← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La dichiarazione del valore della nave deve essere riferita all'inizio del viaggio e deve indicare il valore commerciale risultante dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale.
  • Nel calcolo del valore si tiene conto anche delle pertinenze della nave indicate nella copia dell'inventario di bordo allegato al ricorso ai sensi dell'articolo 621.
  • Per le navi assicurate, si assume come valore commerciale quello indicato dalla polizza di assicurazione come valore di stima ai sensi dell'articolo 515 del Codice della navigazione.
  • La valutazione è determinante per fissare la somma limite entro cui è contenuta la responsabilità dell'armatore.
  • Il sistema privilegia fonti documentali oggettive — registri ufficiali e polizze assicurative — riducendo la discrezionalità nella determinazione del valore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 622 Codice della Navigazione — Valutazione della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio deve indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze indicate nella copia dell'inventario di bordo di cui alla lettera c dell'articolo precedente. In caso di nave assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell'articolo 515.

Commento

Funzione della valutazione della nave nel procedimento di limitazione

L'articolo 622 del Codice della navigazione si inserisce nell'ambito del procedimento di attuazione della limitazione del debito dell'armatore, disciplinando la modalità di determinazione del valore della nave che è il parametro principale per la quantificazione della somma limite della responsabilità. In assenza di una stima affidabile e oggettiva del valore della nave, l'intero meccanismo della limitazione risulterebbe indeterminato: la norma interviene pertanto a stabilire i criteri con cui l'armatore deve compiere la dichiarazione di valore prevista dall'articolo 621, lettera a). Si tratta di una disposizione a carattere prevalentemente tecnico-estimativo, che funge da raccordo tra il diritto processuale della limitazione e le norme sostanziali di valutazione dell'unità navale.

Valore commerciale e fonti documentali ufficiali

La norma impone che la dichiarazione di valore faccia riferimento al valore commerciale della nave all'inizio del viaggio. Il richiamo al valore commerciale esclude valutazioni puramente soggettive o fondate su criteri atipici: deve trattarsi del prezzo che la nave avrebbe nell'ambito di una compravendita tra soggetti indipendenti nelle condizioni di mercato. A garanzia dell'obiettività, la norma indica due fonti documentali privilegiate: le risultanze del Registro italiano navale — l'ente che gestisce la classificazione tecnica delle navi italiane — e quelle dell'ispettorato compartimentale, ossia dell'autorità marittima periferica competente per territorio. Entrambe le fonti elaborano dati tecnici sulla nave che permettono una stima del suo valore di mercato.

Pertinenze della nave

La norma precisa che nella determinazione del valore commerciale si tiene conto anche delle pertinenze della nave indicate nella copia dell'inventario di bordo allegata al ricorso ai sensi dell'articolo 621, lettera c). Le pertinenze della nave comprendono, ai sensi dell'articolo 136 del Codice della navigazione, le cose destinate in modo durevole al servizio della nave stessa, come le scialuppe di salvataggio, le attrezzature nautiche, gli strumenti di navigazione e simili. Il loro valore concorre a formare il valore complessivo dell'unità e, di conseguenza, incide sulla somma limite disponibile per i creditori.

La nave assicurata: il valore di stima della polizza

Per le navi coperte da assicurazione, l'articolo 622 introduce una regola speciale: si assume come valore commerciale quello indicato nella polizza di assicurazione come valore di stima ai sensi dell'articolo 515 del Codice della navigazione. L'articolo 515 disciplina l'assicurazione su corpi di nave, prevedendo che il valore di stima sia concordato tra armatore e assicuratore al momento della stipula della polizza, con effetti sostanziali sulla determinazione dell'indennità in caso di sinistro. Il rinvio a questo valore ha una duplice giustificazione: da un lato, il valore di stima è normalmente espressione di una valutazione professionale concordata tra le parti in un contesto privo di situazioni di conflitto di interessi; dall'altro, l'assicuratore ha un interesse diretto a non sovrastimare il valore della nave, poiché ciò aumenterebbe il rischio assicurato senza un corrispondente aumento del premio. Il valore di stima rappresenta dunque una stima tendenzialmente affidabile e già certificata da un documento ufficiale.

Coordinamento e profili pratici

La determinazione del valore della nave è uno degli aspetti più delicati e spesso controversi nel procedimento di limitazione, poiché incide direttamente sull'entità della somma entro cui i creditori possono soddisfare le proprie ragioni. I creditori hanno interesse a un valore elevato, mentre l'armatore a uno contenuto. La norma dell'articolo 622 risolve questo potenziale conflitto ancorando la valutazione a fonti documentali oggettive, riducendo i margini di manovra dell'armatore. Il giudice designato per la formazione dello stato attivo e passivo potrà tuttavia disporre una perizia indipendente qualora i valori dichiarati risultino incongruenti rispetto alle risultanze del mercato. Il coordinamento con il regime della Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione della responsabilità è rilevante: tale convenzione ha sostituito il meccanismo del valore della nave con massimali fissi in DSP (diritti speciali di prelievo) per categoria di credito, rendendo il sistema di valutazione dell'articolo 622 applicabile principalmente alle controversie che ricadono ancora nell'ambito del diritto interno.

Casi pratici

Caso 1: Valutazione tramite Registro italiano navale

Tizio, armatore di un cargo da 5.000 tonnellate di stazza, allega alla dichiarazione di valore le risultanze del Registro italiano navale, da cui risulta un valore commerciale di 3,2 milioni di euro al momento dell'inizio del viaggio; questo valore, comprensivo delle pertinenze indicate nell'inventario di bordo, viene assunto come base per la determinazione della somma limite della limitazione del debito.

Caso 2: Applicazione del valore di stima della polizza assicurativa

Caio, armatore di un traghetto assicurato per un valore di stima di 8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 515, produce in cancelleria la copia della polizza unitamente al ricorso di limitazione; poiché la nave è assicurata, il tribunale assume il valore di stima indicato nella polizza come valore commerciale rilevante ai fini dell'articolo 622, senza necessità di ulteriore perizia.

Caso 3: Contestazione del valore dichiarato da un creditore

Sempronio, creditore di Tizio soggetto alla limitazione, contesta che il valore commerciale dichiarato dall'armatore sia sottostimato rispetto alle risultanze di mercato; il giudice designato per la formazione dello stato attivo dispone una perizia indipendente che accerta un valore superiore del 15%, aumentando proporzionalmente la somma limite disponibile per tutti i creditori ammessi al passivo.

Domande frequenti

Come si determina il valore della nave nel procedimento di limitazione?

Il valore commerciale all'inizio del viaggio è determinato sulla base delle risultanze del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, tenendo conto anche delle pertinenze indicate nell'inventario di bordo.

Cosa si intende per valore commerciale della nave?

Il prezzo che la nave avrebbe in una compravendita tra parti indipendenti nelle condizioni di mercato, determinato con riferimento a fonti documentali ufficiali come il Registro italiano navale.

Per le navi assicurate si applica una regola diversa?

Sì: per le navi assicurate si assume come valore commerciale il valore di stima indicato nella polizza ai sensi dell'articolo 515 del Codice della navigazione, che è concordato tra armatore e assicuratore al momento della stipula.

Le pertinenze della nave rientrano nel valore da dichiarare?

Sì: le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della nave — come scialuppe, attrezzature nautiche e strumenti — concorrono alla determinazione del valore complessivo rilevante ai fini della limitazione.

I creditori possono contestare il valore dichiarato dall'armatore?

Sì: i creditori possono contestare il valore dichiarato e il giudice può disporre una perizia indipendente qualora i valori risultino incongruenti rispetto alle condizioni di mercato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.