Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private integra la disciplina legale su maternità, paternità e congedi parentali. Il congedo di maternità dura 5 mesi con integrazione al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni. Il congedo parentale facoltativo arriva a 6 mesi per ciascun genitore.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Maternità e paternità – Riepilogo CCNL Farmacie Private
Istituto Durata Trattamento economico Fonte normativa
Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o flessibile) 80% INPS + integrazione CCNL al 100% D.Lgs. 151/2001 art. 16-22
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (entro 5 mesi dalla nascita) 100% retribuzione (INPS) L. 234/2021; D.Lgs. 105/2022
Congedo parentale (facoltativo) – madre Fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio 30% INPS (60% per i primi 3 mesi entro 6 anni) D.Lgs. 151/2001 art. 32
Congedo parentale (facoltativo) – padre Fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio 30% INPS (60% per i primi 3 mesi entro 6 anni) D.Lgs. 151/2001 art. 32
Congedo parentale totale coppia Massimo 11 mesi complessivi Come sopra per quota spettante a ciascuno D.Lgs. 151/2001
Permessi allattamento 2 ore/giorno (1 se orario < 6h) nel 1° anno 100% retribuzione (INPS) D.Lgs. 151/2001 art. 39

Congedo di maternità: 5 mesi di tutela obbligatoria

Il congedo di maternità (ex “astensione obbligatoria”) dura 5 mesi complessivi. La distribuzione standard è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (c.d. schema “2+3”), ma la lavoratrice può optare per lo schema flessibile: 1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto, purché il medico e il datore attestino che tale scelta non pregiudica la salute.

Durante il congedo di maternità l’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Farmacie Private integra il trattamento al 100% della retribuzione, a carico del datore: la lavoratrice non subisce quindi alcuna riduzione dello stipendio nel periodo di maternità obbligatoria.

Il periodo di congedo di maternità è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, del TFR e degli scatti di anzianità come se la lavoratrice fosse in servizio effettivo.

Congedo di paternità: 10 giorni obbligatori

Dal 2022, con il recepimento della Direttiva UE 2019/1158 tramite il D.Lgs. 105/2022, il congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni lavorativi (non più 7), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).

I 10 giorni non sono frazionabili a ore e sono aggiuntivi rispetto al congedo parentale facoltativo. Il trattamento economico è al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS. Il padre ha il diritto di fruire dei 10 giorni anche se la madre è già in congedo di maternità.

Il padre può inoltre fruire di 1 giorno aggiuntivo facoltativo in sostituzione di 1 giorno del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).

Congedo parentale facoltativo

Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale facoltativo fino a 6 mesi (entro i 12 anni del figlio). Il totale per entrambi i genitori non può superare 11 mesi complessivi. Dal D.Lgs. 105/2022, i primi 3 mesi di congedo parentale se fruiti entro il 6° anno del figlio sono indennizzati al 60% (precedentemente al 30%) della retribuzione, a carico dell’INPS.

Nel settore farmaceutico, il congedo parentale del farmacista pone problemi pratici di sostituzione: il titolare deve garantire la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura. Il CCNL prevede la possibilità di assunzione a termine in sostituzione del lavoratore in congedo parentale.

Tutele aggiuntive nel settore farmaceutico

Le lavoratrici in gravidanza che svolgono mansioni a rischio (es. manipolazione di preparazioni galeniche, contatto con sostanze chimiche, posture prolungate) hanno diritto all’interdizione anticipata dal lavoro su istanza alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), con certificazione medica. In farmacia le preparazioni magistrali e la gestione di sostanze stupefacenti rientrano tra le attività potenzialmente rischiose in gravidanza.

Le lavoratrici in gravidanza e in allattamento non possono essere adibite a lavoro notturno (art. 53 D.Lgs. 151/2001): il CCNL Farmacie deve essere applicato coerentemente con questo divieto, con obbligo di trasferimento al turno diurno o, se impossibile, di interdizione anticipata retribuita.

Casi pratici

Tizio – Congedo di paternità in farmacia
Tizio (farmacista 2° livello) diventa padre in marzo 2026. Fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio spalmati su 2 settimane (non consecutivi). Il titolare deve garantire la copertura turni: organizza la sostituzione con un farmacista a scorrimento di turno. Tizio riceve il 100% della retribuzione per i 10 giorni, erogata dall’INPS con anticipazione in busta paga.
Caia – Maternità con integrazione al 100%
Caia (commessa 3° livello) va in maternità con schema 2+3. Retribuzione mensile lorda: ~1.700 €. L’INPS eroga l’80%: 1.360 €. Il datore integra il 20% mancante: 340 €. Caia riceve 1.700 € lordi mensili come durante il lavoro normale, senza alcuna riduzione. Il periodo di 5 mesi matura ferie, TFR e scatti di anzianità.
Sempronio – Congedo parentale facoltativo
Sempronio (addetto qualificato 3° livello) decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale entro il 4° anno del figlio. L’INPS eroga il 60% della retribuzione (aggiornamento D.Lgs. 105/2022). Su 1.700 € lordi mensili: percepisce ~1.020 €/mese per 3 mesi. Il datore assume un sostituto a tempo determinato per il periodo. Al rientro, Sempronio riprende il proprio posto e livello.

