Autore: Andrea Marton

  • Art. 40 Reg. (UE) 2024/1689 – Norme armonizzate e prodotti della normazione

    Art. 40 Reg. (UE) 2024/1689 – Norme armonizzate e prodotti della normazione

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I sistemi di IA ad alto rischio o i modelli di IA per finalità generali che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n, 1025/2012 si presumono conformi ai requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, se del caso, agli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, del presente regolamento, nella misura in cui tali requisiti o obblighi sono contemplati da tali norme.

    2. In conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n, 1025/2012, la Commissione presenta senza indebito ritardo richieste di normazione riguardanti tutti i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo e, se del caso, richieste di normazione riguardanti gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, del presente regolamento. La richiesta di normazione chiede inoltre prodotti relativi a processi di comunicazione e documentazione intesi a migliorare le prestazioni dei sistemi di IA in termini di risorse, come la riduzione del consumo di energia e di altre risorse del sistema di IA ad alto rischio durante il suo ciclo di vita, e allo sviluppo efficiente sotto il profilo energetico dei modelli di IA per finalità generali. Nel preparare una richiesta di normazione, la Commissione consulta il consiglio per l'IA e i pertinenti portatori di interessi, compreso il forum consultivo. Nel presentare una richiesta di normazione alle organizzazioni europee di normazione, la Commissione specifica che le norme devono essere chiare, coerenti, anche con le norme elaborate nei vari settori per i prodotti disciplinati dalla vigente normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e volte a garantire che i sistemi di IA ad alto rischio o i modelli di IA per finalità generali immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione soddisfino i pertinenti requisiti od obblighi di cui al presente regolamento. La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di dimostrare che si adoperano al massimo per conseguire gli obiettivi di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n, 1025/2012.

    3. I partecipanti al processo di normazione cercano di promuovere gli investimenti e l'innovazione nell'IA, anche mediante una maggiore certezza del diritto, nonché la competitività e la crescita del mercato dell'Unione, di contribuire a rafforzare la cooperazione globale in materia di normazione e a tener conto delle norme internazionali esistenti nel settore dell'IA che sono coerenti con i valori, i diritti fondamentali e gli interessi dell'Unione, e di rafforzare la governance multipartecipativa garantendo una rappresentanza equilibrata degli interessi e l'effettiva partecipazione di tutti i portatori di interessi pertinenti conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) n, 1025/2012.

  • Art. 127 DPR 495/1992 – Segnali di preavviso

    Art. 127 DPR 495/1992 – Segnali di preavviso

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di preavviso si suddividono in due tipologie: a) preavvisi di intersezione; b) segnali di preselezione.

    2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma rettangolare e contengono lo schema dell'intersezione, realizzato mediante frecce che possono avere spessore differente secondo la geometria e l'importanza delle strade, con i nomi delle località raggiungibili attraverso i vari rami dell'intersezione (figg. II.233, II.234, II.235).

    3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare il nome di una sola località e comunque un numero limitato di nomi. Le frecce direzionali, inserite nel segnale di preavviso di intersezione, devono essere di estensione tale da consentire una corretta impaginazione delle iscrizioni.

    4. Più intersezioni non possono figurare sullo stesso preavviso salvo che non si trovino a meno di 250 m l'una dall'altra, o non sia possibile rispettare le distanze di cui all'articolo 126 (figg. II.236, II.237, II.238).

    5. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23, che fa parte integrante del presente regolamento, con le frecce opportunamente orientate.

    6. Le cornici sono di colore: a) nero su fondo giallo, bianco e arancio; b) bianco sugli altri colori di fondo.

    7. Sulle frecce contenute nei segnali di preavviso di intersezione possono rappresentarsi, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione posti nel ramo dell'intersezione dove vige il pericolo o la limitazione (figg. II.239 e II.240).

    8. Quando la carreggiata è suddivisa in due o più corsie nello stesso senso di marcia, ma con destinazione differente, per consentire la scelta preventiva della posizione sulla carreggiata in rapporto alle direzioni che i conducenti intendono prendere nella intersezione, in luogo del segnale di preavviso di intersezione deve essere usato il segnale di preselezione (figg. da II.241 a II.245).

