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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Farmacie Private prevede un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con frequente articolazione su turni che coprono sette giorni su sette, inclusi festivi e turni notturni. Il servizio notturno e festivo è remunerato con specifiche indennità contrattuali. La reperibilità fuori orario è soggetta a compenso aggiuntivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private prevede un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con frequente articolazione su turni che coprono sette giorni su sette, inclusi festivi e turni notturni. Il servizio notturno e festivo è remunerato con specifiche indennità contrattuali. La reperibilità fuori orario è soggetta a compenso aggiuntivo.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni e indennità orario CCNL Farmacie Private
Tipologia Maggiorazione / Indennità Note
Straordinario diurno feriale +15% (prime 8h mensili) / +20% (oltre) Su quota oraria normale
Lavoro domenicale ordinario (in turno) Indennità domenicale ~10-15 € a turno Quota fissa per turno domenicale
Lavoro festivo infrasettimanale +30% sulla quota oraria Festività nazionali e contrattualmente riconosciute
Turno notturno (22:00-6:00) Indennità notturna contrattuale Quota mensile o per turno a seconda dell’accordo
Reperibilità fuori orario Quota oraria di reperibilità Solo se chiamata effettiva; diverso da standby non retribuito
Servizio di guardia notturna continuativa Specifica indennità di guardia Farmacie con servizio notturno continuo obbligatorio per legge

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole al lavoratore. Importi puntuali da verificare sull’ultimo testo del CCNL vigente.

Orario contrattuale: 40 ore e distribuzione su turni

L’orario di lavoro contrattuale nel CCNL Farmacie Private è fissato a 40 ore settimanali, in conformità con l’art. 3 del D.Lgs. 66/2003. La peculiarità del settore farmaceutico è che le farmacie possono essere obbligate per legge a garantire aperture continuate (festivi, domeniche, notturno) secondo il piano di turno delle farmacie stabilito dall’autorità sanitaria locale (ASL/Comune).

Di conseguenza, l’organizzazione del lavoro si articola frequentemente su turni rotanti che coprono l’arco settimanale completo. Il dipendente non ha diritto a scegliere il proprio turno, ma ha diritto a conoscere il piano turni con congruo anticipo (di norma almeno una settimana) e a un riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive come previsto dalla legge.

Servizio notturno e farmacie di guardia

Alcune farmacie sono designate come farmacie di guardia notturna secondo il piano ASL: sono obbligate ad apertura continuata nelle ore notturne (di norma 22:00-8:00) in rotazione con le altre farmacie del territorio.

Il dipendente assegnato al turno notturno ha diritto a:

  • Indennità notturna contrattuale: quota aggiuntiva per ogni ora di servizio prestato nell’arco notturno (22:00-6:00 secondo la definizione legale del D.Lgs. 66/2003)
  • Limiti di legge al lavoro notturno: il lavoratore notturno (chi presta almeno 3 ore per turno nell’arco notturno con frequenza regolare) non può superare 8 ore medie di lavoro notturno per periodo di 24 ore, calcolate su base mensile
  • Sorveglianza sanitaria: diritto a visita medica preventiva e periodica ex D.Lgs. 66/2003 art. 14

Reperibilità: differenza da servizio attivo

La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di essere rintracciabile e disponibile a intervenire fuori dal proprio orario di lavoro, su chiamata del datore. È distinta dal servizio attivo:

  • Durante la reperibilità il lavoratore non lavora ma deve restare raggiungibile; è compensata con una quota oraria di reperibilità anche in assenza di chiamata effettiva
  • Se scatta la chiamata effettiva, il tempo di intervento è retribuito come lavoro ordinario o straordinario a seconda dell’orario

Nella farmacia con servizio notturno, la reperibilità è spesso organizzata in modo che un farmacista sia sempre contattabile per aperture su chiamata (c.d. “sportello notturno” con campanello).

Straordinario: limiti e calcolo

Il limite annuo di straordinari individuali è di norma 250 ore (in linea con i principali CCNL del settore privato). Lo straordinario richiede il consenso del lavoratore, salvo situazioni di urgenza motivata.

Calcolo della quota oraria: per un farmacista di 2° livello con minimo ~1.950 €, il divisore contrattuale è tipicamente 168 ore (40h × 4,2 settimane): 1.950 / 168 = 11,61 €/h. Su 8 ore di straordinario festivo (+30%): 8 × 11,61 × 1,30 = 120,74 € lordi aggiuntivi.

