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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Farmacie Private prevede strumenti di welfare contrattuale che integrano le tutele del sistema pubblico: un fondo di previdenza complementare di settore per la pensione integrativa e un fondo di assistenza sanitaria integrativa. I farmacisti iscritti all'Ordine hanno anche accesso all'ENPAF per attività professionali accessorie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private prevede strumenti di welfare contrattuale che integrano le tutele del sistema pubblico: un fondo di previdenza complementare di settore per la pensione integrativa e un fondo di assistenza sanitaria integrativa. I farmacisti iscritti all’Ordine hanno anche accesso all’ENPAF per attività professionali accessorie.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Strumenti di welfare contrattuale – CCNL Farmacie Private
Strumento Tipo Contributo datoriale Contributo lavoratore
Fondo pensione complementare di settore Previdenza complementare Stabilito dal CCNL (% del minimo) Facoltativo (volontario aggiuntivo)
Fondo assistenza sanitaria integrativa Sanità integrativa Quota mensile fissa per dipendente Eventuale quota aggiuntiva
TFR destinato al fondo pensione Previdenza complementare TFR maturando (scelta lavoratore) N/A (è il TFR del lavoratore)
ENPAF (per farmacisti) Previdenza di categoria N/A per dipendenti (attività autonoma) Contributi volontari per attività accessoria

Previdenza complementare: il fondo pensione di settore

Il CCNL Farmacie Private prevede l’istituzione o l’adesione a un fondo pensione complementare di settore destinato ai lavoratori dipendenti delle farmacie private. La previdenza complementare integra la pensione pubblica INPS (sempre più ridotta per effetto del sistema contributivo puro) con una rendita aggiuntiva al pensionamento.

Il meccanismo prevede contributi periodici versati al fondo da:

  • Datore di lavoro: quota obbligatoria stabilita dal CCNL (percentuale del minimo contrattuale o somma fissa)
  • Lavoratore: quota facoltativa aggiuntiva (trattenuta dalla busta paga)
  • TFR maturando: se il lavoratore lo destina al fondo (scelta irrevocabile per il futuro)

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € annui (art. 10 TUIR): il lavoratore risparmia IRPEF sull’importo versato, ottenendo un beneficio fiscale immediato oltre alla costruzione della pensione integrativa.

Assistenza sanitaria integrativa di settore

Il CCNL Farmacie Private prevede l’adesione obbligatoria al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore per tutti i dipendenti. Il fondo copre spese mediche non (o non completamente) rimborsate dal SSN:

  • Visite specialistiche ambulatoriali
  • Prestazioni odontoiatriche
  • Ricoveri ospedalieri in strutture private convenzionate
  • Diagnostica (analisi, radiologia, ecografie)
  • Fisioterapia e riabilitazione
  • Spese per gravi patologie (oncologia, malattie rare)

Il contributo datoriale al fondo sanitario è una quota mensile fissa per ogni dipendente (importo stabilito dal contratto). Le prestazioni sono usufruite tramite la rete convenzionata del fondo o con rimborso delle spese sostenute fuori rete, entro massimali.

ENPAF: la cassa dei farmacisti

L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti) è la cassa previdenziale autonoma dei farmacisti italiani, istituita con DPR 5 aprile 1950. Gestisce la previdenza dei farmacisti liberi professionisti (titolari di farmacia, farmacisti convenzionati con il SSN, farmacisti in attività autonoma).

Il farmacista dipendente di farmacia privata è iscritto all’INPS (gestione lavoratori dipendenti privati) per la previdenza obbligatoria: non ha obbligo di iscrizione all’ENPAF per il lavoro dipendente.

Tuttavia, se il farmacista dipendente svolge anche attività professionale autonoma accessoria (es. prestazioni occasionali come farmacista sostituto in altri esercizi, consulenze), deve valutare se i redditi da tale attività autonoma superino la soglia di rilevanza previdenziale ENPAF, che imporrebbe l’iscrizione e il versamento dei contributi all’Ente.

Welfare aziendale e accordi di secondo livello

Il welfare aziendale comprende benefit non monetari erogati dal datore ai lavoratori: voucher per servizi (asili nido, assistenza anziani, formazione), polizze assicurative aggiuntive, rimborso trasporti, buoni pasto. Per le farmacie di piccole dimensioni (la maggior parte), il welfare aziendale strutturato è meno diffuso rispetto alle grandi imprese.

Tuttavia, la normativa fiscale incentiva il welfare aziendale: i benefit fino a 1.000 € annui (soglia elevata a 2.000 € per i lavoratori con figli a carico) sono esenti da contributi e imposte sia per il lavoratore sia per il datore (art. 51 co. 3 TUIR, come modificato dalla L. 213/2023 e dalla Legge di Bilancio 2025).

I contratti aziendali di secondo livello (stipulati tra il titolare e le RSA, dove presenti) possono migliorare il trattamento del CCNL nazionale, aggiungendo premi di produzione, welfare, flessibilità oraria e altri istituti.

