Autore: Andrea Marton

  • Comma 590 LB26: stato di emergenza sisma 2016 prorogato al 31/12/2026

    Comma 590 LB26: stato di emergenza sisma 2016 prorogato al 31/12/2026

    Comma 590 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’ articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026».

  • Art. 209 TUF – Società di revisione

    Art. 209 TUF – Società di revisione

    Art. 209 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Società di revisione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo

    161. 2. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall’ articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132 , è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell’amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell’ articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Nota all’art. 209: – Il testo dell’ art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all’ art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216 , concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), come modificato dall’ art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 , è il seguente: “Art. 8 (Albo speciale delle società di revisione). –

    1. La commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all’esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

    2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell’albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all’organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile , maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile , maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile , azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

    3. Per l’iscrizione nell’albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività sociale.

    4. Le società costituite all’estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell’albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e

    9. 5. Le società costituite all’estero iscritte nell’albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

    6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell’organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

    7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall’albo”. – Il testo dell’ art. 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) è il seguente: “Art. 13 (Salvezza dei diritti acquisiti). –

    1. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell’ art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , coloro che alla data del 20 aprile 1995: a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell’art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 , è ridotto a cinque anni; b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno; c) hanno superato l’esame già previsto dall’art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 ; d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall’ art. 8, terzo comma, lettera c), del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 , nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “. – Il testo dell’ art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’ art. 4 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664 , dall’ art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , e dall’ art. 8 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , è il seguente: “Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). – Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al 2 comma dell’art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ; c) se l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell’art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art.

    32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) (soppressa); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più scritture contabili prescritte dall’art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 14 del presente decreto. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e

    19. Il reddito d’impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell’art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

  • Art. 621 Codice della Navigazione – Domanda di limitazione

    Art. 621 Codice della Navigazione – Domanda di limitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo. Il ricorso deve indicare il nome, la paternità, la nazionalità e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di individuazione della nave, l'ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono. Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale o della pretura:

    a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se la domanda è proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo, nonché, in entrambi i casi, del valore della nave all'inizio del viaggio;

    b) elenco dei proventi lordi del viaggio;

    c) copia dell'inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento;

    d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;

    e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave. Su istanza dell'armatore, il presidente del tribunale può disporre che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma può essere prorogato fino a otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la presentazione in cancelleria delle domande dei creditori.

  • Art. 159 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari normali

    Art. 159 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari normali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (fig. II.449).

    2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorpo- rate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al centro e luce verde a destra (fig. II.232).

    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) luce verde, b) luce gialla, c) luce rossa.

    4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di una delle due luci. 5. Se la manovra di svolta a destra è consentita con continuità, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.

  • Art. 16 L. 218/1995 – Ordine pubblico

    Art. 16 L. 218/1995 – Ordine pubblico

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

    2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 130 DPR 495/1992 – Segnale di itinerario

    Art. 130 DPR 495/1992 – Segnale di itinerario

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del SEGNALE DI ITINERARIO (fig. II.272).

    2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.

    3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.

  • Come avviare una vertenza di lavoro: la procedura step by step

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Prima di ricorrere al giudice è obbligatorio tentare la conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (o in sede sindacale). Il tentativo si avvia con un’istanza scritta che descrive il credito o la violazione. Se fallisce entro 60 giorni si può agire in giudizio.

    Riferimento normativo

    Art. 410, Codice di Procedura Civile

    Tabella riepilogativa

    Fasi della vertenza di lavoro: dalla diffida al giudice
    Fase Dove Termine indicativo
    1. Raccolta documentazione Lavoratore + sindacato/avvocato Prima dell’azione
    2. Diffida scritto al datore Lettera raccomandata o PEC Interrompe la prescrizione
    3. Tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.) ITL o sede sindacale Max 60 giorni per convocare; procedura non obbligatoria salvo materie specifiche
    4. Ricorso al Tribunale del Lavoro Tribunale competente per sede Se conciliazione fallisce o non obbligatoria
    5. Decreto ingiuntivo (per crediti certi) Tribunale del Lavoro Procedura rapida per crediti documentati

    La diffida preventiva al datore

    Il primo atto della vertenza è quasi sempre una lettera di diffida inviata al datore per raccomandata A/R o PEC, in cui si descrivono i crediti o le violazioni e si chiede l’adempimento entro un termine (di norma 15 giorni). La diffida ha un duplice effetto: interrompe la prescrizione e documenta la volontà di agire. È consigliabile predisporla con l’assistenza di un sindacato, un patronato o un avvocato giuslavorista.

    Il tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.)

    Prima di adire il giudice le parti possono – e in alcuni casi devono – tentare la conciliazione. Per le controversie individuali di lavoro l’art. 410 c.p.c. prevede la possibilità di presentare istanza di conciliazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) della provincia in cui si svolge il lavoro. La commissione convoca le parti entro 60 giorni; se il tentativo non riesce o il datore non si presenta, si può procedere giudizialmente. Per alcune materie (ad esempio le controversie sui contratti a termine) il tentativo è obbligatorio.

