In sintesi
- Il datore di lavoro è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art. 290 SIC (mancata valutazione del rischio di esplosione).
- Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con la stessa pena per la violazione degli articoli 289 comma 2, 291, 292 comma 2, 293 commi 1 e 2, 294 commi 1-3, 294-bis e 296 SIC (misure di prevenzione, classificazione zone, DPCE, formazione, verifiche).
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Art. 297 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)
In vigore dal 15/05/2008
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1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo
290. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e
296. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 297 Codice Civile: Assenso del coniuge o dei genitori
- Articolo 297 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 297 Codice di Procedura Civile: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
- Articolo 297 Codice di Procedura Penale: Computo dei termini di durata delle misure
- Articolo 297 Codice Penale: Offesa all’onore dei Capi di Stati esteri
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il sistema sanzionatorio ATEX: struttura e ratio
L’art. 297 D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo XI (atmosfere esplosive) con il regime sanzionatorio, strutturato in modo analogo a quello degli altri titoli del decreto. Le sanzioni si articolano su due livelli, entrambi con la medesima cornice edittale (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro): (a) violazioni imputabili solo al datore di lavoro (mancata valutazione del rischio ex art. 290 SIC); (b) violazioni imputabili al datore di lavoro e ai dirigenti (tutte le altre violazioni operative del Titolo XI).
La scelta di equiparare le sanzioni del Titolo XI a quelle del Titolo X (agenti biologici) riflette la valutazione del legislatore che il rischio da atmosfere esplosive, al pari del rischio biologico, è un rischio grave che può causare morte o lesioni gravissime in caso di incidente. Un’esplosione in uno stabilimento industriale può avere conseguenze catastrofiche non solo per i lavoratori presenti, ma anche per le strutture e per la comunità circostante.
Le violazioni esclusivamente a carico del datore di lavoro
Il comma 1 sanziona solo il datore di lavoro per la violazione dell’art. 290 SIC: la mancata valutazione del rischio di esplosione nell’ambito del DVR. Come già visto per il rischio biologico (art. 282, comma 1 SIC), la valutazione del rischio è un obbligo personale e non delegabile del datore di lavoro (art. 17, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008). Il dirigente che eventualmente abbia ricevuto delega per la gestione della sicurezza non risponde per la mancata valutazione del rischio, in quanto si tratta di un obbligo che rimane in capo al datore di lavoro anche in presenza di valida delega.
Le violazioni imputabili anche ai dirigenti
Il comma 2 estende la responsabilità ai dirigenti per le violazioni delle misure operative: mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione (art. 289, comma 2 SIC, evitare sorgenti di accensione e attenuare effetti dell’esplosione), mancato rispetto degli obblighi generali (art. 291 SIC), mancato coordinamento (art. 292, comma 2 SIC), mancata classificazione delle zone (art. 293, commi 1 e 2 SIC), mancata redazione o aggiornamento del DPCE (art. 294, commi 1-3 SIC), mancata informazione e formazione (art. 294-bis SIC) e mancata effettuazione delle verifiche degli impianti elettrici (art. 296 SIC). Queste violazioni riguardano la fase operativa della gestione del rischio ATEX, che tipicamente rientra nelle deleghe funzionali dei dirigenti.
Il meccanismo di prescrizione-estinzione
Come per le altre contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008, si applica il meccanismo del D.Lgs. 758/1994 richiamato dall’art. 301 SIC: l’organo di vigilanza (tipicamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro o l’ASL per le violazioni in materia di sicurezza) impartisce la prescrizione, il trasgressore regolarizza entro il termine e paga un quarto del massimo dell’ammenda (1.600 euro per le violazioni del Titolo XI), ottenendo l’estinzione del reato.
Domande frequenti
Un datore di lavoro che ha classificato le zone ATEX ma non ha redatto il documento sulla protezione contro le esplosioni rischia l’arresto?
Sì. La mancata redazione del DPCE viola l’art. 294, comma 1 SIC, sanzionata dall’art. 297, comma 2 con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La classificazione delle zone senza il DPCE non è sufficiente: il documento deve essere redatto prima dell’inizio del lavoro e deve contenere tutti gli elementi elencati nell’art. 294, comma 2.
Il preposto è soggetto alle sanzioni dell’art. 297?
No. L’art. 297 sanziona solo il datore di lavoro (comma 1) e il datore di lavoro più i dirigenti (comma 2). Il preposto non è citato nel Titolo XI come soggetto sanzionabile specificamente per le violazioni ATEX. Tuttavia, il preposto risponde delle proprie violazioni ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008 (obblighi del preposto) e della disposizione generale dell’art. 56 D.Lgs. 81/2008.