Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private riconosce un monte ferie di 26-28 giorni lavorativi annui, permessi ROL aggiuntivi e le ore per ex festività civili abolite. Nel settore farmaceutico la fruizione delle ferie va conciliata con i turni obbligatori di guardia e con le necessità di continuità del servizio al pubblico.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi CCNL Farmacie Private – Riepilogo
Voce Spettanza annua Note
Ferie (fino a 3 anni anzianità) 26 giorni lavorativi Maturazione mensile ~2,17 gg/mese
Ferie (oltre 3 anni anzianità) 28 giorni lavorativi Maturazione mensile ~2,33 gg/mese
Permessi ROL Da definire da CCNL (indicat. 56-72 ore) In base alla dimensione aziendale
Ex festività (festività abolite) 32 ore (4 giornate) L. 54/1977: S.Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre
Permessi per matrimonio 15 giorni di calendario Retribuiti, fruibili entro l’anno
Permessi per lutto familiare 3 giorni per coniuge/convivente/parenti 1° grado Retribuiti, indipendenti da ferie/ROL
Permessi L. 104/1992 3 giorni/mese (disabile grave) o 2h/giorno Per assistenza a familiare con disabilità grave

Ferie: diritto irrinunciabile e pianificazione turni

Il CCNL Farmacie Private garantisce un monte ferie di 26 giorni lavorativi annui per i lavoratori con anzianità fino a 3 anni, che sale a 28 giorni per chi ha maturato oltre 3 anni di servizio. La maturazione è proporzionale ai mesi di lavoro effettivo: chi viene assunto a metà anno matura circa metà del monte ferie.

Nel settore farmaceutico, la pianificazione delle ferie estive è particolarmente vincolata dall’obbligo di garantire il servizio al pubblico. Il titolare di farmacia deve assicurare la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura per legge: questo significa che le ferie dei farmacisti devono essere scalate, non coincidenti, e il piano ferie deve essere comunicato per tempo.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Cost., art. 2109 c.c.): le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il rapporto. Alla cessazione, le ferie residue sono liquidate in busta paga come voce specifica.

ROL e permessi individuali

I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito aggiuntive alle ferie, previste dai CCNL del settore privato in sostituzione delle riduzioni di orario degli anni Ottanta. Nel CCNL Farmacie Private il monte ROL è stabilito dal testo contrattuale vigente (indicativamente 56-72 ore annue a seconda della dimensione aziendale e degli accordi di rinnovo).

I ROL si fruiscono come:

  • Giornate intere di permesso, con preavviso al titolare
  • Ore singole di uscita anticipata o entrata posticipata, per esigenze personali (visite mediche, pratiche burocratiche)

Il ROL non goduto entro l’anno può essere riportato all’anno successivo entro certi limiti, o liquidato monetariamente alla fine del rapporto.

Permessi per eventi e cause familiari

Il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi per eventi specifici, che non gravano sul monte ferie né sui ROL:

  • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario di permesso retribuito, fruibili entro l’anno dalla celebrazione
  • Lutto per coniuge, convivente stabile, figli, genitori: 3 giorni di calendario per evento
  • Gravi situazioni familiari: permessi previsti dalla L. 53/2000 e dal D.Lgs. 151/2001

I permessi L. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità grave (3 giorni al mese) sono disciplinati direttamente dalla legge e si aggiungono ai permessi contrattuali.

Maturazione proporzionale e ferie in caso di malattia

La maturazione delle ferie si calcola in proporzione ai mesi di servizio prestato. Di norma si considera che ogni mese compiuto di servizio dà diritto a 1/12 del monte ferie annuo.

Durante la malattia, le ferie continuano a maturare: il periodo di malattia è considerato servizio prestato ai fini della maturazione di ferie e ROL, nei limiti del periodo di comporto contrattuale. Oltre il comporto, se il rapporto cessa, le ferie maturate e non godute sono liquidate alla risoluzione.

Il lavoratore che si ammala durante le ferie già programmate ha diritto all’interruzione delle ferie per il periodo di malattia, purché la malattia sia documentata con certificato medico inviato in tempo reale: le giornate di malattia non si “consumano” dal monte ferie.