    9. Nel segnale di preselezione sono riportate le strisce discon- tinue che evidenziano le corsie disponibili e le frecce che indicano le direzioni consentite per ciascuna corsia. Entro le corsie così rappresentate, corrispondenti a quelle tracciate sulla carreggiata di approccio all'intersezione, sono riportate le destinazioni con gli stessi criteri e colori utilizzati per i cartelli di preavviso di intersezione. Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia.

    10. Nel segnale di preselezione in corrispondenza di ogni corsia, la freccia sarà inserita nella parte inferiore ed una volta sola. La grandezza delle frecce deve essere proporzionata a quella del cartello e la loro altezza deve essere compresa tra 1/3 e 1/4 di quella del cartello (figg. II.246 e II.247).

    11. I colori di fondo e quelli delle cornici, le iscrizioni e le frecce dei segnali di preselezione sono gli stessi dei segnali di preavviso di intersezione di cui al comma 6 ed all'articolo 78, comma

    2. 12. Le frecce da impiegare sui segnali di preselezione sono del tipo di cui alla tabella II.24 che fa parte integrante del presente regolamento. Sono previsti quattro tipi base di freccia: a) verticale diretta verso l'alto; b) curvilinea diretta a destra o a sinistra; c) diretta verso l'alto e a destra o a sinistra; d) diretta a destra e a sinistra.

    13. Sui segnali di preavviso di intersezione e di preselezione possono essere inseriti simboli. Qualora vengano indicate strade, autostrade, o itinerari internazionali, tali segnali devono essere accompagnati dal simbolo di identificazione.

    14. Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono date dall'applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 e II.21 in attuazione dell'articolo 80, comma

    7. 15. I segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada in cui sono installati.

    16. Con circolari del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono esemplificate le soluzioni segnaletiche di dettaglio per le aree di svincolo, di servizio o di parcheggio, per le stazioni autostradali, per l'avvio alle autostrade, nonché per particolari soluzioni segnaletiche anche relative ad altre strade.

  • Art. 49 Reg. (UE) 2023/1114 – Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica

    Art. 49 Reg. (UE) 2023/1114 – Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. In deroga all’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE, agli emittenti di token di moneta elettronica, relativamente all’emissione e alla rimborsabilità dei token di moneta elettronica, si applicano solo gli obblighi stabiliti nel presente articolo.

    2. I possessori di token di moneta elettronica sono titolari di un credito nei confronti degli emittenti di tali token di moneta elettronica.

    3. Gli emittenti di token di moneta elettronica emettono token di moneta elettronica al valore nominale e dietro ricevimento di fondi.

    4. Su richiesta di un possessore di un token di moneta elettronica, l’emittente di tale token di moneta elettronica lo rimborsa, in qualsiasi momento e al valore nominale, pagando in fondi diversi dalla moneta elettronica il valore monetario del token di moneta elettronica detenuto al possessore del token di moneta elettronica.

    5. Gli emittenti di token di moneta elettronica indicano in modo visibile le condizioni di rimborso nel White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, lettera d).

    6. Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token di moneta elettronica non è soggetto a commissioni.

  • Contratto di espansione e staff leasing: quando si usano

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Il contratto di espansione consente alle grandi imprese in fase di transizione tecnologica di uscire con esodo incentivato i lavoratori anziani e contestualmente assumere giovani: richiede un accordo sindacale e la soglia di organico varia nel tempo per legge. Lo staff leasing è invece la somministrazione a tempo indeterminato: l’agenzia per il lavoro assume stabilmente il lavoratore e lo mette a disposizione di un’impresa utilizzatrice, senza limiti di durata della missione.

    Riferimento normativo

    Art. 41 D.Lgs. 148/2015 (contratto di espansione); Artt. 31-40 D.Lgs. 81/2015 (staff leasing)

    Tabella riepilogativa

    Contratto di espansione vs Staff leasing: confronto
    Aspetto Contratto di espansione Staff leasing
    Base normativa Art. 41 D.Lgs. 148/2015 e ss. modifiche Artt. 31-40 D.Lgs. 81/2015
    Soglia occupazionale Dipende dalle modifiche legislative in vigore al momento dell’accordo; verificare la normativa aggiornata Nessuna soglia legale per l’agenzia; limiti quantitativi fissati da CCNL per l’utilizzatrice
    Chi è il datore L’impresa stessa (per i lavoratori in esodo e i nuovi assunti) L’agenzia per il lavoro (APL)
    Durata Fino a 5 anni; con accordo sindacale Indeterminata per il lavoratore; la missione può cessare su comunicazione dell’utilizzatrice
    Scopo principale Ricambio generazionale + transizione tecnologica/organizzativa Flessibilità strutturale senza limiti di durata della missione
    Incentivo/tutela speciale Scivolo pensionistico fino a 5 anni (INPS + eventuale integrazione datoriale) Lavoratore a tempo indeterminato con stabilità; parità di trattamento con l’utilizzatrice

