Art. 638 Codice della Navigazione – Ripartizione del residuo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura. Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.
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In sintesi
Sul residuo della somma depositata - dopo la distribuzione ai creditori ammessi nei termini - possono concorrere i creditori che abbiano presentato domanda tardivamente, nel rispetto dell'art. 625 u.c.
La ripartizione del residuo avviene secondo le stesse regole dell'art. 637 (accordo tra creditori o intervento del giudice).
Lo stato di riparto del residuo è impugnabile per ragioni più ampie: non solo per l'ordine di prelazione, ma anche per motivi attinenti alla esistenza del credito.
La norma tutela i creditori tardivi consentendo loro di partecipare alla distribuzione delle somme eventualmente avanzate, senza pregiudicare i creditori tempestivi.
Indice dei contenuti
Ratio e contesto sistematico
L'articolo 638 del Codice della navigazione completa la disciplina della fase distributiva del procedimento di limitazione della responsabilità dell'armatore, regolando la sorte delle somme che residuano dopo la ripartizione principale effettuata ai sensi dell'articolo 637. La norma risolve un problema pratico ricorrente: quello dei creditori che, pur avendo un titolo legittimo, non hanno presentato la loro domanda di ammissione al passivo entro il termine fissato nella sentenza di apertura del procedimento, e si trovano pertanto esclusi dal riparto principale. L'art. 638 offre loro una seconda opportunità, circoscritta però a quanto eventualmente rimasto non distribuito.
Presupposto: il disposto dell'art. 625 u.c.
La norma fa espresso rinvio all'ultimo comma dell'articolo 625, che fissa le condizioni alle quali i creditori tardivi possono comunque essere ammessi al concorso sul residuo. Il richiamo è essenziale perché delimita la platea dei soggetti legittimati: non qualunque creditore tardivo, ma solo quelli che abbiano presentato la domanda rispettando i presupposti e le condizioni ulteriori ivi previsti. Il meccanismo ricalca, in forma speculare, quello previsto nell'ambito delle procedure concorsuali del diritto comune, dove la tardività dell'insinuazione non preclude definitivamente la partecipazione al riparto, ma la subordina alla disponibilità di somme non ancora distribuite ai creditori tempestivi.
Procedura di riparto del residuo
La ripartizione del residuo segue le medesime regole procedurali dell'articolo 637: i creditori tardivi ammessi possono concordare tra loro la distribuzione oppure, in mancanza di accordo, il giudice designato vi procede d'ufficio applicando l'ordine legale delle cause di prelazione. Anche in questa fase, dunque, il criterio di distribuzione rimane ancorato alla gerarchia dei privilegi marittimi e delle cause di prelazione di diritto comune. I creditori tardivi si collocano in posizione successiva rispetto ai creditori tempestivi, ma tra loro mantengono le rispettive posizioni di privilegio o chirografo.
Ampliamento dei motivi di impugnazione
La differenza più rilevante rispetto alla disciplina dell'art. 637 riguarda l'oggetto dell'impugnazione: nel riparto del residuo, lo stato è impugnabile non solo per motivi attinenti all'ordine di prelazione, ma anche per ragioni concernenti l'esistenza del credito. Questa scelta legislativa è logicamente coerente: i creditori tardivi, a differenza di quelli tempestivi, non hanno partecipato alla fase di formazione dello stato passivo definitivo, nella quale l'esistenza e la misura dei crediti era già stata accertata con effetto di giudicato. Pertanto, nei loro confronti, l'accertamento rimane aperto e può essere contestato in sede di impugnazione del riparto del residuo. Si tratta di una garanzia fondamentale del contraddittorio: i creditori già ammessi in via definitiva possono contestare la legittimità delle pretese dei tardivi prima che questi accedano alle somme residue.
Coordinamento con la tutela dei creditori tempestivi
L'articolo 638 è concepito in modo da non pregiudicare in alcun modo i creditori tempestivi: la loro soddisfazione è avvenuta con il riparto principale (art. 637) ed è ormai definitiva. Il riparto del residuo riguarda solo le somme rimaste dopo quella distribuzione, con la conseguenza che i creditori tardivi sopportano il rischio di non trovare fondi disponibili. Se la somma depositata è stata interamente distribuita ai creditori tempestivi, i tardivi non hanno alcun diritto di rivalsa sull'armatore - almeno per i crediti soggetti alla limitazione - salvo che l'armatore abbia perso il beneficio a norma dell'art. 640. Il meccanismo garantisce così la definitività della limitazione e la certezza dei rapporti tra i creditori.
