Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private classifica i dipendenti in livelli che vanno dal farmacista collaboratore con responsabilità professionale ai commessi, magazzinieri e personale ausiliario. Ogni livello ha una declaratoria che descrive mansioni, autonomia e responsabilità. Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Livelli CCNL Farmacie Private – Profili tipici
Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
Quadro / Direttore Direttore tecnico, responsabile di sede con delega del titolare Alta autonomia, sostituzione titolare, responsabilità professionale piena
1° livello Farmacista collaboratore con responsabilità di reparto o turno Autonomia professionale, dispensazione farmaci, counselling paziente
2° livello Farmacista collaboratore senza deleghe direttive Autonomia tecnica, mansioni farmaceutiche ordinarie
3° livello Addetto qualificato: commesso specializzato, erborista diplomato, ottico Mansioni qualificate con competenze tecniche specifiche
4° livello Commesso di farmacia, cassiere, addetto vendita Mansioni d’ordine con limitata autonomia operativa
5° livello Magazziniere, addetto alle consegne, ausiliario qualificato Mansioni esecutive semplici
6° livello Fattorino, personale delle pulizie, mansioni elementari Mansioni elementari di supporto

La struttura dell'inquadramento nelle farmacie private

Il CCNL per i dipendenti delle farmacie private, stipulato tra Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani) e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL, disciplina i rapporti di lavoro di circa 70.000 addetti nelle farmacie private convenzionate con il SSN.

Va distinto dal CCNL Assofarm, che regola invece i dipendenti delle farmacie comunali (municipalizzate): si tratta di un contratto separato con parti datoriali e minimi retributivi diversi.

Il sistema di inquadramento del CCNL Farmacie Private è articolato in livelli che riflettono la peculiarità del settore: la presenza simultanea di professionisti iscritti all’Albo (i farmacisti) e di personale non laureato (commessi, magazzinieri, ausiliari).

Il farmacista collaboratore: professionista e dipendente

La figura centrale del CCNL è il farmacista collaboratore, ovvero il laureato in Farmacia o CTF, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale competente. Il farmacista collaboratore svolge mansioni che per legge richiedono la qualifica professionale: dispensazione di farmaci soggetti a ricetta medica, preparazioni galeniche, sostituzioni con equivalente, consulenza terapeutica al paziente.

A seconda delle responsabilità assegnate, il farmacista collaboratore è inquadrato al 1° livello (con funzioni di responsabilità di turno, di reparto o di sostituzione del titolare) o al 2° livello (mansioni ordinarie senza delega direttiva).

Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente (es. per malattia, ferie o altra causa) acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con relativa voce retributiva aggiuntiva.

Livelli intermedi: addetti qualificati

Al 3° livello si collocano gli addetti con competenze tecniche specifiche non farmaceutiche ma comunque qualificate: il commesso di farmacia con specializzazione in parafarmacia, il tecnico ortopedico, l’erborista con diploma riconosciuto, l’ottico (nelle farmacie che erogano servizi ottici), l’addetto alla misurazione della pressione arteriosa certificato.

Al 4° livello rientrano il commesso di farmacia generico, il cassiere, l’addetto alla vendita di prodotti parafarmaceutici senza specializzazione tecnica certificata.

Livelli inferiori e passaggi di categoria

Dal 5° al 6° livello si trovano le mansioni di supporto: magazziniere, addetto alle consegne a domicilio (servizio diffuso nelle farmacie), personale delle pulizie, fattorino.

I passaggi di livello avvengono per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c., come riformato dal D.Lgs. 81/2015): se il lavoratore esercita mansioni di livello superiore per un periodo superiore a quello di prova contrattuale, ha diritto al riconoscimento del livello superiore. Il demansionamento è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge (ristrutturazione, accordo sindacale, accordo individuale con sede protetta).

Casi pratici

Tizio – Farmacista da 2° a 1° livello
Tizio è farmacista collaboratore inquadrato al 2° livello. Dopo un anno in cui copre regolarmente i turni di responsabilità notturna e festiva in sostituzione del titolare assente, il CCNL gli riconosce l’acquisizione stabile delle mansioni di 1° livello. Tizio ottiene il passaggio con un incremento mensile lordo di circa 180 €.
Caia – Commessa 4° livello con specializzazione erboristeria
Caia è commessa al 4° livello. Consegue il diploma professionale in erboristeria e viene stabilmente assegnata al reparto erboristico con mansioni di consulenza e preparazione. Acquisisce così i requisiti per il 3° livello: maggiore autonomia tecnica e responsabilità specifica. L’upgrade viene riconosciuto dal datore con incremento di circa 80 € mensili lordi.
Sempronio – Magazziniere e demansionamento illegittimo
Sempronio è addetto al magazzino (5° livello) e viene spostato a mansioni di 6° livello (pulizie) senza alcun accordo scritto né giustificazione organizzativa documentata. Il CCNL e l’art. 2103 c.c. non consentono il demansionamento unilaterale in assenza dei presupposti legali. Sempronio si oppone e ottiene il reintegro nelle mansioni di 5° livello con i differenziali retributivi.

