Autore: Andrea Marton

  • Art. 297 SIC – (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

    Art. 297 SIC – (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

    Art. 297 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo

    290. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e

    296. ))

  • Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello di inquadramento e all’anzianità. In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo segue le tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i neo-assunti e dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con anzianità precedente al 7 marzo 2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL Farmacie Private
    Livello Anzianità fino a 3 anni Anzianità oltre 3 anni Note
    Quadro / 1° livello 45 giorni di calendario 60 giorni Farmacista direttore / responsabile
    2° livello 30 giorni 45 giorni Farmacista collaboratore ordinario
    3° livello 20 giorni 30 giorni Addetto qualificato
    4° livello 15 giorni 20 giorni Commesso di farmacia
    5° – 6° livello 10 giorni 15 giorni Magazziniere, ausiliario

    Termini indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. I termini si applicano simmetricamente a dimissioni e licenziamento, salvo giusta causa (nessun preavviso).

    Il preavviso: obbligo reciproco

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Vale tanto per il licenziamento (da parte del datore) quanto per le dimissioni (da parte del lavoratore). Il CCNL Farmacie Private fissa i termini minimi in base al livello e all’anzianità: livelli alti e anzianità maggiore comportano preavvisi più lunghi.

    Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore lavora e viene retribuito, il datore paga il normale stipendio. Entrambe le parti possono consensualmente rinunciare al preavviso (c.d. “esonero dal preavviso”).

    Se il datore licenzia senza preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso: una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso contrattuale. Se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo corrispondente.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronati e CAF abilitati), a pena di inefficacia. Il modulo telematico di dimissioni (c.d. “dimissioni online”) è disponibile sul sito cliclavoro.gov.it.

    Il lavoratore ha diritto a revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla firma telematica, senza dover motivare il ripensamento. Il datore non può opporsi alla revoca entro questo termine.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono il rispetto del preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore dimissionario.

    Licenziamento: causali e tutele

    Il licenziamento individuale deve essere scritto e motivato. Le causali ammesse sono:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente (furto, violenza, abbandono del posto); non richiede preavviso
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali (notevole); richiede preavviso
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, tecniche o produttive (es. riduzione del personale, soppressione del posto); richiede preavviso e procedura obbligatoria per aziende con più di 15 dipendenti

    Il licenziamento disciplinare richiede la preventiva contestazione disciplinare scritta e il rispetto del contraddittorio (art. 7 Statuto dei Lavoratori): il lavoratore ha diritto di difendersi per iscritto e/o oralmente entro 5 giorni.

    Tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalla dimensione dell’impresa:

    • Assunti dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015 – contratto a tutele crescenti): in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dispone di norma l’indennità risarcitoria (2-24 mensilità) senza reintegra, salvo licenziamento discriminatorio o nullo (es. maternità, disabilità)
    • Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): tutela reintegratoria forte per le aziende con più di 15 dipendenti in un comune o 60 in totale; tutela indennitaria per le aziende sotto soglia

    La farmacia con meno di 15 dipendenti (situazione molto comune nel settore) rientra nella tutela obbligatoria ridotta: in caso di licenziamento illegittimo, il datore può alternativamente reintegrare o pagare un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni volontarie con preavviso
    Tizio (farmacista 2° livello, 4 anni anzianità) si dimette. Il preavviso contrattuale applicabile è 45 giorni. Presenta le dimissioni tramite portale telematico e lavora i 45 giorni di preavviso. La farmacia gli paga regolarmente le ultime buste. Alla scadenza riceve la liquidazione: TFR maturato + ferie residue + ROL non goduto + ratei 13ª proporzionali ai mesi lavorati dall’ultimo pagamento.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Caia (commessa 4° livello, 6 anni anzianità) viene licenziata per soppressione del posto (la farmacia riduce il personale). La farmacia ha 8 dipendenti: non si applica la procedura preventiva INPS ex L. 604/1966 (sotto i 15 dipendenti). Caia riceve: lettera di licenziamento scritta con motivazione, 20 giorni di preavviso lavorato (o indennità sostitutiva), TFR + competenze finali. Può impugnare entro 60 giorni se ritiene il motivo non genuino.
    Sempronio – Licenziamento disciplinare
    Sempronio (magazziniere 5° livello) viene contestato per assenteismo ingiustificato reiterato (5 assenze non giustificate in 3 mesi). Riceve contestazione disciplinare scritta. Presenta le proprie difese entro 5 giorni. Il titolare, valutate le giustificazioni insufficienti, procede con licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. Sempronio ha 60 giorni per impugnare stragiudizialmente l’atto.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?
    Dipende dal livello e dall’anzianità: da 10 giorni (livelli bassi, anzianità breve) a 60 giorni (Quadro/1° livello con oltre 3 anni). Verificare il testo del CCNL vigente. In ogni caso le dimissioni devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro.
    Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?
    Le regole sulla motivazione e la procedura disciplinare sono uguali per tutte le aziende. Le tutele contro il licenziamento illegittimo invece variano: nelle farmacie con meno di 15 dipendenti si applica la tutela obbligatoria ridotta (indennità tra 2,5 e 6 mensilità, non reintegra di regola).
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato dal licenziamento per malattia. Il datore può licenziare solo al superamento del comporto. Sono consentiti altri tipi di licenziamento (es. per giusta causa grave o per motivo oggettivo indipendente dalla malattia), ma sono soggetti a impugnazione.
    Cosa ricevo alla fine del rapporto?
    TFR maturato, ferie residue non godute (liquidate monetariamente), ROL non goduto, ratei di tredicesima maturati dall’ultimo pagamento, indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato), eventuale indennità di licenziamento (per le fattispecie previste da legge o contratto).
    Come si impugna un licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto (raccomandata, PEC, qualsiasi atto scritto con data certa). Entro i successivi 180 giorni deve depositare ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la procedura di conciliazione obbligatoria (per le tutele crescenti).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 216 TUF – Entrata in vigore

