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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Farmacie Private integra la disciplina legale su maternità, paternità e congedi parentali. Il congedo di maternità dura 5 mesi con integrazione al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni. Il congedo parentale facoltativo arriva a 6 mesi per ciascun genitore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private integra la disciplina legale su maternità, paternità e congedi parentali. Il congedo di maternità dura 5 mesi con integrazione al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni. Il congedo parentale facoltativo arriva a 6 mesi per ciascun genitore.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Maternità e paternità – Riepilogo CCNL Farmacie Private
Istituto Durata Trattamento economico Fonte normativa
Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o flessibile) 80% INPS + integrazione CCNL al 100% D.Lgs. 151/2001 art. 16-22
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (entro 5 mesi dalla nascita) 100% retribuzione (INPS) L. 234/2021; D.Lgs. 105/2022
Congedo parentale (facoltativo) – madre Fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio 30% INPS (60% per i primi 3 mesi entro 6 anni) D.Lgs. 151/2001 art. 32
Congedo parentale (facoltativo) – padre Fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio 30% INPS (60% per i primi 3 mesi entro 6 anni) D.Lgs. 151/2001 art. 32
Congedo parentale totale coppia Massimo 11 mesi complessivi Come sopra per quota spettante a ciascuno D.Lgs. 151/2001
Permessi allattamento 2 ore/giorno (1 se orario < 6h) nel 1° anno 100% retribuzione (INPS) D.Lgs. 151/2001 art. 39

Congedo di maternità: 5 mesi di tutela obbligatoria

Il congedo di maternità (ex “astensione obbligatoria”) dura 5 mesi complessivi. La distribuzione standard è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (c.d. schema “2+3”), ma la lavoratrice può optare per lo schema flessibile: 1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto, purché il medico e il datore attestino che tale scelta non pregiudica la salute.

Durante il congedo di maternità l’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Farmacie Private integra il trattamento al 100% della retribuzione, a carico del datore: la lavoratrice non subisce quindi alcuna riduzione dello stipendio nel periodo di maternità obbligatoria.

Il periodo di congedo di maternità è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, del TFR e degli scatti di anzianità come se la lavoratrice fosse in servizio effettivo.

Congedo di paternità: 10 giorni obbligatori

Dal 2022, con il recepimento della Direttiva UE 2019/1158 tramite il D.Lgs. 105/2022, il congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni lavorativi (non più 7), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).

I 10 giorni non sono frazionabili a ore e sono aggiuntivi rispetto al congedo parentale facoltativo. Il trattamento economico è al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS. Il padre ha il diritto di fruire dei 10 giorni anche se la madre è già in congedo di maternità.

Il padre può inoltre fruire di 1 giorno aggiuntivo facoltativo in sostituzione di 1 giorno del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).

Congedo parentale facoltativo

Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale facoltativo fino a 6 mesi (entro i 12 anni del figlio). Il totale per entrambi i genitori non può superare 11 mesi complessivi. Dal D.Lgs. 105/2022, i primi 3 mesi di congedo parentale se fruiti entro il 6° anno del figlio sono indennizzati al 60% (precedentemente al 30%) della retribuzione, a carico dell’INPS.

Nel settore farmaceutico, il congedo parentale del farmacista pone problemi pratici di sostituzione: il titolare deve garantire la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura. Il CCNL prevede la possibilità di assunzione a termine in sostituzione del lavoratore in congedo parentale.

Tutele aggiuntive nel settore farmaceutico

Le lavoratrici in gravidanza che svolgono mansioni a rischio (es. manipolazione di preparazioni galeniche, contatto con sostanze chimiche, posture prolungate) hanno diritto all’interdizione anticipata dal lavoro su istanza alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), con certificazione medica. In farmacia le preparazioni magistrali e la gestione di sostanze stupefacenti rientrano tra le attività potenzialmente rischiose in gravidanza.

Le lavoratrici in gravidanza e in allattamento non possono essere adibite a lavoro notturno (art. 53 D.Lgs. 151/2001): il CCNL Farmacie deve essere applicato coerentemente con questo divieto, con obbligo di trasferimento al turno diurno o, se impossibile, di interdizione anticipata retribuita.