Domande frequenti

Il datore integra la maternità al 100%?
Sì, il CCNL Farmacie Private prevede l’integrazione datoriale al 100% per il periodo di congedo di maternità obbligatorio (5 mesi). L’INPS eroga l’80% e il datore versa il 20% restante, senza alcuna riduzione dello stipendio per la lavoratrice.
Quanti giorni di paternità spettano nel 2026?
10 giorni lavorativi obbligatori, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% dall’INPS. Si aggiunge 1 giorno facoltativo in sostituzione del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).
Una farmacista incinta può fare il turno notturno?
No. L’art. 53 del D.Lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza e fino a 1 anno dopo il parto (se allattano). Il datore deve trasferirla al turno diurno; se impossibile, l’ASL può disporre l’interdizione anticipata retribuita.
Il congedo parentale matura TFR e ferie?
Solo in parte: il congedo parentale è considerato servizio ai fini del TFR e degli scatti di anzianità, ma le ferie maturano solo per il periodo effettivamente lavorato (non durante l’astensione). Alcuni CCNL prevedono eccezioni: verificare il testo del contratto vigente.
Si può lavorare durante il congedo parentale?
No. Il congedo parentale è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore durante il periodo di astensione. È possibile svolgere attività autonoma accessoria, nel rispetto dei limiti di legge.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Nel CCNL Farmacie Private la tutela genitoriale segue il D.Lgs. 151/2001 e si adatta a un ambiente con prevalente presenza femminile e contatto con il pubblico e con i farmaci.
  • Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi; durante la gravidanza opera il divieto di esposizione a sostanze e mansioni nocive.
  • Il congedo parentale spetta a ciascun genitore nei limiti del Testo unico, con quota indennizzata secondo le regole INPS aggiornate.
  • I riposi giornalieri per allattamento e i permessi per malattia del figlio integrano il sistema di conciliazione.
  • Vige il divieto di licenziamento dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino e il diritto al rientro nelle stesse mansioni.
Indice dei contenuti

La farmacia è un luogo di lavoro particolare: presidio sanitario aperto al pubblico, con turni, reperibilità e manipolazione di farmaci e preparazioni galeniche. In un settore a forte presenza femminile, la disciplina della maternità e dei congedi parentali assume rilievo quotidiano. Il CCNL Farmacie Private declina le tutele del D.Lgs. 151/2001 tenendo conto di questi tratti, dal divieto di esposizione a sostanze nocive alla gestione dei turni della lavoratrice madre.

Il congedo di maternità e la salute della lavoratrice

Il congedo obbligatorio copre cinque mesi a cavallo del parto, con possibilità di flessibilità nella collocazione dei periodi ante e post partum su attestazione medica. Nel contesto della farmacia rileva la necessità di proteggere la lavoratrice dalla manipolazione di principi attivi e preparazioni potenzialmente pericolosi già durante la gestazione.

Divieto di esposizione e adibizione a mansioni nocive

Durante la gravidanza e nei periodi protetti la lavoratrice non può essere adibita ad attività che comportino esposizione ad agenti chimici o fisici nocivi, né al lavoro notturno. In farmacia ciò si traduce, in concreto, nel divieto di addette al laboratorio galenico per le preparazioni a rischio e nello spostamento a mansioni di front-office compatibili; ove non possibile, scatta l'anticipo del congedo.

Congedo di paternità e ruolo del padre

Anche nel comparto farmacie il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità obbligatorio nei giorni intorno alla nascita e può fruire del congedo parentale. Il sistema mira a una distribuzione più equa dei compiti di cura tra i genitori.

Congedo parentale e riposi per allattamento

Dopo l'astensione obbligatoria, ciascun genitore può fruire del congedo parentale nei limiti complessivi e individuali fissati dal D.Lgs. 151/2001, con una quota indennizzata secondo le percentuali e le circolari INPS aggiornate. Nel primo anno di vita del bambino la madre (o il padre nei casi previsti) ha inoltre diritto ai riposi giornalieri per allattamento, modulati in base all'orario di lavoro.

Permessi per malattia del figlio

Il Testo unico riconosce ai genitori permessi per la malattia del figlio, in misura piena nei primissimi anni e poi entro limiti annuali. È uno strumento essenziale per chi lavora su turni in farmacia e deve conciliare l'assistenza al bambino con la copertura del servizio.

Tutela del posto e rientro

Opera il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino, salvo ipotesi tassative. Al rientro la lavoratrice ha diritto a conservare il posto e a essere adibita alle medesime mansioni o a mansioni equivalenti, nel rispetto della professionalità secondo i principi dell'art. 2103 c.c.

Domande frequenti

Posso lavorare in laboratorio galenico durante la gravidanza?

No per le preparazioni a rischio: durante la gravidanza vige il divieto di esposizione ad agenti chimici nocivi. Il datore deve adibirti a mansioni compatibili (es. front-office) o, se impossibile, anticipare il congedo.

Quanto dura il congedo di maternità in farmacia?

Cinque mesi complessivi a cavallo del parto, come previsto dal D.Lgs. 151/2001, con possibilità di flessibilità tra periodo ante e post partum su attestazione medica.

Ho diritto ai riposi per allattamento?

Sì, nel primo anno di vita del bambino spettano i riposi giornalieri per allattamento, modulati in base alla durata dell'orario di lavoro, secondo il Testo unico.

Anche il padre farmacista può prendere il congedo parentale?

Sì. Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio intorno alla nascita e può fruire del congedo parentale nei limiti individuali e complessivi del D.Lgs. 151/2001.

Posso assentarmi se mio figlio è malato?

Sì. Il Testo unico riconosce ai genitori permessi per la malattia del figlio, in misura piena nei primissimi anni e poi entro limiti annuali, utili per chi lavora su turni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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