Autore: Andrea Marton

  • Art. 201 TUF – Agenti di cambio

    Art. 201 TUF – Agenti di cambio

    Art. 201 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Agenti di cambio

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall’ articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402 , a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

    2. Gli agenti di cambio sono iscritti all’Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall’Ordine medesimo, avuto riguardo all’iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e

    6. L’Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

    3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402 . Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell’entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515 , sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

    4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

    5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma

    11. 6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

    7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell’articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l’offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati ((nell’Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4) )) , nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge. ((73))

    8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile ; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo

    161. 9. Il mancato esercizio del servizio di ((esecuzione di ordini per conto dei clienti)) per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell’economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. ((73))

    10. Per l’esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall’articolo

    59. Il coordinamento dell’operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell’agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall’articolo 59, comma

    3. 11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario. ((12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31; 32; 167; 187-quinquiesdecies; 190; 190.4; 193-sexies; 194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis.)) ((73))

    13. È vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.

    14. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell’agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall’esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo ((7-sexies)) . ((73))

    15. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione dell’agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell’agente di cambio.

    16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell’economia e delle finanze nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all’attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L’indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell’agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell’agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

    17. La cancellazione dell’agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l’insolvenza dichiarata ai sensi dell’articolo

    72. 18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l’articolo 190.

  • Comma 572 LB 2026: spese personale ricostruzione sisma 2016

    Comma 572 LB 2026: spese personale ricostruzione sisma 2016

    Comma 572 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Autorizza la spesa di 470.000 euro per l’anno 2026 a copertura delle spese di personale di cui all’art. 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia 2016).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    572. Per le spese di personale di cui all’ articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l’anno 2026.

  • Art. 24 L. 218/1995 – Diritti della personalità

    Art. 24 L. 218/1995 – Diritti della personalità

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

    2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 574 Codice della Navigazione – Grado dell’ipoteca

    Art. 574 Codice della Navigazione – Grado dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante.

  • Art. 205 TUF – Quotazioni di prezzi

    Art. 205 TUF – Quotazioni di prezzi

    Art. 205 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Quotazioni di prezzi

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II. ))

  • Art. 251 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 251 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 251 L. Fall. – Domande tardive e istanze di revocazione

    Domande tardive e istanze di revocazione

  • Art. 555 Codice della Navigazione – Concorso di privilegi relativi a più viaggi

    Art. 555 Codice della Navigazione – Concorso di privilegi relativi a più viaggi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti. Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di lavoro comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'ultimo viaggio.

  • Art. 293 SIC – Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

    Art. 293 SIC – Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

    Art. 293 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

    2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’allegato L.

    3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato LI ((e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto)) .

  • Art. 105 Bis TUIR: Versamenti integrativi

    Art. 105 Bis TUIR: Versamenti integrativi

    Art. 105 Bis TUIR – Versamenti integrativi

    In vigore dal 20/01/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 467 Articolo 2

    Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 3, del DLG 18/12/97, n. 467.

    “1. Ferma rimanendo la disposizione dell’articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 14 le societa’ e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 possono incrementare l’ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione e’ stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 105, comma 6, nonche’ quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

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  • Art. 585 Codice della Navigazione – Dei giudici di primo grado

    Art. 585 Codice della Navigazione – Dei giudici di primo grado

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado:

    a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;

    b) dai tribunali. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

  • Art. 306 SIC – Disposizioni finali

    Art. 306 SIC – Disposizioni finali

    Art. 306 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni finali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 , costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

    2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. (3)

    3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE , e successive modificazioni; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile

    2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 201 entra in vigore il 6 luglio

    2010. Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio

    2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio

    2011. 4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale. ((4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

  • Art. 152 DPR 495/1992 – Altri segnali orizzontali

    Art. 152 DPR 495/1992 – Altri segnali orizzontali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall'articolo

    35. 2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza.

    3. Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono essere indicati con segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada (fig. II.448). 4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo. 5. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono regolati dall'articolo 154.