Autore: Andrea Marton

  • Art. 2 D.Lgs. 141/2024 – Linea di vigilanza doganale

    Art. 2 D.Lgs. 141/2024 – Linea di vigilanza doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.

    2. La linea di vigilanza doganale: a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d’acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d’acqua dei porti medesimi.

    3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.

  • Art. 612 Codice della Navigazione – Atti preliminari

    Art. 612 Codice della Navigazione – Atti preliminari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i verbali dell'investigazione prevista nell'articolo 182, gli atti relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e quelli dell'inchiesta sommaria prevista nell'articolo 578. Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori d'avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell'elenco speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; fissa il termine entro il quale il comandante della nave, quando non l'abbia già fatto in adempimento del disposto dell'articolo 304, è tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato dall'articolo 314; dispone per una data successiva la convocazione degli interessati, dei quali l'istante ha indicato il nome e il domicilio. La cancelleria procede alla pubblicazione dell'ordinanza nell'albo della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Art. 198 TUF – Girata di titoli azionari

    Art. 198 TUF – Girata di titoli azionari

    Art. 198 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Girata di titoli azionari

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall’ articolo 12 del regio decreto – legge 29 marzo 1942, n. 239 , può essere esercitato anche da SIM. Nota all’art. 198: – Il testo dell’ art. 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 , convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 , riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari) è il seguente: “Art. 12 (Girata dei titoli azionari). – La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalità e la nazionalità del giratario richieste dall’art. 4 per l’intestazione dei titoli. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. La girata è scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento. La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all’atto dell’apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a ciò delegati. I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualità di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione. L’autenticazione può essere fatta anche con la semplice formula: ”vera la firma dì’. L’autenticante risponde dell’identità del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacità. Egli si accerta altresì che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo. La firma dell’autenticante è esente da legalizzazione. Nessuna imposta di registro o bollo è dovuta per le girate”.

  • Art. 549 Codice della Navigazione – Privilegi sugli avanzi delle cose

    Art. 549 Codice della Navigazione – Privilegi sugli avanzi delle cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza ovvero viene salvato o ricuperato.

  • Art. 12 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 12 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile ( Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

    2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell’ articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all’articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all’articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità: a) all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali; b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7; d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali… di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

    3. L’organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all’articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

    4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale…, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

    5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’ articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo; c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) o c).

    6. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.

    7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all’ articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 919 LB 2026: rapporti tra elargizione vittime e risarcimento

    Comma 919 LB 2026: rapporti tra elargizione vittime e risarcimento

    Comma 919 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    919. L’elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all’ammontare dell’elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

  • Comma 235 LB 2026: decreto MIT per contributi fondo trasporti

    Comma 235 LB 2026: decreto MIT per contributi fondo trasporti

    Comma 235 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il MEF per definire criteri e modalità di erogazione dei contributi sul fondo di cui al comma 234, nel rispetto del limite di spesa.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il MEF per definire criteri e modalità di erogazione dei contributi sul fondo del comma 234. Termine non espresso; nella prassi 60-120 giorni dall’entrata in vigore della L. 199/2025. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    235. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 234, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

  • Art. 49 Codice del Processo Amministrativo – Integrazione del contraddittorio

    Art. 49 Codice del Processo Amministrativo – Integrazione del contraddittorio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

    2. L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74.

    3. Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35.

    4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

  • Art. 11 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell’ambito del Servizio nazional

    Art. 11 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell’ambito del Servizio nazional

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 e, in particolare: a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all’adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell’articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi; b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale; d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni; e) l’ordinamento e l’organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell’esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7 ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni; f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11; g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all’articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 10, dell’attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l’integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all’articolo 7; i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; l) il concorso agli interventi all’estero mediante l’attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall’articolo 29; m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; n) le misure per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; o) l’attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze, p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

    2. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l’attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l’istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell’emergenza.

    3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 4, favoriscono l’individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale… al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull’intero territorio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l’organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l’organizzazione dei presidi territoriali.

    4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l’aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 in materia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54 D.Lgs. 174/2016 – Apertura del procedimento istruttorio

    Art. 54 D.Lgs. 174/2016 – Apertura del procedimento istruttorio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento istruttorio.

  • Art. 214 TUF – Abrogazioni

    Art. 214 TUF – Abrogazioni

    Art. 214 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abrogazioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1 , da 12 a 17 , 22 , 25 , 26 , 28 , 31 , da 45 a 52 , da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2 , 97 , da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 ; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 ; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 ; e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376 ; f) gli articoli 4 , 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950 , convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657 ; k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 , convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118 ; l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291 ; m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913 ; n) l’ articolo 2369-bis del codice civile , approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ; o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250 ; p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321 ; q) la legge 23 maggio 1956, n. 515 ; r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778 ; s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18- quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ; u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 ; v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 , a eccezione degli articoli 16 e 18; w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49 ; x) la legge 23 marzo 1983, n. 77 , a eccezione degli articoli 9 e 10- ter; y) la legge 19 giugno 1986, n. 289 ; z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556 ; aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1 ; bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157 , a eccezione dell’articolo 10; cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , a eccezione dell’articolo 14; dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 , a eccezione dell’articolo 4; ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344 , a eccezione dell’articolo 11; (( gg) l’ articolo 1, comma 1, lettera m) , e l’ articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ; )) ((1)) hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86 , a eccezione degli articoli 14 – bis e 15; ii) l’ articolo 5, commi 3 , 4 e 5 , e l’ articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 ; jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e

    65. 2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto: a) gli articoli 5 , 5-bis , 5-ter , 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell’articolo 193, comma 2; b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 191; c) l’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ; d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190; f) l’ articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 174 o sanzionate ai sensi dell’articolo 193; g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 191; h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 192; i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 ; k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3 ; 66, comma 1, lettere b) , c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e

    190. 3. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall’articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289 .

    4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

    5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall’articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

  • Comma 289 LB26: collaboratori uffici di diretta collaborazione Giustizia al 10%

    Comma 289 LB26: collaboratori uffici di diretta collaborazione Giustizia al 10%

    Comma 289 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Giustizia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    289. Il limite previsto dall’articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 , pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l’assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, è elevato al 10 per cento.