    Art. 216 TUF – Entrata in vigore

    Art. 216 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Entrata in vigore

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.

  • Art. 51 D.Lgs. 174/2016 – Notizia di danno erariale

    Art. 51 D.Lgs. 174/2016 – Notizia di danno erariale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

    2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

    3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

    4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalità del denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza e sentite le parti, con sentenza.

    5. Diversamente, la sezione decide sull’eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

    6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio.

    7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinchè promuova l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

  • Comma 497 LB26: elezioni Com.It.Es. e CGIE, 14 milioni per il rinnovo

    Comma 497 LB26: elezioni Com.It.Es. e CGIE, 14 milioni per il rinnovo

    Comma 497 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Migrazione Esteri

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 , e del Consiglio generale degli italiani all’estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368 , è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Art. 637 Codice della Navigazione – Stato di riparto

    Art. 637 Codice della Navigazione – Stato di riparto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo è formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto. Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione. Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione. Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.

  • Art. 50 D.Lgs. 259/2003 – Coubicazione e condivisione di infrastrutture

    Art. 50 D.Lgs. 259/2003 – Coubicazione e condivisione di infrastrutture

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L’Autorità svolge i seguenti compiti: a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida; b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

    2. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l’effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

    3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l’operatore che ha già presentato il progetto, l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall’ articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l’ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall’articolo 49.

    5. I provvedimenti adottati dall’Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 32-34 LB 2026: ISEE – giacenze in valuta estera, criptoval

    Commi 32-34 LB 2026: ISEE – giacenze in valuta estera, criptoval

    Commi 32-34 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, per le misure attuative e la modifica del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata ex art. 8 D.Lgs. 281/1997. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    32. All’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , dopo le parole: «sia in Italia sia all’estero» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro».

    33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , volte a inserire all’articolo 5 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

    34. Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

  • Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina libri fondiari

    Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina libri fondiari

    Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina dei libri fondiari

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 49, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

  • Art. 622 Codice della Navigazione – Valutazione della nave

    Art. 622 Codice della Navigazione – Valutazione della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio deve indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze indicate nella copia dell'inventario di bordo di cui alla lettera c dell'articolo precedente. In caso di nave assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell'articolo 515.

  • Commi 684-701 LB 2026: LEP enti locali, dissesto e fondo equità servizi sociali

    Commi 684-701 LB 2026: LEP enti locali, dissesto e fondo equità servizi sociali

    Commi 684-701 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Tre decreti attuativi: (a) decreto MEF-Interno entro 30 aprile 2026 per riparto fondi ex comma 683 (comma 684); (b) decreto PCM-Lavoro-MEF entro 30 giugno 2026 per livelli di spesa di riferimento ATS e criteri LEP (comma 701); (c) decreto attuativo per ripartizione anticipazioni 2026 (commi 685-686). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    684. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).

    685. All’ articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2025. Per l’anno 2026, l’anticipazione fino all’importo massimo di 50 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le somme sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata»; c) al secondo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».

    686. All’ articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «in un periodo massimo di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di annualità variabile a seconda dell’incidenza pro capite dell’anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell’Organismo straordinario di liquidazione».

    687. Le risorse del Fondo di cui all’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell’interno entro il 31 marzo 2026, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell’interno. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

    688. All’ articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168 , il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 ».