Casi pratici

Tizio – Farmacista e deducibilità fondo pensione
Tizio (farmacista 2° livello, reddito lordo ~25.350 €, aliquota marginale IRPEF 35%) versa 2.500 € annui al fondo pensione di settore (quota propria + TFR destinato escluso). Deduce 2.500 € dal reddito imponibile: risparmio IRPEF = 2.500 × 35% = 875 € annui. Il fondo pensione investe le somme e al pensionamento eroga una rendita integrativa tassata al 15% (vs aliquota IRPEF ordinaria).
Caia – Uso del fondo sanitario per visita specialistica
Caia (commessa 4° livello) ha bisogno di una visita ortopedica specialistica (lista d’attesa SSN: 8 mesi). Tramite il fondo sanitario di settore prenota in una struttura convenzionata in 10 giorni. La visita (costo 150 €) viene rimborsata al 100% entro i massimali del fondo. Il benefit non è tassato per Caia né grava sulla busta paga.
Sempronio – Scelta del fondo pensione all’assunzione
Sempronio viene assunto come magazziniere (5° livello). Entro 6 mesi deve scegliere la destinazione del TFR futuro: fondo pensione di settore o TFR in azienda. Il datore versa comunque la propria quota contributiva al fondo. Sempronio sceglie di destinare anche il TFR al fondo (scelta tacita = conferimento al fondo di settore dopo 6 mesi di silenzio). In futuro potrà versare contributi aggiuntivi volontari fino al limite deducibile di 5.164,57 €/anno.

Domande frequenti

Esiste un fondo pensione specifico per i dipendenti delle farmacie private?
Il CCNL Farmacie Private prevede strumenti di previdenza complementare di settore. Per i dettagli sul fondo specifico applicabile, nome e contribuzione, occorre fare riferimento al testo del CCNL vigente e alle comunicazioni delle parti sociali firmatarie (Federfarma, Filcams, Fisascat, UILTuCS).
Il farmacista dipendente deve iscriversi all'ENPAF?
No, per il lavoro dipendente. L’ENPAF è la cassa previdenziale dei farmacisti liberi professionisti e dei titolari di farmacia. Il farmacista dipendente versa contributi INPS. L’iscrizione all’ENPAF può diventare rilevante se il farmacista svolge anche attività autonoma accessoria che supera le soglie di reddito dell’Ente.
I contributi al fondo pensione si deducono dall'IRPEF?
Sì, fino a 5.164,57 € annui (art. 10 TUIR). I contributi versati al fondo pensione (datoriali + del lavoratore) sono deducibili dal reddito complessivo. Il beneficio fiscale immediato è proporzionale all’aliquota IRPEF marginale del lavoratore.
Cosa copre il fondo sanitario integrativo delle farmacie?
Le prestazioni tipicamente coperte includono visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri in strutture private convenzionate, diagnostica per immagini, fisioterapia, spese per gravi patologie. La copertura esatta, i massimali e la rete convenzionata dipendono dal fondo specifico previsto dal CCNL vigente.
Il welfare aziendale incide sulla busta paga?
No, per la parte entro i limiti di esenzione fiscale (1.000 €/anno, 2.000 € con figli a carico). Il welfare aziendale entro queste soglie è esente da contributi previdenziali e da IRPEF sia per il lavoratore sia per il datore: è un benefit netto aggiuntivo alla retribuzione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Esiste un fondo pensione specifico per i dipendenti delle farmacie private?

Il CCNL Farmacie Private prevede strumenti di previdenza complementare di settore. Per i dettagli sul fondo specifico applicabile, nome e contribuzione, occorre fare riferimento al testo del CCNL vigente e alle comunicazioni delle parti sociali firmatarie (Federfarma, Filcams, Fisascat, UILTuCS).

Il farmacista dipendente deve iscriversi all'ENPAF?

No, per il lavoro dipendente. L'ENPAF è la cassa previdenziale dei farmacisti liberi professionisti e dei titolari di farmacia. Il farmacista dipendente versa contributi INPS. L'iscrizione all'ENPAF può diventare rilevante se il farmacista svolge anche attività autonoma accessoria che supera le soglie di reddito dell'Ente.

I contributi al fondo pensione si deducono dall'IRPEF?

Sì, fino a 5.164,57 € annui (art. 10 TUIR). I contributi versati al fondo pensione (datoriali + del lavoratore) sono deducibili dal reddito complessivo. Il beneficio fiscale immediato è proporzionale all'aliquota IRPEF marginale del lavoratore.

Cosa copre il fondo sanitario integrativo delle farmacie?

Le prestazioni tipicamente coperte includono visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri in strutture private convenzionate, diagnostica per immagini, fisioterapia, spese per gravi patologie. La copertura esatta, i massimali e la rete convenzionata dipendono dal fondo specifico previsto dal CCNL vigente.

Il welfare aziendale incide sulla busta paga?

No, per la parte entro i limiti di esenzione fiscale (1.000 €/anno, 2.000 € con figli a carico). Il welfare aziendale entro queste soglie è esente da contributi previdenziali e da IRPEF sia per il lavoratore sia per il datore: è un benefit netto aggiuntivo alla retribuzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.