Autore: Andrea Marton

  • Comma 827 LB 2026: decreto attuativo per il fondo di cui al comma 825

    Comma 827 LB 2026: decreto attuativo per il fondo di cui al comma 825

    Comma 827 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della cultura, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (entro il 2 marzo 2026) per definire criteri e modalità di accesso al fondo di cui al comma 825. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    827. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 825.

  • Art. 108 TUIR: Spese relative a più esercizi

    Art. 108 TUIR: Spese relative a più esercizi

    Art. 108 TUIR – Spese relative a più esercizi (ex art.74)

    In vigore dal 01/01/2025

    Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 81

    Nota:Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, come disposto dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    “1. Le spese relative a piu’ esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

    2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo gia’ dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.

    4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

    4-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo’ interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita’ e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.”

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  • Art. 284 Cod. Amb. – Installazione o modifica

    Art. 284 Cod. Amb. – Installazione o modifica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 , per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l’installatore verifica e dichiara anche che l’impianto è dotato della attestazione prevista all’articolo 282, comma

    2-bis. In caso di modifica di impianti fuori produzione l’installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto da parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L’autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 , provvede ad inviare tale atto all’autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l’installatore indica al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286, affinchè tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 . Se il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto non è ancora individuato al momento dell’installazione, l’installatore, entro 30 giorni dall’installazione, invia l’atto e l’elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

    2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo

    286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo

    286. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all’autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

    2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma

    2-quater. A tal fine il responsabile dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell’installazione o della modifica dell’impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta. Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione. »

    2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio

    2029. A tal fine il responsabile dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorità titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all’ allegato I, parte IV-bis , alla Parte Quinta.

    2-quater. È tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l’autorità competente effettua o nega l’iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.

  • Comma 749 LB 2026: coordinamento RGS su revisione spesa Ministeri

    Comma 749 LB 2026: coordinamento RGS su revisione spesa Ministeri

    Comma 749 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    749. Per le attività previste dai commi 747 e 748, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

  • Art. 45 D.Lgs. 259/2003 – Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

    Art. 45 D.Lgs. 259/2003 – Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l’operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.

    2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all’organismo di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.

    3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’ art. 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

    4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all’ articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, collaudo statico a firma del professionista incaricato. 4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento all’ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. 4-ter. L’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all’ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 164 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili

    Art. 164 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità del senso di marcia su de- terminate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci: a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra; b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra.

    2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. II.458 e II.459).

    3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle corsie non reversibili.

  • Art. 593 Codice della Navigazione – Termini per comparire

    Art. 593 Codice della Navigazione – Termini per comparire

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Si applicano i termini di comparizione fissati dall'articolo 313 del codice di procedura civile.

  • Art. 141 DPR 495/1992 – Strisce di margine della carreggiata

    Art. 141 DPR 495/1992 – Strisce di margine della carreggiata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.

    2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.

    3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c). 4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.

    5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono essere dotate di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale accorgimento può essere adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario. In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, può raggiungere 6 mm. Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  • Art. 565 Codice della Navigazione – Concessione d’ipoteca su nave

    Art. 565 Codice della Navigazione – Concessione d’ipoteca su nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria. La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.

  • Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di

    Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di

    Art. 140 c.c. – Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila .

  • Art. 36 D.Lgs. 259/2003 – Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

    Art. 36 D.Lgs. 259/2003 – Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.

  • Art. 594 Codice della Navigazione – Partecipazione delle parti al processo

    Art. 594 Codice della Navigazione – Partecipazione delle parti al processo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.