi trasmesso per via telematica direttamente dal medico all'istituto, e comunicare l'assenza secondo le modalità contrattuali. Deve inoltre rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite per l'eventuale visita di controllo. L'inosservanza di questi obblighi può incidere sul trattamento economico e, nei casi più gravi, avere rilievo disciplinare.
Aspettativa e tutela della professionalità
In alcune situazioni, esaurito il comporto o per esigenze di cura, il contratto può consentire un periodo di aspettativa non retribuita che evita il licenziamento, conservando il rapporto pur senza retribuzione. È uno strumento di flessibilità a tutela del lavoratore in difficoltà: condizioni, durata e modalità di richiesta sono quelle previste dal CCNL vigente, da consultare per valutarne la concreta praticabilità.
Domande frequenti
Per quanto tempo posso restare assente per malattia senza rischiare il posto?
Fino al termine del periodo di comporto fissato dal CCNL Farmacie vigente, che può variare in base all'anzianità: entro quel limite, garantito dall'art. 2110 c.c., il posto è conservato.
Durante la malattia vengo pagato?
Di norma sì: il trattamento combina l'indennità dell'istituto previdenziale con un'integrazione a carico del datore. Percentuali e massimali sono quelli del CCNL vigente e delle circolari INPS aggiornate.
L'infortunio è trattato come la malattia comune?
No: l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL, con adempimenti e regole proprie, in parte distinti dalla disciplina della malattia comune.
Cosa succede se supero il comporto?
Superato il termine, il datore può recedere dal rapporto, ma deve verificare con esattezza il superamento secondo i criteri contrattuali e procedere in modo tempestivo e formalmente corretto.
Devo ancora consegnare il certificato cartaceo?
No: il certificato di malattia è trasmesso telematicamente dal medico all'istituto. Il lavoratore deve comunicare l'assenza secondo le modalità contrattuali e rendersi reperibile nelle fasce della visita fiscale.