Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
684. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).
685. All’ articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2025. Per l’anno 2026, l’anticipazione fino all’importo massimo di 50 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le somme sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata»; c) al secondo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».
686. All’ articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «in un periodo massimo di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di annualità variabile a seconda dell’incidenza pro capite dell’anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell’Organismo straordinario di liquidazione».
687. Le risorse del Fondo di cui all’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell’interno entro il 31 marzo 2026, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell’interno. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
688. All’ articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168 , il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 ».
689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l’ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all’abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 , con riferimento ai seguenti trasferimenti statali: a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies) , d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’ articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ; b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
690. Nell’ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società in house le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all’ articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , a trasferire alle stesse società in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56 .
691. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all’ articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 , possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.
692. All’ articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente: «l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina».
693. All’ articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , dopo le parole: «d’intesa con la regione interessata» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati» e le parole: «Costa teatina», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Costa dei Trabocchi e Teatina».
694. All’ articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis è abrogato.
695. In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell’immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l’emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.
696. In attuazione dell’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , i commi dal presente fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all’articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.
697. In materia di sanità di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall’ articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 , e successivi aggiornamenti.
698. In materia di assistenza di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.
699. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.
700. Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all’ articolo 1, commi 162 , 163 , 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni: a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall’ articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ; b) un’equipe multidisciplinare, come prevista dall’ articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell’ articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55 , ogni 20.000 abitanti; c) un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.
701. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.