Casi pratici

Tizio – Farmacista in turno notturno di guardia
Tizio (farmacista 1° livello) è assegnato alla guardia notturna sabato notte (22:00-8:00, 10 ore). Riceve l’indennità notturna contrattuale per le ore 22:00-6:00 (8 ore) più le ultime 2 ore remunerate come straordinario diurno festivo (+30%). La busta paga di quel mese include la voce separata ‘indennità notturna’ e la quota straordinario.
Caia – Reperibilità senza chiamata
Caia (commessa 4° livello) è in reperibilità domenicale dalle 14:00 alle 20:00 ma non viene chiamata. In base al CCNL riceve comunque la quota oraria di reperibilità per 6 ore, anche senza aver effettivamente lavorato. Se fosse stata chiamata, le ore di intervento sarebbero state remunerate come domenicale (+30% o indennità domenicale, la più favorevole).
Sempronio – Farmacista e lavoro notturno continuativo
Sempronio presta servizio notturno (22:00-6:00) per più di 3 turni al mese con regolarità: è classificabile come ‘lavoratore notturno’ ai sensi del D.Lgs. 66/2003. Ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica, non può essere adibito in media a più di 8 ore notturne ogni 24 ore su base mensile, e può richiedere il trasferimento al lavoro diurno in caso di sopravvenute condizioni di salute documentate.

Domande frequenti

Un farmacista dipendente è obbligato a fare il turno notturno?
Sì, se il turno notturno rientra nell’organizzazione aziendale legittimamente stabilita e nella programmazione turni comunicata con anticipo. Il rifiuto ingiustificato può configurare inadempimento contrattuale. Eccezioni: gravidanza, allattamento, condizioni di salute documentate, figli under 3 anni (diritto al trasferimento al diurno su richiesta).
Quanto vale l'indennità notturna nel CCNL Farmacie?
L’importo puntuale è stabilito dal testo del CCNL vigente e dagli accordi di rinnovo: è una quota per ogni ora notturna prestata (22:00-6:00) o un forfait mensile se il turno notturno è stabile. Verificare il testo del contratto aggiornato.
La reperibilità viene sempre pagata?
Sì, il tempo di reperibilità è retribuito con una quota oraria anche in assenza di chiamata effettiva. Se scatta l’intervento, le ore lavorate sono retribuite come lavoro ordinario o straordinario aggiuntivo.
Quali sono i limiti al lavoro domenicale?
Il CCNL Farmacie disciplina il lavoro domenicale nell’ambito della turnistica obbligatoria di settore. Non esiste un divieto assoluto di lavorare la domenica: il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo in altra giornata della settimana e all’indennità domenicale contrattuale.
Quante ore di straordinario sono consentite?
Il limite contrattuale è di norma 250 ore annue. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003 art. 4).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Un farmacista dipendente è obbligato a fare il turno notturno?

Sì, se il turno notturno rientra nell'organizzazione aziendale legittimamente stabilita e nella programmazione turni comunicata con anticipo. Il rifiuto ingiustificato può configurare inadempimento contrattuale. Eccezioni: gravidanza, allattamento, condizioni di salute documentate, figli under 3 anni (diritto al trasferimento al diurno su richiesta).

Quanto vale l'indennità notturna nel CCNL Farmacie?

L'importo puntuale è stabilito dal testo del CCNL vigente e dagli accordi di rinnovo: è una quota per ogni ora notturna prestata (22:00-6:00) o un forfait mensile se il turno notturno è stabile. Verificare il testo del contratto aggiornato.

La reperibilità viene sempre pagata?

Sì, il tempo di reperibilità è retribuito con una quota oraria anche in assenza di chiamata effettiva. Se scatta l'intervento, le ore lavorate sono retribuite come lavoro ordinario o straordinario aggiuntivo.

Quali sono i limiti al lavoro domenicale?

Il CCNL Farmacie disciplina il lavoro domenicale nell'ambito della turnistica obbligatoria di settore. Non esiste un divieto assoluto di lavorare la domenica: il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo in altra giornata della settimana e all'indennità domenicale contrattuale.

Quante ore di straordinario sono consentite?

Il limite contrattuale è di norma 250 ore annue. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003 art. 4).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.