Autore: Andrea Marton

  • Art. 27 L. 218/1995 – Condizioni per contrarre matrimonio

    Art. 27 L. 218/1995 – Condizioni per contrarre matrimonio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 661 Codice della Navigazione – Ulteriori incanti, vendita senza incanto

    Art. 661 Codice della Navigazione – Ulteriori incanti, vendita senza incanto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento a quello precedente. Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo base, la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti i creditori interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza incanto, prescrivendone le condizioni.

  • Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice

    Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice

    Art. 145 c.c. – Intervento del giudice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Intervento del giudice.

    In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

    Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.

    In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis.

  • Art. 3 TULPS – Carta d’identità: rilascio e validità

    Art. 3 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

    La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità di cui all' articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.(91)(104)

    La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91 .

    La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. , salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio"

    La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

    A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza.

  • Art. 22-bis T.U. Espropriazione – Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione

    Art. 22-bis T.U. Espropriazione – Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

    2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

    a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) ancorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

    3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui al comma 6, dell’articolo 20.

    4. L’esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell’immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all’articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

    5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1.

    6. Il decreto che dispone l’occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all’articolo 13.

  • Art. 141 Codice Civile: Competenza

    Art. 141 Codice Civile: Competenza

    Art. 141 c.c. – Competenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

  • Comma 487 LB 2026: prezzario nazionale dei lavori pubblici

    Comma 487 LB 2026: prezzario nazionale dei lavori pubblici

    Comma 487 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MIT di concerto con MEF, previo parere Conferenza unificata, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull’intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all’ articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all’allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell’attività del tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 , nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all’adozione di prezzari speciali, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

  • Art. 31 D.Lgs. 259/2003 – Danneggiamenti e turbative

    Art. 31 D.Lgs. 259/2003 – Danneggiamenti e turbative

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

    2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

    3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 47 D.Lgs. 174/2016 – Estensione della nullità

    Art. 47 D.Lgs. 174/2016 – Estensione della nullità

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

    2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

    3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

  • Comma 431 LB26: cumulabilità del beneficio comma 427 e limite an

    Comma 431 LB26: cumulabilità del beneficio comma 427 e limite an

    Comma 431 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    431. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Art. 43 D.Lgs. 259/2003 – Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

    Art. 43 D.Lgs. 259/2003 – Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

    2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

    3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

    4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’ articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. L’autorizzazione all’installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’ articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.

    5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.

    6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.

    7. L’Autorità vigila affinchè, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

    8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all’ articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

    9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base della modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

    10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 28-bis DPR 445/2000

    Art. 28-bis DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato