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Il CCNL Farmacie Private classifica i dipendenti in livelli che vanno dal farmacista collaboratore con responsabilità professionale ai commessi, magazzinieri e personale ausiliario. Ogni livello ha una declaratoria che descrive mansioni, autonomia e responsabilità. Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.
Tabella riepilogativa
| Livello | Profilo tipo | Autonomia/Responsabilità |
|---|---|---|
| Quadro / Direttore | Direttore tecnico, responsabile di sede con delega del titolare | Alta autonomia, sostituzione titolare, responsabilità professionale piena |
| 1° livello | Farmacista collaboratore con responsabilità di reparto o turno | Autonomia professionale, dispensazione farmaci, counselling paziente |
| 2° livello | Farmacista collaboratore senza deleghe direttive | Autonomia tecnica, mansioni farmaceutiche ordinarie |
| 3° livello | Addetto qualificato: commesso specializzato, erborista diplomato, ottico | Mansioni qualificate con competenze tecniche specifiche |
| 4° livello | Commesso di farmacia, cassiere, addetto vendita | Mansioni d’ordine con limitata autonomia operativa |
| 5° livello | Magazziniere, addetto alle consegne, ausiliario qualificato | Mansioni esecutive semplici |
| 6° livello | Fattorino, personale delle pulizie, mansioni elementari | Mansioni elementari di supporto |
La struttura dell'inquadramento nelle farmacie private
Il CCNL per i dipendenti delle farmacie private, stipulato tra Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani) e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL, disciplina i rapporti di lavoro di circa 70.000 addetti nelle farmacie private convenzionate con il SSN.
Va distinto dal CCNL Assofarm, che regola invece i dipendenti delle farmacie comunali (municipalizzate): si tratta di un contratto separato con parti datoriali e minimi retributivi diversi.
Il sistema di inquadramento del CCNL Farmacie Private è articolato in livelli che riflettono la peculiarità del settore: la presenza simultanea di professionisti iscritti all’Albo (i farmacisti) e di personale non laureato (commessi, magazzinieri, ausiliari).
Il farmacista collaboratore: professionista e dipendente
La figura centrale del CCNL è il farmacista collaboratore, ovvero il laureato in Farmacia o CTF, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale competente. Il farmacista collaboratore svolge mansioni che per legge richiedono la qualifica professionale: dispensazione di farmaci soggetti a ricetta medica, preparazioni galeniche, sostituzioni con equivalente, consulenza terapeutica al paziente.
A seconda delle responsabilità assegnate, il farmacista collaboratore è inquadrato al 1° livello (con funzioni di responsabilità di turno, di reparto o di sostituzione del titolare) o al 2° livello (mansioni ordinarie senza delega direttiva).
Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente (es. per malattia, ferie o altra causa) acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con relativa voce retributiva aggiuntiva.
Livelli intermedi: addetti qualificati
Al 3° livello si collocano gli addetti con competenze tecniche specifiche non farmaceutiche ma comunque qualificate: il commesso di farmacia con specializzazione in parafarmacia, il tecnico ortopedico, l’erborista con diploma riconosciuto, l’ottico (nelle farmacie che erogano servizi ottici), l’addetto alla misurazione della pressione arteriosa certificato.
Al 4° livello rientrano il commesso di farmacia generico, il cassiere, l’addetto alla vendita di prodotti parafarmaceutici senza specializzazione tecnica certificata.
Livelli inferiori e passaggi di categoria
Dal 5° al 6° livello si trovano le mansioni di supporto: magazziniere, addetto alle consegne a domicilio (servizio diffuso nelle farmacie), personale delle pulizie, fattorino.
I passaggi di livello avvengono per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c., come riformato dal D.Lgs. 81/2015): se il lavoratore esercita mansioni di livello superiore per un periodo superiore a quello di prova contrattuale, ha diritto al riconoscimento del livello superiore. Il demansionamento è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge (ristrutturazione, accordo sindacale, accordo individuale con sede protetta).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è la differenza tra farmacista collaboratore di 1° e 2° livello?
Il CCNL Farmacie Private vale anche per le farmacie comunali?
Un commesso di farmacia deve essere laureato?
Come si ottiene il livello di direttore tecnico?
Quanti livelli ha il CCNL Farmacie Private?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle farmacie private convivono figure professionali molto diverse, dal farmacista abilitato al personale di vendita e ausiliario. Il CCNL ordina questa pluralità in un sistema di livelli, ciascuno definito da una declaratoria che ne descrive competenze e responsabilità. La corretta collocazione nel livello determina retribuzione, doveri e prospettive di carriera, ed è ancorata, per i passaggi, all'art. 2103 c.c.
La struttura per livelli
Il contratto articola il personale in più livelli di inquadramento, in cima ai quali si colloca il farmacista collaboratore, in ragione della responsabilità professionale connessa al titolo e all'iscrizione all'albo. Seguono le figure di vendita qualificata, gli addetti, i magazzinieri e il personale ausiliario. L'esatta scala e i corrispondenti valori retributivi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.
La declaratoria come metro di inquadramento
A ogni livello corrisponde una declaratoria, cioè la descrizione tipo delle mansioni, del grado di autonomia e della responsabilità. L'inquadramento corretto non dipende dal nome attribuito al ruolo, ma dalle mansioni effettivamente svolte: se queste corrispondono a un livello superiore, il lavoratore ha diritto al relativo inquadramento.
Il farmacista collaboratore
Il farmacista dipendente che esercita attività professionale è collocato nel livello più elevato per via della responsabilità che la dispensazione del farmaco comporta, compresa la sostituzione del titolare e il controllo sulle prescrizioni. La sua posizione si distingue nettamente da quella del personale di vendita privo di abilitazione.
Il passaggio di livello
Quando un dipendente svolge in modo stabile e prevalente mansioni proprie di un livello superiore, matura il diritto al passaggio ai sensi dell'art. 2103 c.c.; decorso il periodo previsto dal CCNL, in mancanza sei mesi continuativi, il passaggio diventa definitivo. È il caso tipico dell'addetto che assume stabilmente compiti di gestione del magazzino o di responsabilità sul reparto.
Mansioni promiscue e tutela
Nelle piccole farmacie è frequente che il dipendente svolga mansioni di più livelli. In tal caso, secondo i principi generali, l'inquadramento segue la mansione superiore se questa è prevalente o caratterizzante. Documentare l'attività realmente svolta è essenziale per rivendicare il livello corretto.
Consigli pratici
Conviene confrontare la declaratoria del proprio livello con le mansioni quotidiane e conservare ordini di servizio, turni e comunicazioni che documentino i compiti svolti. In caso di disallineamento, una richiesta scritta di corretto inquadramento è il primo passo per ottenere livello e retribuzione adeguati.
Domande frequenti
Come sono inquadrati i dipendenti delle farmacie?
In livelli definiti da declaratorie: dal farmacista collaboratore, al vertice per la responsabilità professionale, fino al personale di vendita, ai magazzinieri e agli ausiliari.
Cos'è la declaratoria di livello?
È la descrizione tipo delle mansioni, dell'autonomia e della responsabilità di ciascun livello. Serve a verificare se l'inquadramento corrisponde alle mansioni effettivamente svolte.
Quando ho diritto al passaggio di livello?
Quando svolgo in modo stabile e prevalente mansioni di un livello superiore: ai sensi dell'art. 2103 c.c. il passaggio diventa definitivo decorso il periodo del CCNL, in mancanza sei mesi.
Il farmacista collaboratore in che livello sta?
Nel livello più elevato, per la responsabilità professionale connessa al titolo e all'iscrizione all'albo, che comporta dispensazione, controllo delle prescrizioni e sostituzione del titolare.
Dove trovo gli stipendi per livello?
Gli importi retributivi di ciascun livello sono indicati nelle tabelle del CCNL vigente, periodicamente aggiornate dagli accordi di rinnovo.