Casi pratici
Caso 1: Creditori tardivi e somme residue
Tizio, armatore, ha costituito il fondo limitato e il riparto principale ha soddisfatto i creditori tempestivi. Rimangono 30.000 euro non distribuiti. Caio, che aveva presentato la domanda di ammissione oltre il termine originario ma nel rispetto dell'art. 625 u.c., chiede di concorrere sul residuo. Il giudice designato ammette Caio alla ripartizione del residuo e provvede alla distribuzione.
Caso 2: Impugnazione per inesistenza del credito
Nel riparto del residuo promosso da Sempronio, creditore tardivo nel procedimento di limitazione dell'armatore Tizio, il creditore tempestivo Caio contesta l'esistenza stessa del credito vantato da Sempronio, sostenendo che il contratto da cui esso deriva è nullo. Poiché nel riparto del residuo l'impugnazione è ammessa anche per motivi attinenti all'esistenza del credito, il collegio esamina la questione nel merito.
Caso 3: Assenza di residuo
Caio aveva presentato in ritardo la domanda di ammissione al passivo nel procedimento di limitazione dell'armatore Sempronio. Tuttavia, la somma depositata è stata interamente ripartita tra i creditori tempestivi, senza alcun residuo. Caio non può accedere ad alcuna distribuzione nell'ambito del procedimento di limitazione e conserva solo l'azione ordinaria contro Sempronio, esperibile nei limiti in cui questi abbia perso il beneficio.
Domande frequenti
Chi può partecipare alla ripartizione del residuo ex art. 638?
Possono concorrere sul residuo i creditori che abbiano presentato la domanda di ammissione fuori del termine fissato nella sentenza di apertura, purché nel rispetto delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 625 del Codice della navigazione.
Quali motivi si possono far valere impugnando il riparto del residuo?
A differenza del riparto principale (art. 637), il riparto del residuo è impugnabile sia per vizi relativi all'ordine di prelazione, sia per motivi attinenti all'esistenza stessa del credito vantato dal creditore tardivo.
Cosa succede se non ci sono somme residue dopo il riparto principale?
Se la somma depositata nel fondo limitato è stata interamente distribuita ai creditori tempestivi, i creditori tardivi non partecipano ad alcuna distribuzione nell'ambito del procedimento di limitazione.
La procedura di riparto del residuo è diversa da quella del riparto principale?
No: si segue la stessa procedura dell'art. 637. I creditori tardivi ammessi possono concordare il riparto; in mancanza di accordo, provvede il giudice designato applicando l'ordine delle cause di prelazione.
I creditori tempestivi possono essere pregiudicati dal riparto del residuo?
No. Il riparto del residuo riguarda solo le somme non ancora distribuite ai creditori tempestivi. La soddisfazione di questi ultimi, avvenuta con il riparto principale, è definitiva e non viene intaccata.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Ratio e contesto sistematico
L'articolo 638 del Codice della navigazione completa la disciplina della fase distributiva del procedimento di limitazione della responsabilità dell'armatore, regolando la sorte delle somme che residuano dopo la ripartizione principale effettuata ai sensi dell'articolo 637. La norma risolve un problema pratico ricorrente: quello dei creditori che, pur avendo un titolo legittimo, non hanno presentato la loro domanda di ammissione al passivo entro il termine fissato nella sentenza di apertura del procedimento, e si trovano pertanto esclusi dal riparto principale. L'art. 638 offre loro una seconda opportunità, circoscritta però a quanto eventualmente rimasto non distribuito.
Presupposto: il disposto dell'art. 625 u.c.
La norma fa espresso rinvio all'ultimo comma dell'articolo 625, che fissa le condizioni alle quali i creditori tardivi possono comunque essere ammessi al concorso sul residuo. Il richiamo è essenziale perché delimita la platea dei soggetti legittimati: non qualunque creditore tardivo, ma solo quelli che abbiano presentato la domanda rispettando i presupposti e le condizioni ulteriori ivi previsti. Il meccanismo ricalca, in forma speculare, quello previsto nell'ambito delle procedure concorsuali del diritto comune, dove la tardività dell'insinuazione non preclude definitivamente la partecipazione al riparto, ma la subordina alla disponibilità di somme non ancora distribuite ai creditori tempestivi.
Procedura di riparto del residuo
La ripartizione del residuo segue le medesime regole procedurali dell'articolo 637: i creditori tardivi ammessi possono concordare tra loro la distribuzione oppure, in mancanza di accordo, il giudice designato vi procede d'ufficio applicando l'ordine legale delle cause di prelazione. Anche in questa fase, dunque, il criterio di distribuzione rimane ancorato alla gerarchia dei privilegi marittimi e delle cause di prelazione di diritto comune. I creditori tardivi si collocano in posizione successiva rispetto ai creditori tempestivi, ma tra loro mantengono le rispettive posizioni di privilegio o chirografo.