Casi pratici

Tizio – Farmacista con piano ferie estive
Tizio (farmacista 1° livello, 5 anni anzianità) ha diritto a 28 giorni di ferie. Il titolare pianifica le ferie in modo che almeno un farmacista sia sempre presente in agosto. Tizio prende 14 giorni in agosto e 14 giorni tra aprile e settembre. Le ferie vengono approvate con almeno 30 giorni di anticipo per consentire la copertura turni.
Caia – ROL per visita medica e pratiche
Caia (commessa 4° livello) deve effettuare 3 ore di visita specialistica un giovedì mattina. Richiede 3 ore di ROL con preavviso di 2 giorni. Il permesso viene accordato e non incide sulle ferie. Sul cedolino di quel mese compare la voce ‘ROL goduto: 3 ore’.
Sempronio – Malattia durante le ferie
Sempronio è in ferie da lunedì. Mercoledì si ammala e ottiene certificato medico del medico di base con diagnosi e prognosi di 4 giorni. Invia il certificato via telematica (INPS) e comunica tempestivamente al titolare. Le 4 giornate di malattia non vengono conteggiate come ferie: Sempronio riprende le ferie il giorno successivo alla guarigione e potrà fruire dei 4 giorni residui in un altro periodo concordato.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Farmacie Private?
26 giorni lavorativi annui per i primi 3 anni di anzianità, 28 giorni oltre i 3 anni. La maturazione è mensile e proporzionale al servizio prestato.
Il titolare può negare le ferie?
Il titolare può posticipare le ferie per comprovate esigenze organizzative (copertura turni obbligatori, picchi di attività), ma non può negarle definitivamente. Le ferie devono essere godute almeno in misura di 2 settimane consecutive nel corso dell’anno (art. 2109 c.c.).
Le ferie maturano durante la malattia?
Sì. Durante la malattia, nei limiti del comporto contrattuale, le ferie continuano a maturare come se il lavoratore fosse in servizio. Oltre il comporto, la maturazione cessa e il rapporto può essere risolto dal datore.
Cosa sono le ex festività?
Sono le 5 festività civili abolite dalla L. 54/1977 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre) che i CCNL del settore privato compensano con 32 ore di permesso retribuito aggiuntivo (4 giornate), da fruire durante l’anno.
Si può rinunciare alle ferie per essere pagati?
No, durante il rapporto di lavoro in corso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile: la rinuncia alle ferie in cambio di denaro è nulla. Solo alla cessazione del rapporto le ferie residue vengono liquidate monetariamente.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Le ferie spettano in misura non inferiore a 4 settimane annue (art. 2109 c.c. e art. 10 D.Lgs. 66/2003), irrinunciabili e non monetizzabili se non a fine rapporto.
  • Almeno 2 settimane vanno godute nell'anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dalla fine dell'anno.
  • I permessi retribuiti (ex festività, ROL) e i permessi per motivi specifici sono disciplinati dal CCNL vigente.
  • Le festività infrasettimanali sono retribuite; il lavoro nei giorni festivi dà diritto a maggiorazioni, rilevanti per i turni e le aperture domenicali.
  • La turnazione di guardia e le aperture festive delle farmacie incidono sull'organizzazione di ferie e riposi.
Indice dei contenuti

Nelle farmacie private la gestione di ferie, permessi e festività si confronta con un'esigenza di servizio peculiare: la farmacia è un presidio sanitario aperto al pubblico, soggetto a turni di guardia, reperibilità e aperture domenicali e festive. Ciò rende l'organizzazione del tempo di non lavoro più articolata rispetto al commercio ordinario. La disciplina poggia sull'art. 2109 c.c., sull'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 per le ferie e sulle previsioni del CCNL di settore per i permessi.

Il diritto alle ferie

L'art. 2109 c.c. riconosce al lavoratore un periodo annuale di ferie retribuite, mentre l'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 fissa la misura minima inderogabile in quattro settimane. Le ferie sono irrinunciabili e finalizzate al recupero delle energie psicofisiche: non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo il caso della cessazione del rapporto. Nelle farmacie la fruizione va programmata tenendo conto della copertura del servizio.

I termini di godimento

La legge impone che almeno due delle quattro settimane siano godute nel corso dell'anno di maturazione, mentre le restanti due possono essere fruite entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo condizioni di miglior favore del CCNL. La pianificazione deve conciliare il diritto del lavoratore con la necessità di garantire la presenza del farmacista e del personale durante l'orario di apertura.

Permessi retribuiti, ROL ed ex festività

Oltre alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti: le ore di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e i permessi per ex festività soppresse, da fruire secondo le modalità contrattuali. A questi si aggiungono i permessi per motivi specifici (visite mediche, lutto, matrimonio, motivi personali e familiari) e i permessi tutelati dalla legge, come quelli della L. 104/1992 per l'assistenza a familiari con disabilità. Gli importi e i monte-ore sono definiti dal CCNL vigente.

Le festività e il lavoro festivo

Le festività nazionali e infrasettimanali sono retribuite anche se non lavorate. La prestazione resa nei giorni festivi, frequente nelle farmacie per via dei turni di apertura, dà diritto a maggiorazioni retributive la cui misura è stabilita dal CCNL. La coincidenza di una festività con la domenica o con un giorno di riposo può comportare il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo, secondo le previsioni contrattuali.

Turni di guardia, reperibilità e riposi

La specificità della farmacia è il servizio di guardia notturno e festivo, organizzato secondo i turni stabiliti dalle autorità competenti. La partecipazione ai turni incide sull'organizzazione dei riposi: va garantito il riposo giornaliero e settimanale previsto dal D.Lgs. 66/2003, e il lavoro notturno è soggetto alle relative tutele. La programmazione di ferie e permessi deve integrarsi con la rotazione dei turni per non compromettere la continuità del servizio.

Maturazione durante assenze e cessazione del rapporto

Le ferie maturano anche durante alcune assenze tutelate (ad esempio la malattia e il congedo di maternità, nei limiti di legge). Alla cessazione del rapporto, le ferie e i permessi maturati e non goduti sono monetizzati e corrisposti al lavoratore. È buona prassi tenere aggiornato il prospetto delle competenze maturate per evitare contestazioni in sede di liquidazione finale.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano in farmacia?

Almeno quattro settimane annue, misura minima inderogabile fissata dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, fermo l'art. 2109 c.c. Il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore.

Posso farmi pagare le ferie invece di goderle?

No. Le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili durante il rapporto; la monetizzazione è ammessa solo per i giorni maturati e non goduti alla cessazione del rapporto.

Entro quando devo godere le ferie maturate?

Almeno due settimane nell'anno di maturazione; le restanti entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo condizioni di miglior favore del CCNL.

Il lavoro nei turni festivi è retribuito di più?

Sì. La prestazione nei giorni festivi dà diritto a maggiorazioni retributive stabilite dal CCNL vigente, rilevanti per i turni di guardia e le aperture domenicali delle farmacie.

Le ferie maturano durante la malattia?

Sì, le ferie continuano a maturare durante alcune assenze tutelate, come la malattia e il congedo di maternità, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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