Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 130 DPR 495/1992 – Segnale di itinerario
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del SEGNALE DI ITINERARIO (fig. II.272).
2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.
3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e contesto del segnale di itinerario
L'art. 130 del DPR 495/1992 disciplina il segnale di itinerario (fig. II.272 del regolamento), uno strumento della segnaletica di indicazione destinato a guidare gli utenti di autostrade e strade extraurbane principali verso destinazioni secondarie non direttamente servite dall'infrastruttura principale. Si tratta di un segnale a carattere orientativo e informativo, distinto dai cartelli di preavviso di uscita e dai pannelli di conferma: il suo obiettivo specifico è segnalare le possibilità di raggiungere altri luoghi attraverso la viabilità ordinaria accessibile dall'uscita, riducendo così l'incertezza dei conducenti e favorendo una più efficiente distribuzione del traffico sulla rete secondaria.
La norma si inserisce nel quadro complessivo della segnaletica di indicazione disciplinata dagli artt. 77 e seguenti del DPR 495/1992, che regolamentano i segnali deputati a orientare e informare l'utente piuttosto che a prescrivere comportamenti specifici.
Ambito di applicazione: autostrade e strade extraurbane principali
Il segnale di itinerario è consentito esclusivamente sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (categoria B del Codice della Strada), non su strade di rango inferiore. La limitazione è coerente con la funzione del segnale: su infrastrutture ad alto scorrimento, dove le uscite sono distanziate di diversi chilometri e la velocità di percorrenza è elevata, è necessario fornire per tempo informazioni sulla raggiungibilità di destinazioni lontane dalla sede principale, così che il conducente possa decidere con anticipo se uscire o proseguire.
Sulle strade extraurbane secondarie e sulla viabilità locale, la rete è sufficientemente capillare da non richiedere questo tipo di segnalazione anticipatoria: i segnali di direzione ordinari sono sufficienti.
Posizionamento e contenuto del segnale
Il segnale va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria. Il posizionamento anticipato rispetto all'uscita è essenziale: su un'autostrada percorsa a 130 km/h il conducente necessita di una distanza adeguata per decodificare il messaggio, valutare se l'uscita è quella desiderata e spostarsi eventualmente verso la corsia di decelerazione senza manovre affrettate.
La norma pone un limite esplicito al contenuto: il segnale non può contenere più di cinque righe di iscrizioni. Questa limitazione risponde a una precisa esigenza di sicurezza stradale: un pannello eccessivamente fitto di informazioni rallenta la lettura, distrae il conducente e aumenta il rischio di incidente. Cinque righe rappresentano il massimo compatibile con una lettura rapida a distanza adeguata.
I codici cromatici degli inserti (rinvio all'art. 78)
L'art. 130, comma 3, prescrive che le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche siano inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico stabilito dall'art. 78 del regolamento. L'art. 78 definisce il sistema cromatico della segnaletica di indicazione: il verde per le autostrade, il blu per le strade extraurbane principali, il bianco per le strade ordinarie, il marrone per le destinazioni di interesse turistico e culturale, il giallo-ocra per particolari percorsi.
La funzione di questi inserti colorati è duplice: garantire la coerenza visiva del sistema di segnaletica lungo tutta la rete, e consentire all'utente di identificare rapidamente la categoria della destinazione indicata (una città, un sito turistico, un'area naturale) senza dover leggere l'intero testo. Il codice cromatico funziona come un pre-segnale visivo, decodificabile anche prima di leggere le iscrizioni.
Implicazioni pratiche per gli enti proprietari
Gli enti proprietari delle autostrade (Autostrade per l'Italia e le altre concessionarie) e delle strade extraurbane principali (prevalentemente ANAS) sono responsabili dell'installazione corretta dei segnali di itinerario. La scelta delle destinazioni da indicare deve rispondere a criteri di effettiva utilità per l'utente: è preferibile segnalare le destinazioni più ricercate o più difficili da raggiungere senza indicazioni, piuttosto che creare un eccesso di pannelli che saturerebbe la capacità informativa del conducente. La presenza di segnali di itinerario è facoltativa («si può fare uso»), non obbligatoria: la scelta spetta all'ente proprietario nella progettazione del piano di segnaletica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il segnale di itinerario può essere usato su una strada statale ordinaria?
No. L'art. 130 del DPR 495/1992 limita il segnale di itinerario alle autostrade e alle strade extraurbane principali (categoria B del CdS). Su strade di rango inferiore si utilizzano altri segnali di indicazione.
Quante iscrizioni può contenere un segnale di itinerario?
Non più di cinque righe di iscrizioni, per garantire la leggibilità durante la guida ad alta velocità (art. 130, comma 3).
Cosa indicano i colori degli inserti sul segnale di itinerario?
I colori seguono i codici cromatici dell'art. 78 del regolamento: verde per le autostrade, blu per le extraurbane principali, bianco per le strade ordinarie, marrone per destinazioni turistiche e culturali.
L'installazione del segnale di itinerario è obbligatoria?
No, è facoltativa. La norma usa il verbo 'si può fare uso', lasciando all'ente proprietario la decisione sulla sua installazione in funzione delle esigenze informative degli utenti.
Un Comune può richiedere di essere inserito in un segnale di itinerario autostradale?
Il Comune può presentare istanza all'ente proprietario (es. ANAS o il gestore autostradale), che valuterà la richiesta nell'ambito della pianificazione complessiva della segnaletica. La decisione finale spetta all'ente proprietario.