Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Farmacie Private fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello di inquadramento e all’anzianità. In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo segue le tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i neo-assunti e dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con anzianità precedente al 7 marzo 2015.
Tabella riepilogativa
| Livello | Anzianità fino a 3 anni | Anzianità oltre 3 anni | Note |
|---|---|---|---|
| Quadro / 1° livello | 45 giorni di calendario | 60 giorni | Farmacista direttore / responsabile |
| 2° livello | 30 giorni | 45 giorni | Farmacista collaboratore ordinario |
| 3° livello | 20 giorni | 30 giorni | Addetto qualificato |
| 4° livello | 15 giorni | 20 giorni | Commesso di farmacia |
| 5° – 6° livello | 10 giorni | 15 giorni | Magazziniere, ausiliario |
Termini indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. I termini si applicano simmetricamente a dimissioni e licenziamento, salvo giusta causa (nessun preavviso).
Il preavviso: obbligo reciproco
Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Vale tanto per il licenziamento (da parte del datore) quanto per le dimissioni (da parte del lavoratore). Il CCNL Farmacie Private fissa i termini minimi in base al livello e all’anzianità: livelli alti e anzianità maggiore comportano preavvisi più lunghi.
Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore lavora e viene retribuito, il datore paga il normale stipendio. Entrambe le parti possono consensualmente rinunciare al preavviso (c.d. “esonero dal preavviso”).
Se il datore licenzia senza preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso: una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso contrattuale. Se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo corrispondente.
Dimissioni: procedura telematica obbligatoria
Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronati e CAF abilitati), a pena di inefficacia. Il modulo telematico di dimissioni (c.d. “dimissioni online”) è disponibile sul sito cliclavoro.gov.it.
Il lavoratore ha diritto a revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla firma telematica, senza dover motivare il ripensamento. Il datore non può opporsi alla revoca entro questo termine.
Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono il rispetto del preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore dimissionario.
Licenziamento: causali e tutele
Il licenziamento individuale deve essere scritto e motivato. Le causali ammesse sono:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente (furto, violenza, abbandono del posto); non richiede preavviso
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali (notevole); richiede preavviso
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, tecniche o produttive (es. riduzione del personale, soppressione del posto); richiede preavviso e procedura obbligatoria per aziende con più di 15 dipendenti
Il licenziamento disciplinare richiede la preventiva contestazione disciplinare scritta e il rispetto del contraddittorio (art. 7 Statuto dei Lavoratori): il lavoratore ha diritto di difendersi per iscritto e/o oralmente entro 5 giorni.
Tutele contro il licenziamento illegittimo
Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalla dimensione dell’impresa:
- Assunti dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015 – contratto a tutele crescenti): in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dispone di norma l’indennità risarcitoria (2-24 mensilità) senza reintegra, salvo licenziamento discriminatorio o nullo (es. maternità, disabilità)
- Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): tutela reintegratoria forte per le aziende con più di 15 dipendenti in un comune o 60 in totale; tutela indennitaria per le aziende sotto soglia
La farmacia con meno di 15 dipendenti (situazione molto comune nel settore) rientra nella tutela obbligatoria ridotta: in caso di licenziamento illegittimo, il datore può alternativamente reintegrare o pagare un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?
Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?
Posso essere licenziato durante la malattia?
Cosa ricevo alla fine del rapporto?
Come si impugna un licenziamento?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?
Dipende dal livello e dall'anzianità: da 10 giorni (livelli bassi, anzianità breve) a 60 giorni (Quadro/1° livello con oltre 3 anni). Verificare il testo del CCNL vigente. In ogni caso le dimissioni devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro.
Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?
Le regole sulla motivazione e la procedura disciplinare sono uguali per tutte le aziende. Le tutele contro il licenziamento illegittimo invece variano: nelle farmacie con meno di 15 dipendenti si applica la tutela obbligatoria ridotta (indennità tra 2,5 e 6 mensilità, non reintegra di regola).
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato dal licenziamento per malattia. Il datore può licenziare solo al superamento del comporto. Sono consentiti altri tipi di licenziamento (es. per giusta causa grave o per motivo oggettivo indipendente dalla malattia), ma sono soggetti a impugnazione.
Cosa ricevo alla fine del rapporto?
TFR maturato, ferie residue non godute (liquidate monetariamente), ROL non goduto, ratei di tredicesima maturati dall'ultimo pagamento, indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato), eventuale indennità di licenziamento (per le fattispecie previste da legge o contratto).
Come si impugna un licenziamento?
Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto (raccomandata, PEC, qualsiasi atto scritto con data certa). Entro i successivi 180 giorni deve depositare ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la procedura di conciliazione obbligatoria (per le tutele crescenti).
Vedi anche