Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Farmacie Private integra la disciplina legale su maternità, paternità e congedi parentali. Il congedo di maternità dura 5 mesi con integrazione al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni. Il congedo parentale facoltativo arriva a 6 mesi per ciascun genitore.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte normativa |
|---|---|---|---|
| Congedo di maternità obbligatorio | 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o flessibile) | 80% INPS + integrazione CCNL al 100% | D.Lgs. 151/2001 art. 16-22 |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni (entro 5 mesi dalla nascita) | 100% retribuzione (INPS) | L. 234/2021; D.Lgs. 105/2022 |
| Congedo parentale (facoltativo) – madre | Fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio | 30% INPS (60% per i primi 3 mesi entro 6 anni) | D.Lgs. 151/2001 art. 32 |
| Congedo parentale (facoltativo) – padre | Fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio | 30% INPS (60% per i primi 3 mesi entro 6 anni) | D.Lgs. 151/2001 art. 32 |
| Congedo parentale totale coppia | Massimo 11 mesi complessivi | Come sopra per quota spettante a ciascuno | D.Lgs. 151/2001 |
| Permessi allattamento | 2 ore/giorno (1 se orario < 6h) nel 1° anno | 100% retribuzione (INPS) | D.Lgs. 151/2001 art. 39 |
Congedo di maternità: 5 mesi di tutela obbligatoria
Il congedo di maternità (ex “astensione obbligatoria”) dura 5 mesi complessivi. La distribuzione standard è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (c.d. schema “2+3”), ma la lavoratrice può optare per lo schema flessibile: 1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto, purché il medico e il datore attestino che tale scelta non pregiudica la salute.
Durante il congedo di maternità l’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Farmacie Private integra il trattamento al 100% della retribuzione, a carico del datore: la lavoratrice non subisce quindi alcuna riduzione dello stipendio nel periodo di maternità obbligatoria.
Il periodo di congedo di maternità è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, del TFR e degli scatti di anzianità come se la lavoratrice fosse in servizio effettivo.
Congedo di paternità: 10 giorni obbligatori
Dal 2022, con il recepimento della Direttiva UE 2019/1158 tramite il D.Lgs. 105/2022, il congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni lavorativi (non più 7), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).
I 10 giorni non sono frazionabili a ore e sono aggiuntivi rispetto al congedo parentale facoltativo. Il trattamento economico è al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS. Il padre ha il diritto di fruire dei 10 giorni anche se la madre è già in congedo di maternità.
Il padre può inoltre fruire di 1 giorno aggiuntivo facoltativo in sostituzione di 1 giorno del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).
Congedo parentale facoltativo
Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale facoltativo fino a 6 mesi (entro i 12 anni del figlio). Il totale per entrambi i genitori non può superare 11 mesi complessivi. Dal D.Lgs. 105/2022, i primi 3 mesi di congedo parentale se fruiti entro il 6° anno del figlio sono indennizzati al 60% (precedentemente al 30%) della retribuzione, a carico dell’INPS.
Nel settore farmaceutico, il congedo parentale del farmacista pone problemi pratici di sostituzione: il titolare deve garantire la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura. Il CCNL prevede la possibilità di assunzione a termine in sostituzione del lavoratore in congedo parentale.
Tutele aggiuntive nel settore farmaceutico
Le lavoratrici in gravidanza che svolgono mansioni a rischio (es. manipolazione di preparazioni galeniche, contatto con sostanze chimiche, posture prolungate) hanno diritto all’interdizione anticipata dal lavoro su istanza alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), con certificazione medica. In farmacia le preparazioni magistrali e la gestione di sostanze stupefacenti rientrano tra le attività potenzialmente rischiose in gravidanza.
Le lavoratrici in gravidanza e in allattamento non possono essere adibite a lavoro notturno (art. 53 D.Lgs. 151/2001): il CCNL Farmacie deve essere applicato coerentemente con questo divieto, con obbligo di trasferimento al turno diurno o, se impossibile, di interdizione anticipata retribuita.
Casi pratici
Domande frequenti
Il datore integra la maternità al 100%?
Quanti giorni di paternità spettano nel 2026?
Una farmacista incinta può fare il turno notturno?
Il congedo parentale matura TFR e ferie?
Si può lavorare durante il congedo parentale?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il datore integra la maternità al 100%?
Sì, il CCNL Farmacie Private prevede l'integrazione datoriale al 100% per il periodo di congedo di maternità obbligatorio (5 mesi). L'INPS eroga l'80% e il datore versa il 20% restante, senza alcuna riduzione dello stipendio per la lavoratrice.
Quanti giorni di paternità spettano nel 2026?
10 giorni lavorativi obbligatori, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% dall'INPS. Si aggiunge 1 giorno facoltativo in sostituzione del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).
Una farmacista incinta può fare il turno notturno?
No. L'art. 53 del D.Lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza e fino a 1 anno dopo il parto (se allattano). Il datore deve trasferirla al turno diurno; se impossibile, l'ASL può disporre l'interdizione anticipata retribuita.
Il congedo parentale matura TFR e ferie?
Solo in parte: il congedo parentale è considerato servizio ai fini del TFR e degli scatti di anzianità, ma le ferie maturano solo per il periodo effettivamente lavorato (non durante l'astensione). Alcuni CCNL prevedono eccezioni: verificare il testo del contratto vigente.
Si può lavorare durante il congedo parentale?
No. Il congedo parentale è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore durante il periodo di astensione. È possibile svolgere attività autonoma accessoria, nel rispetto dei limiti di legge.
Vedi anche