Ampliamento dei motivi di impugnazione
La differenza più rilevante rispetto alla disciplina dell'art. 637 riguarda l'oggetto dell'impugnazione: nel riparto del residuo, lo stato è impugnabile non solo per motivi attinenti all'ordine di prelazione, ma anche per ragioni concernenti l'esistenza del credito. Questa scelta legislativa è logicamente coerente: i creditori tardivi, a differenza di quelli tempestivi, non hanno partecipato alla fase di formazione dello stato passivo definitivo, nella quale l'esistenza e la misura dei crediti era già stata accertata con effetto di giudicato. Pertanto, nei loro confronti, l'accertamento rimane aperto e può essere contestato in sede di impugnazione del riparto del residuo. Si tratta di una garanzia fondamentale del contraddittorio: i creditori già ammessi in via definitiva possono contestare la legittimità delle pretese dei tardivi prima che questi accedano alle somme residue.
Coordinamento con la tutela dei creditori tempestivi
L'articolo 638 è concepito in modo da non pregiudicare in alcun modo i creditori tempestivi: la loro soddisfazione è avvenuta con il riparto principale (art. 637) ed è ormai definitiva. Il riparto del residuo riguarda solo le somme rimaste dopo quella distribuzione, con la conseguenza che i creditori tardivi sopportano il rischio di non trovare fondi disponibili. Se la somma depositata è stata interamente distribuita ai creditori tempestivi, i tardivi non hanno alcun diritto di rivalsa sull'armatore - almeno per i crediti soggetti alla limitazione - salvo che l'armatore abbia perso il beneficio a norma dell'art. 640. Il meccanismo garantisce così la definitività della limitazione e la certezza dei rapporti tra i creditori.
Casi pratici
Caso 1: Creditori tardivi e somme residue
Tizio, armatore, ha costituito il fondo limitato e il riparto principale ha soddisfatto i creditori tempestivi. Rimangono 30.000 euro non distribuiti. Caio, che aveva presentato la domanda di ammissione oltre il termine originario ma nel rispetto dell'art. 625 u.c., chiede di concorrere sul residuo. Il giudice designato ammette Caio alla ripartizione del residuo e provvede alla distribuzione.
Caso 2: Impugnazione per inesistenza del credito
Nel riparto del residuo promosso da Sempronio, creditore tardivo nel procedimento di limitazione dell'armatore Tizio, il creditore tempestivo Caio contesta l'esistenza stessa del credito vantato da Sempronio, sostenendo che il contratto da cui esso deriva è nullo. Poiché nel riparto del residuo l'impugnazione è ammessa anche per motivi attinenti all'esistenza del credito, il collegio esamina la questione nel merito.
Caso 3: Assenza di residuo
Caio aveva presentato in ritardo la domanda di ammissione al passivo nel procedimento di limitazione dell'armatore Sempronio. Tuttavia, la somma depositata è stata interamente ripartita tra i creditori tempestivi, senza alcun residuo. Caio non può accedere ad alcuna distribuzione nell'ambito del procedimento di limitazione e conserva solo l'azione ordinaria contro Sempronio, esperibile nei limiti in cui questi abbia perso il beneficio.
Domande frequenti
Chi può partecipare alla ripartizione del residuo ex art. 638?
Possono concorrere sul residuo i creditori che abbiano presentato la domanda di ammissione fuori del termine fissato nella sentenza di apertura, purché nel rispetto delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 625 del Codice della navigazione.
Quali motivi si possono far valere impugnando il riparto del residuo?
A differenza del riparto principale (art. 637), il riparto del residuo è impugnabile sia per vizi relativi all'ordine di prelazione, sia per motivi attinenti all'esistenza stessa del credito vantato dal creditore tardivo.
Cosa succede se non ci sono somme residue dopo il riparto principale?
Se la somma depositata nel fondo limitato è stata interamente distribuita ai creditori tempestivi, i creditori tardivi non partecipano ad alcuna distribuzione nell'ambito del procedimento di limitazione.
La procedura di riparto del residuo è diversa da quella del riparto principale?
No: si segue la stessa procedura dell'art. 637. I creditori tardivi ammessi possono concordare il riparto; in mancanza di accordo, provvede il giudice designato applicando l'ordine delle cause di prelazione.
I creditori tempestivi possono essere pregiudicati dal riparto del residuo?
No. Il riparto del residuo riguarda solo le somme non ancora distribuite ai creditori tempestivi. La soddisfazione di questi ultimi, avvenuta con il riparto principale, è definitiva e non viene intaccata.