    Come funziona il contratto di espansione

    Il contratto di espansione è uno strumento di politica attiva del lavoro riservato alle imprese in percorso di transizione tecnologica, organizzativa o di reindustrializzazione. Prevede due componenti: l’esodo incentivato dei lavoratori prossimi alla pensione (con uno «scivolo» fino a 5 anni, coperto da prestazione INPS e integrazione a carico del datore) e le assunzioni compensative di nuovi lavoratori. Richiede un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la soglia di organico minima è soggetta a variazioni legislative: verificare la normativa vigente al momento dell’accordo.

    Lo staff leasing: somministrazione a tempo indeterminato

    Lo staff leasing è la forma di somministrazione in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia (APL) e messo continuativamente a disposizione dell’utilizzatrice, senza il limite di durata previsto per la somministrazione a termine. La missione presso l’utilizzatrice può cessare con un preavviso concordato, ma il lavoratore rimane dipendente dell’APL, che deve ricollocarlo o corrispondergli la retribuzione durante la disponibilità.

    Diritti del lavoratore in staff leasing

    Il lavoratore in staff leasing ha diritto alla parità di trattamento economico e normativo con i dipendenti dell’utilizzatrice a parità di mansione. Ha stabilità del rapporto con l’APL (non può essere licenziato per semplice fine missione) e matura TFR, contributi, ferie e tutti gli istituti contrattuali come un dipendente ordinario. L’APL è il suo datore formale; l’utilizzatrice risponde in solido per retribuzione e contributi.

    Casi pratici

    Tizio – operaio 62enne in azienda con contratto di espansione

    Tizio ha 62 anni, mancano 4 anni alla pensione. L’azienda sottoscrive un contratto di espansione con il sindacato: Tizio aderisce all’esodo volontario e riceve uno scivolo pensionistico con prestazione INPS per 4 anni, integrata dall’azienda. Al suo posto viene assunto un giovane.

    Caia – informatica in staff leasing presso una banca

    Caia è assunta a tempo indeterminato da un’agenzia per il lavoro e in missione stabile presso una banca. La banca decide di interrompere la missione: Caia non perde il lavoro, rimane dipendente dell’APL che la ricollocherà presso un’altra azienda, corrispondendole la retribuzione nel frattempo.

    Sempronio – confronto retributivo con i colleghi diretti

    Sempronio è in staff leasing in un’azienda manifatturiera. I colleghi assunti direttamente con la stessa mansione hanno un premio di produzione che lui non riceve. In virtù del principio di parità di trattamento, Sempronio può chiedere all’agenzia di adeguare la sua retribuzione a quella dei colleghi comparabili.

    Domande frequenti

    Quanti dipendenti deve avere un'azienda per usare il contratto di espansione?

    La soglia minima di organico è soggetta a modifiche legislative frequenti: occorre verificare la normativa vigente al momento della stipula dell’accordo sindacale. Consultare l’Ispettorato del lavoro o un consulente del lavoro per conoscere i requisiti aggiornati.

    Il lavoratore in staff leasing può essere licenziato?

    Non per semplice fine della missione: il suo contratto con l’agenzia è a tempo indeterminato e può cessare solo per giusta causa, giustificato motivo o altri casi previsti dalla legge e dal CCNL delle agenzie.

    Qual è la differenza tra staff leasing e somministrazione a termine?

    Nella somministrazione a termine il contratto dell’APL con il lavoratore ha una scadenza legata alla missione. Nello staff leasing il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’APL e non c’è limite di durata della missione.

    Lo scivolo pensionistico del contratto di espansione è pagato solo dall'azienda?

    No. La prestazione è erogata dall’INPS (a carico del fondo sociale per l’occupazione), con eventuale integrazione a carico dell’impresa per raggiungere la soglia concordata nell’accordo sindacale.

    Lo staff leasing ha limiti quantitativi?