    689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l’ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all’abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 , con riferimento ai seguenti trasferimenti statali: a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies) , d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’ articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ; b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

    690. Nell’ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società in house le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all’ articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , a trasferire alle stesse società in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56 .

    691. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all’ articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 , possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

    692. All’ articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente: «l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina».

    693. All’ articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , dopo le parole: «d’intesa con la regione interessata» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati» e le parole: «Costa teatina», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Costa dei Trabocchi e Teatina».

    694. All’ articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis è abrogato.

    695. In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell’immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l’emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

    696. In attuazione dell’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , i commi dal presente fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all’articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.

    697. In materia di sanità di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall’ articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 , e successivi aggiornamenti.

    698. In materia di assistenza di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.

    699. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.

    700. Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all’ articolo 1, commi 162 , 163 , 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni: a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall’ articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ; b) un’equipe multidisciplinare, come prevista dall’ articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell’ articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55 , ogni 20.000 abitanti; c) un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

    701. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

  • CCNL Farmacie Private 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2021 (ultima tabella vigente)

    Livello Minimo mensile lordo
    Q1 2.345,37 €
    Q2 (oltre 12 anni) 2.169,97 €
    Q2 (fino a 12 anni) 2.139,97 €
    Q3 (oltre 12 anni) 2.099,97 €
    Q3 (fino a 12 anni) 2.069,97 €
    Liv. 1 (farmacista collaboratore) 1.969,97 €
    Liv. 2 1.747,88 €
    Liv. 3 1.659,50 €
    Liv. 4 1.542,75 €
    Liv. 5 1.421,37 €
    Liv. 6 1.327,25 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €, più l’indennità speciale per i quadri) del CCNL per i dipendenti delle farmacie private (Federfarma con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS), firmato il 7/9/2021 con tabelle in vigore dal 1° novembre 2021. ⚠ Il contratto è SCADUTO il 31 agosto 2024 e il rinnovo è in alto mare: la trattativa si è più volte interrotta (stato di agitazione proclamato dai sindacati); sul tavolo Federfarma ha messo circa +220 € per i farmacisti al 1° livello (200 + 20 di clausola di garanzia) e +150 € per il personale non farmacista, con riparametrazione — proposte finora giudicate insufficienti dalle organizzazioni sindacali anche sul recupero dell’inflazione. Gli importi in tabella restano quindi i minimi vigenti fino alla firma del nuovo accordo; aggiorneremo la tabella al rinnovo. A questi valori si aggiungono scatti di anzianità (es. 25,31 € al 1° livello) e le eventuali indennità previste (direzione, mansioni speciali).

    Fonte: tabelle del CCNL 7/9/2021 verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti; stato del rinnovo da fonti sindacali e di settore (febbraio-marzo 2026). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura del minimo tabellare

    Il minimo tabellare del CCNL Farmacie Private è composto da paga base contrattuale e indennità di contingenza (elemento storico inglobato). Su questo si stratificano:

    • Scatti di anzianità: maturati ogni biennio o triennio a seconda della contrattazione vigente
    • Indennità di turno: per chi svolge lavoro su turni (incluso servizio notturno e festivo)
    • Indennità di reperibilità: per il personale reperibile fuori orario ordinario
    • Superminimi individuali: miglioramenti concordati al momento dell’assunzione o nel corso del rapporto
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre, pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto

    A differenza del CCNL Commercio Confcommercio (14 mensilità), il CCNL Farmacie Private prevede 13 mensilità. Il minimo annuale si calcola pertanto moltiplicando il mensile per 13.

    Il peso della qualifica professionale nella retribuzione

    Il differenziale retributivo tra farmacista collaboratore (1°-2° livello) e commesso (4° livello) riflette la responsabilità professionale che il farmacista assume per legge: iscrizione obbligatoria all’Ordine dei Farmacisti, responsabilità penale e civile nella dispensazione dei farmaci, obbligo di aggiornamento professionale ECM.

    L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti) gestisce la cassa previdenziale autonoma dei farmacisti liberi professionisti: il farmacista dipendente è iscritto all’INPS (gestione dipendenti privati) e non all’ENPAF in via principale, ma può versare contributi ENPAF per attività professionali accessorie.

    Aumenti contrattuali e rinnovo

    Il CCNL Farmacie Private è soggetto a rinnovo periodico. L’ultimo ciclo contrattuale definito (2022) ha stabilito incrementi scaglionati. Con il rinnovo in corso alla data di riferimento (maggio 2026), le parti trattano adeguamenti al tasso di inflazione IPCA e miglioramenti normativi su welfare e orario.

    In assenza di rinnovo, il contratto scaduto rimane provvisoriamente applicabile: i lavoratori conservano i diritti acquisiti e le organizzazioni sindacali possono agire per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.