- Le attrezzature già in uso o a disposizione dell’impresa prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi dell’allegato L, parte A (prescrizioni minime per i luoghi di lavoro ATEX).
- Le attrezzature messe a disposizione dopo il 30 giugno 2003 devono soddisfare sia la parte A (luoghi) sia la parte B (attrezzature ATEX certificate) dell’allegato L.
- I luoghi di lavoro con zone ATEX devono soddisfare le prescrizioni minime del Titolo XI indipendentemente dalla data di messa in servizio.
Art. 295 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Termini per l’adeguamento
In vigore dal 15/05/2008
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 295 Codice Civile: Adozione da parte del tutore
- Articolo 295 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria
- Articolo 295 Codice di Procedura Penale: Verbale di vane ricerche
- Articolo 295 Codice Penale: Attentato contro i Capi di Stati esteri
Le disposizioni transitorie ATEX: la distinzione tra «vecchie» e «nuove» attrezzature
L’art. 295 D.Lgs. 81/2008 contiene le disposizioni transitorie per l’adeguamento delle attrezzature alle norme ATEX. Il 30 giugno 2003 è la data spartiacque: si tratta della data di recepimento della direttiva 1999/92/CE nell’ordinamento italiano (avvenuto con il D.Lgs. 233/2003, poi confluito nel D.Lgs. 81/2008).
Le attrezzature già in uso o a disposizione prima del 30 giugno 2003, le cosiddette «attrezzature esistenti», devono soddisfare i requisiti dell’allegato L, parte A. La parte A dell’allegato L contiene le «prescrizioni minime per i luoghi di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive»: si tratta di requisiti di carattere organizzativo e procedurale (formazione dei lavoratori, procedure di lavoro sicure, manutenzione delle attrezzature, sistemi di allarme) che non implicano necessariamente la sostituzione fisica delle attrezzature.
Le attrezzature messe a disposizione dopo il 30 giugno 2003 devono soddisfare anche la parte B dell’allegato L, che richiede l’utilizzo di attrezzature certificate ATEX (marcatura CE ATEX) conformi alla direttiva 94/9/CE (oggi sostituita dalla 2014/34/UE). Questo requisito è molto più stringente: implica che le attrezzature nuove, motori elettrici, strumenti di controllo, luci, prese elettriche, installate nelle zone ATEX dopo il 30 giugno 2003 debbano essere progettate e prodotte specificamente per l’uso in atmosfere esplosive, con la marcatura CE ATEX che indica la categoria e il gruppo di gas o polvere per cui sono idonee.
Le implicazioni pratiche per la manutenzione e il rinnovo
La distinzione tra «vecchie» e «nuove» attrezzature ha implicazioni pratiche significative per la gestione della manutenzione negli impianti ATEX. Quando un’attrezzatura «esistente» (ante 2003) viene sostituita, la nuova attrezzatura installata deve rispettare i requisiti della parte B (certificazione ATEX), anche se va a sostituire un’attrezzatura che ne era priva. Questo crea un graduale processo di adeguamento del parco attrezzature: ogni sostituzione deve portare all’installazione di attrezzature certificate.
Alfa S.r.l. gestisce una raffineria con un impianto entrato in esercizio nel 1990. I motori elettrici installati nelle zone classificate erano conformi alle norme dell’epoca (EN 50014 e successive della serie) ma non certificati secondo la nuova direttiva ATEX. Finché sono mantenuti in efficienza e soddisfano i requisiti della parte A dell’allegato L, possono continuare a essere utilizzati. Quando un motore si guasta e deve essere sostituito, la nuova unità deve essere certificata ATEX per la zona classificata corrispondente (es. II 2G Exd per zona 1).
Domande frequenti
Un impianto del 1998 con attrezzature non certificate ATEX può continuare a operare dopo il 30 giugno 2003?
Sì, se le attrezzature soddisfano i requisiti della parte A dell’allegato L (prescrizioni minime per i luoghi di lavoro ATEX) e sono mantenute in efficienza. L’art. 295, comma 1 prevede una deroga per le attrezzature già in uso prima del 30 giugno 2003: non è richiesta la sostituzione immediata con attrezzature certificate ATEX (parte B), purché siano rispettati i requisiti minimi della parte A.
Cosa si intende per 'messa a disposizione dell’impresa per la prima voltà ai fini dell’art. 295?
Si intende il momento in cui l’attrezzatura è acquistata o altrimenti acquisita dall’impresa per essere utilizzata nel sito. Non rileva la data di produzione dell’attrezzatura, ma quella di acquisizione e prima messa in servizio nel sito. Un’attrezzatura prodotta nel 2001 ma acquistata e installata nel 2004 è soggetta ai requisiti della parte B (certificazione ATEX).