    I limiti quantitativi per lo staff leasing non sono fissati dalla legge in misura uniforme: sono stabiliti dai contratti collettivi applicati all’utilizzatrice. In mancanza di previsione, si applicano le regole generali della somministrazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 560 Codice della Navigazione – Nave esercitata da armatore non proprietario

    Art. 560 Codice della Navigazione – Nave esercitata da armatore non proprietario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di ciò a conoscenza. Sezione III Dei privilegi sulle cose caricate

  • Art. 10 DPR 487/1994

    Art. 10 DPR 487/1994

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    Articolo abrogato.

  • Comma 158 LB 2026: rinnovo Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

    Comma 158 LB 2026: rinnovo Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

    Comma 158 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Il comma 158 riscrive il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 48/2023, conv. L. 85/2023: il Supporto Formazione e Lavoro è erogato per 18 mesi continuativi rinnovabili per periodi di 12 mesi, con prima mensilità di rinnovo al 50%.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    158. All’ articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo».

  • Art. 142 DPR 495/1992 – Strisce di raccordo

    Art. 142 DPR 495/1992 – Strisce di raccordo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie.

    2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2% per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui ciò risultasse impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. II.429).

    3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate mediante zebratura.

    4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole posti entro la carreggiata devono essere realizzate come indicato in figura II.430.

  • Art. 115 TUIR: Opzione per la trasparenza fiscale

    Art. 115 TUIR: Opzione per la trasparenza fiscale

    Art. 115 TUIR – Opzione per la trasparenza fiscale

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e’ imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell’ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L’esercizio dell’opzione non e’ consentito nel caso in cui:

    a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle societa’;

    b) la societa’ partecipata eserciti l’opzione di cui agli articoli 117 e 130.

    2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l’esercizio dell’opzione e’ consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

    3. L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle societa’ partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ partecipata. Le ritenute operate a titolo d’acconto sui redditi di tale societa’, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa’ partecipata relative a periodi in cui e’ efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa’ partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa’ partecipate.

    4. L’opzione e’ irrevocabile per tre esercizi sociali della societa’ partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa’ e comunicata all’Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio (1).

    5. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa’ partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all’articolo 47, comma 5. Ai fini dell’applicazione del presente comma, durante i periodi di validita’ dell’opzione, salva una diversa esplicita volonta’ assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.

    6. Nel caso vengano meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della societa’ partecipata. Gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa’ partecipata mediante l’ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.

    7. Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione, si applica quanto previsto dall’articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell’opzione sia per la societa’ partecipata, sia per i soci.

    8. La societa’ partecipata e’ solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito.

    9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all’articolo 129.

    10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa’ partecipata secondo le modalita’ previste dall’articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.

    12. Per le partecipazioni in societa’ indicate nel comma 1 il relativo costo e’ aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e’ altresi’ diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.”

    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. b) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

  • Art. 137 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali orizzontali

    Art. 137 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali orizzontali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.

    2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.

    3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.

    4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti: a) bianco, b) giallo, c) azzurro, d) giallo alternato con il nero. Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.

    6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.

    7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.

    8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.

  • Art. 22 L. 218/1995 – Scomparsa, assenza e morte presunta

    Art. 22 L. 218/1995 – Scomparsa, assenza e morte presunta

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

    2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1: a) se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana; b) se l’ultima residenza della persona era in Italia; c) se l’accertamento della scomparsa, dell’assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede scatti di anzianita che maturano ogni tre anni di servizio continuativo, per un numero massimo definito dal contratto. La tredicesima mensilita e garantita per contratto ed erogatata entro il 20 dicembre. La quattordicesima non e prevista in via generale dal contratto nazionale ma puo essere introdotta da accordi territoriali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianita – CCNL Acconciatura ed Estetica (importi indicativi per livello)
    Livello Importo indicativo per scatto (mensile lordo) Numero massimo scatti
    4° livello super ~25 – 30 € 5
    3° livello ~20 – 25 € 5
    2° livello ~15 – 20 € 5
    1° livello ~12 – 15 € 5

    Gli importi sono indicativi e devono essere verificati sulle tabelle del CCNL vigente. Gli scatti si calcolano e maturano sulla data di assunzione, non sul 1° gennaio.

    Gli scatti di anzianita: maturazione e calcolo

    Gli scatti di anzianita sono aumenti periodici della retribuzione che riconoscono la fedelta del lavoratore all’impresa. Nel CCNL Acconciatura ed Estetica maturano ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 5 scatti.

