← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro elabora e aggiorna il «documento sulla protezione contro le esplosioni» (DPCE), che deve precisare: identificazione e valutazione dei rischi, misure adottate, classificazione delle zone, prescrizioni minime applicate, idoneità delle attrezzature e dispositivi di allarme.
  • Il documento deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro e aggiornato in caso di modifiche rilevanti ai luoghi, alle attrezzature o all’organizzazione del lavoro.
  • Il DPCE è parte integrante del DVR ex art. 17 SIC e può essere integrato con la valutazione del rischio, il documento di sicurezza e altri documenti analoghi previsti da normative specifiche.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 294 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Documento sulla protezione contro le esplosioni

In vigore dal 15/05/2008

1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: “documento sulla protezione contro le esplosioni”.

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L; e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1.

Il documento sulla protezione contro le esplosioni: il DVR specifico ATEX

L’art. 294 D.Lgs. 81/2008 impone la redazione del «documento sulla protezione contro le esplosioni» (DPCE), che è il documento di sicurezza specifico per il rischio ATEX, equivalente al DVR generale ma focalizzato sulle atmosfere esplosive. Il DPCE si distingue dal DVR generale per la sua specificità tecnica: mentre il DVR tratta tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, il DPCE si concentra esclusivamente sul rischio di esplosione e fornisce le informazioni tecniche necessarie per la gestione operativa del sito ATEX.

Il DPCE deve contenere almeno le informazioni elencate al comma 2: (a) la conferma che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati (rinvio ai risultati dell’art. 290 SIC); (b) le misure adottate per raggiungere gli obiettivi del Titolo XI; (c) la classificazione delle zone in conformità all’allegato XLIX (mappa delle zone ATEX); (d) i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime dell’allegato L; (e) la conferma che le attrezzature, i luoghi di lavoro e i dispositivi di allarme sono progettati, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo conto della sicurezza; (f) i provvedimenti adottati per l’impiego sicuro delle attrezzature di lavoro (rinvio al Titolo III).

La mappa delle zone ATEX: il documento più operativo del DPCE

L’elemento più concreto e operativamente utile del DPCE è la mappa delle zone classificate ATEX: una planimetria del sito che indica visivamente dove si trovano le zone 0, 1, 2 (per gas) e 20, 21, 22 (per polveri), i confini tra le zone, le aree sicure adiacenti e i punti di accesso. Questa mappa è lo strumento che guida il personale operativo, i manutentori e i lavoratori delle imprese appaltatrici nella scelta delle attrezzature idonee e nel rispetto delle procedure per zone classificate. La mappa deve essere aggiornata ogni volta che cambia la classificazione (es. a seguito di modifiche impiantistiche) e affissa nei punti di accesso alle zone ATEX.

Timing e aggiornamento del documento

Il comma 3 stabilisce che il DPCE deve essere compilato «prima dell’inizio del lavoro». Questo requisito, diverso da quello del DVR generale, che deve essere redatto «entro novanta giorni dall’inizio dell’attività» (art. 28, comma 3-bis D.Lgs. 81/2008), è giustificato dalla natura critica del rischio ATEX: prima di avviare qualsiasi attività in presenza di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve aver già identificato e classificato le zone e adottato le misure di protezione appropriate. Il DPCE deve poi essere aggiornato «qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti»: questo obbligo di aggiornamento dinamico riflette il fatto che il rischio ATEX può cambiare significativamente al variare dei processi produttivi, dei layout degli impianti o delle sostanze utilizzate.

Integrazione del DPCE con altri documenti

Il comma 4 precisa che il DPCE è parte integrante del DVR ex art. 17 SIC. Nella pratica dei siti ATEX complessi (raffinerie, impianti petrolchimici), il DPCE viene spesso integrato con il Documento di Sicurezza (DS) previsto dalla direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. I due documenti si completano: il DS si concentra sulla prevenzione degli incidenti rilevanti (incendi, esplosioni, rilasci tossici) a livello di sito, mentre il DPCE si concentra sulle misure di sicurezza per i lavoratori nelle zone classificate.

Domande frequenti

Un distributore di carburante deve redigere il DPCE?

Sì. Il distributore di carburante ha zone ATEX classificate (zona 1 intorno alle pistole di erogazione, zona 2 nelle immediate vicinanze). Il datore di lavoro deve redigere il DPCE prima dell’apertura dell’esercizio, con la classificazione delle zone, le misure adottate (pistole con valvola di sicurezza, assenza di fonti di accensione nelle zone classificate, segnaletica ATEX) e le procedure di emergenza.

Il DPCE va aggiornato ogni anno anche in assenza di modifiche?

La norma non prevede un aggiornamento annuale obbligatorio in assenza di modifiche. L’aggiornamento è richiesto solo in caso di modifiche rilevanti ai luoghi, alle attrezzature o all’organizzazione del lavoro. Tuttavia, è buona prassi verificare annualmente che il documento sia ancora aggiornato rispetto alla situazione reale del sito, documentando la verifica con una data e la firma del responsabile.

La mappa delle zone ATEX deve essere affissa fisicamente nel sito?

La norma non prescrive l’affissione fisica, ma la segnaletica ATEX agli accessi delle zone classificate è obbligatoria ex art. 293, comma 3 SIC. L’affissione della mappa in punti strategici del sito (ufficio del capo impianto, sala controllo, entrata del magazzino) è fortemente raccomandata per garantire che tutto il personale operativo e i manutentori abbiano accesso immediato alle informazioni sulla classificazione delle zone.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.