Casi pratici

Tizio – Congedo di paternità in farmacia
Tizio (farmacista 2° livello) diventa padre in marzo 2026. Fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio spalmati su 2 settimane (non consecutivi). Il titolare deve garantire la copertura turni: organizza la sostituzione con un farmacista a scorrimento di turno. Tizio riceve il 100% della retribuzione per i 10 giorni, erogata dall’INPS con anticipazione in busta paga.
Caia – Maternità con integrazione al 100%
Caia (commessa 3° livello) va in maternità con schema 2+3. Retribuzione mensile lorda: ~1.700 €. L’INPS eroga l’80%: 1.360 €. Il datore integra il 20% mancante: 340 €. Caia riceve 1.700 € lordi mensili come durante il lavoro normale, senza alcuna riduzione. Il periodo di 5 mesi matura ferie, TFR e scatti di anzianità.
Sempronio – Congedo parentale facoltativo
Sempronio (addetto qualificato 3° livello) decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale entro il 4° anno del figlio. L’INPS eroga il 60% della retribuzione (aggiornamento D.Lgs. 105/2022). Su 1.700 € lordi mensili: percepisce ~1.020 €/mese per 3 mesi. Il datore assume un sostituto a tempo determinato per il periodo. Al rientro, Sempronio riprende il proprio posto e livello.

Domande frequenti

Il datore integra la maternità al 100%?
Sì, il CCNL Farmacie Private prevede l’integrazione datoriale al 100% per il periodo di congedo di maternità obbligatorio (5 mesi). L’INPS eroga l’80% e il datore versa il 20% restante, senza alcuna riduzione dello stipendio per la lavoratrice.
Quanti giorni di paternità spettano nel 2026?
10 giorni lavorativi obbligatori, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% dall’INPS. Si aggiunge 1 giorno facoltativo in sostituzione del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).
Una farmacista incinta può fare il turno notturno?
No. L’art. 53 del D.Lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza e fino a 1 anno dopo il parto (se allattano). Il datore deve trasferirla al turno diurno; se impossibile, l’ASL può disporre l’interdizione anticipata retribuita.
Il congedo parentale matura TFR e ferie?
Solo in parte: il congedo parentale è considerato servizio ai fini del TFR e degli scatti di anzianità, ma le ferie maturano solo per il periodo effettivamente lavorato (non durante l’astensione). Alcuni CCNL prevedono eccezioni: verificare il testo del contratto vigente.
Si può lavorare durante il congedo parentale?
No. Il congedo parentale è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore durante il periodo di astensione. È possibile svolgere attività autonoma accessoria, nel rispetto dei limiti di legge.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il datore integra la maternità al 100%?

Sì, il CCNL Farmacie Private prevede l'integrazione datoriale al 100% per il periodo di congedo di maternità obbligatorio (5 mesi). L'INPS eroga l'80% e il datore versa il 20% restante, senza alcuna riduzione dello stipendio per la lavoratrice.

Quanti giorni di paternità spettano nel 2026?

10 giorni lavorativi obbligatori, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% dall'INPS. Si aggiunge 1 giorno facoltativo in sostituzione del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).

Una farmacista incinta può fare il turno notturno?

No. L'art. 53 del D.Lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza e fino a 1 anno dopo il parto (se allattano). Il datore deve trasferirla al turno diurno; se impossibile, l'ASL può disporre l'interdizione anticipata retribuita.

Il congedo parentale matura TFR e ferie?

Solo in parte: il congedo parentale è considerato servizio ai fini del TFR e degli scatti di anzianità, ma le ferie maturano solo per il periodo effettivamente lavorato (non durante l'astensione). Alcuni CCNL prevedono eccezioni: verificare il testo del contratto vigente.

Si può lavorare durante il congedo parentale?

No. Il congedo parentale è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore durante il periodo di astensione. È possibile svolgere attività autonoma accessoria, nel rispetto dei limiti di legge.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.