    La data di maturazione di ogni scatto coincide con l’anniversario dell’assunzione (non con il 1° gennaio dell’anno). L’importo varia per livello: indicativamente da 12 a 30 euro lordi mensili per scatto. Gli scatti si sommano tra loro e all’importo complessivo si calcola la tredicesima e il TFR.

    Scatti e cambio di livello

    Quando il lavoratore cambia livello (promozione), gli scatti di anzianita gia maturati vengono riparametrati al nuovo livello: si conta il numero di scatti maturati, ma con i valori tabellari del livello superiore. Non si perde anzianita, ma il valore monetario degli scatti aumenta con il livello.

    In caso di cambio datore di lavoro (nuovo rapporto di lavoro, anche all’interno dello stesso gruppo), l’anzianita per gli scatti riparte da zero: gli scatti maturati con il precedente datore sono stati retribuiti nel corso del rapporto e non si trasferiscono.

    Tredicesima mensilita: calcolo e scadenza

    La tredicesima mensilita e garantita dal CCNL Acconciatura ed Estetica ed e erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. L’importo e pari a una mensilita di retribuzione globale di fatto, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianita e altre voci fisse mensili.

    Per i lavoratori che non hanno lavorato l’intero anno (assunti o cessati nel corso dell’anno, periodi di assenza non retribuita) la tredicesima e calcolata pro quota: si divide il totale per 12 e si moltiplica per i mesi interi lavorati (la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero).

    Quattordicesima: accordi territoriali e aziendali

    A differenza di altri CCNL (come il CCNL Commercio Confcommercio che prevede la quattordicesima a luglio), il CCNL Acconciatura ed Estetica non prevede in via generale una quattordicesima mensilita come istituto contrattuale nazionale.

    Tuttavia, accordi territoriali o aziendali possono introdurre una mensilita aggiuntiva estiva (solitamente a luglio) o un premio una tantum equivalente. E necessario verificare gli accordi applicabili nella propria regione o provincia, poiche la contrattazione di secondo livello nel comparto artigiano e frammentata.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo degli scatti dopo 6 anni
    Tizio e acconciatore al 3° livello da 6 anni nello stesso salone. Ha maturato 2 scatti di anzianita (uno al 3° anno, uno al 6°). Con un importo indicativo di 22 euro per scatto, percepisce 44 euro aggiuntivi lordi mensili rispetto al minimo tabellare. Questi 44 euro rientrano nel calcolo della tredicesima e del TFR.
    Caia – Tredicesima proporzionale per assunzione a luglio
    Caia e stata assunta il 1° luglio. A dicembre ha lavorato 6 mesi interi. La tredicesima e calcolata come segue: retribuzione mensile × 6/12 = meta della tredicesima piena. Se la retribuzione mensile (minimo + scatti) e 1.480 euro, la tredicesima sara 740 euro lordi.
    Sempronio – Inquadramento al 4° livello e rivalutazione scatti
    Sempronio era al 3° livello con 3 scatti maturati (importo: 3 × 22 = 66 euro). Viene promosso al 4° livello super. I suoi 3 scatti vengono riparametrati al valore del 4° livello super (ad es. 28 euro per scatto): Sempronio percepi ora 3 × 28 = 84 euro mensili di anzianita, piu il maggiore minimo tabellare del 4° livello.

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura uno scatto di anzianita?
    Ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di 5 scatti. La prima maturazione avviene al 3° anniversario dell’assunzione.
    Gli scatti si perdono cambiando datore?
    Si. L’anzianita per gli scatti e legata al singolo rapporto di lavoro. Cambiando datore il conteggio riparte da zero. Gli scatti maturati con il precedente datore non si trasferiscono.
    Quando viene erogata la tredicesima?
    Entro il 20 dicembre di ogni anno. Per chi ha lavorato meno di un anno intero, e calcolata pro quota (un dodicesimo per ogni mese lavorato).
    Il CCNL Estetica prevede la quattordicesima?
    Non in via generale come istituto contrattuale nazionale. Accordi territoriali o aziendali possono prevederla. Verificare l’accordo applicabile nella propria regione.
    Gli scatti rientrano nel calcolo del TFR?
    Si. Gli scatti di anzianita sono voci retributive continuative e rientrano nella retribuzione utile al calcolo del TFR (art. 2120 c.c.).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.