Approfondisci con la guida pratica

Demansionamento illegittimo: il risarcimento →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra farmacista collaboratore di 1° e 2° livello?
Il 1° livello implica funzioni di responsabilità aggiuntive: gestione del turno, sostituzione del titolare, coordinamento del personale di reparto. Il 2° livello identifica il farmacista che svolge le mansioni ordinarie di dispensazione senza deleghe direttive.
Il CCNL Farmacie Private vale anche per le farmacie comunali?
No. Le farmacie comunali (municipalizzate o gestite da aziende speciali) applicano il CCNL Assofarm, che ha parti datoriali, minimi retributivi e istituti contrattuali distinti.
Un commesso di farmacia deve essere laureato?
No. Le mansioni di commesso (4° livello) non richiedono la laurea in Farmacia né l’abilitazione professionale. Queste sono richieste esclusivamente per le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche).
Come si ottiene il livello di direttore tecnico?
Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente e assume la responsabilità tecnica della farmacia acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con la relativa indennità contrattuale aggiuntiva.
Quanti livelli ha il CCNL Farmacie Private?
Il CCNL Farmacie Private prevede tipicamente 6-7 livelli, dal Quadro/Direttore tecnico al personale ausiliario elementare, con inquadramento specifico per i farmacisti professionisti e per il personale non laureato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL Farmacie Private classifica il personale in livelli, dal farmacista collaboratore al personale ausiliario.
  • Ogni livello ha una declaratoria che descrive mansioni, autonomia e responsabilità.
  • Il farmacista collaboratore è inquadrato nel livello apicale per la responsabilità professionale connessa al titolo.
  • Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.).
  • Gli importi retributivi per livello vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Nelle farmacie private convivono figure professionali molto diverse, dal farmacista abilitato al personale di vendita e ausiliario. Il CCNL ordina questa pluralità in un sistema di livelli, ciascuno definito da una declaratoria che ne descrive competenze e responsabilità. La corretta collocazione nel livello determina retribuzione, doveri e prospettive di carriera, ed è ancorata, per i passaggi, all'art. 2103 c.c.

La struttura per livelli

Il contratto articola il personale in più livelli di inquadramento, in cima ai quali si colloca il farmacista collaboratore, in ragione della responsabilità professionale connessa al titolo e all'iscrizione all'albo. Seguono le figure di vendita qualificata, gli addetti, i magazzinieri e il personale ausiliario. L'esatta scala e i corrispondenti valori retributivi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.

La declaratoria come metro di inquadramento

A ogni livello corrisponde una declaratoria, cioè la descrizione tipo delle mansioni, del grado di autonomia e della responsabilità. L'inquadramento corretto non dipende dal nome attribuito al ruolo, ma dalle mansioni effettivamente svolte: se queste corrispondono a un livello superiore, il lavoratore ha diritto al relativo inquadramento.

Il farmacista collaboratore

Il farmacista dipendente che esercita attività professionale è collocato nel livello più elevato per via della responsabilità che la dispensazione del farmaco comporta, compresa la sostituzione del titolare e il controllo sulle prescrizioni. La sua posizione si distingue nettamente da quella del personale di vendita privo di abilitazione.

Il passaggio di livello

Quando un dipendente svolge in modo stabile e prevalente mansioni proprie di un livello superiore, matura il diritto al passaggio ai sensi dell'art. 2103 c.c.; decorso il periodo previsto dal CCNL, in mancanza sei mesi continuativi, il passaggio diventa definitivo. È il caso tipico dell'addetto che assume stabilmente compiti di gestione del magazzino o di responsabilità sul reparto.

Mansioni promiscue e tutela

Nelle piccole farmacie è frequente che il dipendente svolga mansioni di più livelli. In tal caso, secondo i principi generali, l'inquadramento segue la mansione superiore se questa è prevalente o caratterizzante. Documentare l'attività realmente svolta è essenziale per rivendicare il livello corretto.

Consigli pratici

Conviene confrontare la declaratoria del proprio livello con le mansioni quotidiane e conservare ordini di servizio, turni e comunicazioni che documentino i compiti svolti. In caso di disallineamento, una richiesta scritta di corretto inquadramento è il primo passo per ottenere livello e retribuzione adeguati.

Domande frequenti

Come sono inquadrati i dipendenti delle farmacie?

In livelli definiti da declaratorie: dal farmacista collaboratore, al vertice per la responsabilità professionale, fino al personale di vendita, ai magazzinieri e agli ausiliari.

Cos'è la declaratoria di livello?

È la descrizione tipo delle mansioni, dell'autonomia e della responsabilità di ciascun livello. Serve a verificare se l'inquadramento corrisponde alle mansioni effettivamente svolte.

Quando ho diritto al passaggio di livello?

Quando svolgo in modo stabile e prevalente mansioni di un livello superiore: ai sensi dell'art. 2103 c.c. il passaggio diventa definitivo decorso il periodo del CCNL, in mancanza sei mesi.

Il farmacista collaboratore in che livello sta?

Nel livello più elevato, per la responsabilità professionale connessa al titolo e all'iscrizione all'albo, che comporta dispensazione, controllo delle prescrizioni e sostituzione del titolare.

Dove trovo gli stipendi per livello?

Gli importi retributivi di ciascun livello sono indicati nelle tabelle del CCNL vigente, periodicamente aggiornate dagli accordi di rinnovo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.