    Il ricorso al Tribunale del Lavoro

    Le controversie di lavoro sono trattate con il rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.), caratterizzato da celerità: il giudice fissa l’udienza entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Per i crediti certi, liquidi ed esigibili risultanti da documenti (buste paga, CCNL) è possibile ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, molto più rapido del giudizio ordinario. La competenza è del Tribunale della sede di lavoro o del domicilio del lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – straordinari non pagati: dalla diffida al decreto ingiuntivo

    Tizio ha 18 mesi di straordinari documentati in busta paga ma non pagati. Invia diffida raccomandata: il datore non risponde. Tizio chiede un decreto ingiuntivo al Tribunale del Lavoro, allegando le buste paga. Il decreto viene emesso in poche settimane ed è provvisoriamente esecutivo.

    Caia – tentativo di conciliazione ITL

    Caia rivendica differenze retributive e vuole evitare il giudizio. Presenta istanza all’ITL ex art. 410 c.p.c. Le parti vengono convocate dopo 45 giorni. In sede di conciliazione raggiungono un accordo con il pagamento del 70% del credito a saldo e stralcio: il verbale ha efficacia di titolo esecutivo.

    Sempronio – impugnazione del licenziamento

    Sempronio viene licenziato oralmente. Deve impugnare entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto (raccomandata o PEC), e poi depositare ricorso al Tribunale entro 180 giorni dall’impugnazione. Non rispettare questi termini causa la decadenza dall’azione.

    Domande frequenti

    È obbligatorio tentare la conciliazione prima di andare in giudizio?

    In generale no, tranne per alcune materie specifiche. L’art. 410 c.p.c. prevede la facoltà di tentare la conciliazione all’ITL; alcuni contratti collettivi e norme speciali la rendono obbligatoria in determinate controversie.

    Dove si deposita il ricorso al Tribunale del Lavoro?

    Il ricorso si deposita presso il Tribunale del Lavoro competente per la sede in cui si svolge o si svolgeva il lavoro, oppure, in alternativa, per il domicilio del lavoratore.

    Quanto costa avviare una vertenza?

    Il rito del lavoro beneficia di contributo unificato ridotto. In molti casi i patronati sindacali assistono gratuitamente i lavoratori iscritti. L’avvocato può essere necessario per cause complesse; verificare se si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato (reddito ISEE ≤ soglia di legge).

    Che cos'è il decreto ingiuntivo del lavoro?

    È un provvedimento emesso dal giudice del lavoro su richiesta del lavoratore quando il credito è certo, liquido ed esigibile e risulta da documenti (buste paga, CCNL). È provvisoriamente esecutivo e consente di procedere subito all’esecuzione forzata se il datore non paga entro 40 giorni.

    Entro quanto devo impugnare il licenziamento?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto stragiudiziale (raccomandata o PEC). Poi, entro 180 giorni dall’impugnazione, occorre depositare il ricorso al Tribunale. Il mancato rispetto di questi termini causa la decadenza.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 823 LB26: Premio Mattei, Premio Olivetti e MAXXI Med a Mes

    Comma 823 LB26: Premio Mattei, Premio Olivetti e MAXXI Med a Mes

    Comma 823 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono attesi decreti attuativi del Ministro della cultura per definire criteri di accesso, modalità di selezione dei progetti e meccanismi di rendicontazione per il Premio Mattei, il Premio Olivetti e l'assegnazione del contributo MAXXI Med. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16 , nell’ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura: a) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Mattei per la cooperazione culturale» con l’obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo globale; b) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Olivetti per l’accessibilità culturale» con l’obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica; c) è assegnato alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma un contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall’anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato «MAXXI Med», da realizzare nella città di Messina.

  • Art. 545 Codice della Navigazione – Oggetto dell’abbandono

    Art. 545 Codice della Navigazione – Oggetto dell’abbandono

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi. Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono è limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.

  • Comma 412 LB 2026: copertura dei 20 milioni Agenas per la telemedicina

    Comma 412 LB 2026: copertura dei 20 milioni Agenas per la telemedicina

    Comma 412 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Comma 362 LB26: assunzioni di personale sanitario a tempo indeterminato nel 2026

    Comma 362 LB26: assunzioni di personale sanitario a tempo indeterminato nel 2026

    Comma 362 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    362. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell’anno 2026 è autorizzata, nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l’anno 2026, l’assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Art. 128 DPR 495/1992 – Segnali di direzione

    Art. 128 DPR 495/1992 – Segnali di direzione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.13/a e II.13/b (fig. II.248).

    2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.14/a e II.14/b (fig. II.249). Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.

    3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso il basso (figg. II.250, II.251 e II.252).

    4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali.

    5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249). L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.

    6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa.

    7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, comma

    6. 8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un "gruppo segnaletico unitario" (figg. II.253, e II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri: a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi; b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni di- verse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm; c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo; d) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale; e) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra"; f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo: 1) bianco 2) verde 3) blu 4) marrone 5) nero; g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi; h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione; i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.

    9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto il gruppo. Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria, devono essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.