Autore: Andrea Marton

  • Art. 650 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di navi o di carati di navi

    Art. 650 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di navi o di carati di navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'atto di pignoramento deve contenere: 1) l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva; 2) la data della notificazione del precetto; 3) l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative pertinenze; 4) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto dell'espropriazione è una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal porto di arrivo; 5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante. Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante notificazione dell'atto al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643 può prescrivere che la notificazione dell'atto al comandante sia eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione nel registro d'iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche all'annotazione sull'atto di nazionalità. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

  • Art. 138 DPR 495/1992

    Art. 138 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali.

    2. 2. Le strisce longitudinali si suddividono in: a) strisce di separazione dei sensi di marcia; b) strisce di corsia; c) strisce di margine della carreggiata; d) strisce di raccordo; e) strisce di guida sulle intersezioni.

    3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella: _____________________________________________________________________ Tipo di Tratto Intervallo Ambito di applicazione striscia m m _____________________________________________________________________ a 4,5 7,5 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto superiore a 110 km/h _____________________________________________________________________ b 3,0 4,5 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto tra 50 e 110 km/h _____________________________________________________________________ c 3,0 3,0 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità non superiore a 50 km/h o in galleria _____________________________________________________________________ d 4,5 1,5 Per strisce di preavviso dello approssimarsi di una striscia continua _____________________________________________________________________ e 3,0 3,0 Per delimitare le corsie di accele- razione e decelerazione _____________________________________________________________________ f 1,0 1,0 Per strisce di margine, per inter- ruzione di linee continue in cor- rispondenza di accessi laterali o di passi carrabili _____________________________________________________________________ g 1,0 1,5 Per strisce di guida sulle inter- sezioni _____________________________________________________________________ h 4,5 3 Per strisce di separazione delle corsie reversibili _____________________________________________________________________

    4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto. Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinchè i nuovi segmenti coincidano il più possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilità di errore.

    5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano così ravvicinate da non consentire tale lunghezza… o in caso di raccordo con le linee di arresto.

    6. Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre è facoltativo su quelle locali.

  • Art. 638 Codice della Navigazione – Ripartizione del residuo

    Art. 638 Codice della Navigazione – Ripartizione del residuo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura. Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.

  • Art. 1 D.Lgs. 22/2015 – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI

    Art. 1 D.Lgs. 22/2015 – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’ articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’ articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’ articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

  • Comma 383 LB26: convenzioni regionali con GDO e negozi alimenti senza glutine

    Comma 383 LB26: convenzioni regionali con GDO e negozi alimenti senza glutine

    Comma 383 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    383. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L’elenco dei negozi convenzionati è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l’elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti internet.

  • Art. 15 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione

    Art. 15 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

    2. Il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un’imbarcazione da diporto può chiedere l’iscrizione provvisoria dell’unità, presentando apposita domanda.

    3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l’ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN ), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

    4. Il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l’annotazione della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l’indisponibilità dell’unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l’intestatario dell’unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell’unità può richiederne l’annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 600 Codice della Navigazione – Funzioni del consulente tecnico

    Art. 600 Codice della Navigazione – Funzioni del consulente tecnico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta. Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

  • Art. 46 D.Lgs. 174/2016 – Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Art. 46 D.Lgs. 174/2016 – Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.

  • Art. 2 TULPS – Poteri d’urgenza del prefetto

    Art. 2 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

    Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.

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  • Art. 104 TUIR: Ammortamento finanziario dei beni gratuitament

    Art. 104 TUIR: Ammortamento finanziario dei beni gratuitament

    Art. 104 TUIR – Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (ex art. 69)

    In vigore dal 13/12/2014

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 26

    “1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e’ consentita, in luogo dell’ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.

    2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e’ determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile e’ proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica e’ stata convenuta.

    3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e’ rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall’esercizio in cui si e’ verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

    4. Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull’investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 110.”

  • Art. 57 D.Lgs. 174/2016 – Riservatezza della fase istruttoria

    Art. 57 D.Lgs. 174/2016 – Riservatezza della fase istruttoria

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all’articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell’invito a dedurre.

    2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.

    3. Nei casi di cui all’articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell’invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell’estrazione di copia di singoli atti dell’indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell’articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell’atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell’invito a dedurre, gli atti dell’indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.

  • Art. 7-bis D.Lgs. 502/1992 – Dipartimento di prevenzione

    Art. 7-bis D.Lgs. 502/1992 – Dipartimento di prevenzione

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni disciplinano l’istituzione e l’organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater. Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell’unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.

    2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell’azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di di- verse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività della unità sanitaria locale, formulando proposte d’intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.