Autore: Andrea Marton

  • Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede

    Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede

    Art. 129 c.c. Diritti dei coniugi in buona fede

    In vigore

    Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155.

  • Comma 160 LB 2026: copertura finanziaria SFL e Assegno di Inclusione

    Comma 160 LB 2026: copertura finanziaria SFL e Assegno di Inclusione

    Comma 160 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Il comma 160 quantifica la copertura finanziaria delle modifiche al Supporto Formazione e Lavoro (cc. 158-159), incrementando l’autorizzazione di spesa SFL e riducendo simmetricamente quella per l’Assegno di Inclusione.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    160. Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata di 160 milioni di euro per l’anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l’anno 2028, di 171 milioni di euro per l’anno 2029, di 173 milioni di euro per l’anno 2030, di 176 milioni di euro per l’anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033. A seguito dell’attività di monitoraggio, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell’alinea dell’articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 .

  • Art. 195 quater TUF – Sanzioni in caso di risoluzione

    Art. 195 quater TUF – Sanzioni in caso di risoluzione

    Art. 195 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni in caso di risoluzione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all’articolo 55-bis la Banca d’Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 190, comma 1, per l’inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), ((68-bis,)) 70, commi 2 e 3, 80 , comma 1 , 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia. (73) ((108))

    2. Per l’inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l’articolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell’ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

    3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l’inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo

    190-bis. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e

    196-bis. 5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , o in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.

    6. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.

  • Art. 99 TUIR: Oneri fiscali e contributivi

    Art. 99 TUIR: Oneri fiscali e contributivi

    Art. 99 TUIR – Oneri fiscali e contributivi

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e’ prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento (1).

    2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

    3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione.”

    (1) Ai sensi dell’art. 2, comma 1 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e’ ammesso in deduzione un importo pari all’imposta regionale sulle attivita’ produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

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  • Art. 52 DPR 230/2000 – Lavoro a domicilio

    Art. 52 DPR 230/2000 – Lavoro a domicilio

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'articolo 51.

  • Comma 604 LB 2026: proroga Commissario alluvioni 2023

    Comma 604 LB 2026: proroga Commissario alluvioni 2023

    Comma 604 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    604. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all’ articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all’articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l’anno 2026. Per le attività di cui all’articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Art. 4 D.Lgs. 79/2011 – Imprese turistiche

    Art. 4 D.Lgs. 79/2011 – Imprese turistiche

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

    2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica.

    3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’ articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

    4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all’ articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 642 Codice della Navigazione – Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore

    Art. 642 Codice della Navigazione – Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice designato. DELL'ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI Disposizioni generali

  • Art. 151 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

    Art. 151 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce è di 12 cm.

    2. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata.

    3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. II.447).

    4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS.

    5. Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli.

  • Art. 5 D.Lgs. 141/2024 – Orario degli uffici dell’Agenzia

    Art. 5 D.Lgs. 141/2024 – Orario degli uffici dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l’orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo sono determinati dall’Agenzia.

  • Art. 291 SIC – Obblighi generali

    Art. 291 SIC – Obblighi generali

    Art. 291 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi generali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinchè: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

  • Comma 707 LB 2026: LEP per disabili – supporto e PEI

    Comma 707 LB 2026: LEP per disabili – supporto e PEI

    Comma 707 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    707. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’ articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 . Sono, altresì, componenti fondamentali del LEP l’impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.