Autore: Andrea Marton

  • DPI: i dispositivi di protezione individuale obbligatori

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono strumenti indossati dal lavoratore per proteggersi dai rischi residui che non è stato possibile eliminare con misure collettive. Il datore è tenuto a fornirli gratuitamente, a sceglierne di adeguati al rischio e certificati, a formare il lavoratore al loro utilizzo e a mantenerli efficienti.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008, artt. 74-79; Reg. UE 2016/425

    Tabella riepilogativa

    Categorie di DPI e marcatura CE (Reg. UE 2016/425)
    Categoria Rischi coperti Esempi
    Categoria I (rischi minimi) Rischi superficiali meccanici, agenti pulenti, urti leggeri Guanti da lavoro leggeri, occhiali solari standard
    Categoria II (rischi intermedi) Rischi che non rientrano in I o III Caschi cantiere, scarpe antinfortunistiche, guanti antitaglio
    Categoria III (rischi irreversibili o mortali) Agenti chimici, rischio di caduta dall’alto, ambienti caldi/freddi estremi, alta tensione Imbracature, respiratori, schermi per saldatura

    Quando il datore deve fornire i DPI

    I DPI sono l’ultima misura di prevenzione: il datore deve prima cercare di eliminare o ridurre il rischio alla fonte (misure tecniche e organizzative collettive). Solo per i rischi residui che non è possibile eliminare altrimenti scatta l’obbligo di dotare i lavoratori di DPI adeguati. La fornitura è gratuita e non può essere posta a carico del dipendente nemmeno parzialmente.

    Come scegliere i DPI adeguati

    Il datore, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, deve selezionare DPI che siano adatti al rischio specifico, conformi ai requisiti di marcatura CE previsti dal Reg. UE 2016/425, ergonomicamente idonei al lavoratore e compatibili tra loro se si indossano più DPI contemporaneamente. L’adeguatezza deve essere documentata nel DVR.

    Obblighi del lavoratore nell'uso dei DPI

    Il lavoratore è tenuto a utilizzare correttamente i DPI forniti, a non apportarvi modifiche, a segnalare immediatamente eventuali difetti o deterioramenti e a non rimuoverli durante l’attività lavorativa per cui sono previsti. Il mancato utilizzo, senza giustificato motivo, costituisce inadempimento contrattuale e può esporre a provvedimenti disciplinari, oltre a interrompere il nesso causale in caso di infortunio.

    Casi pratici

    Tizio – addetto alla saldatura senza schermo protettivo

    Tizio lavora come saldatore. Il datore deve fornirgli schermo per la saldatura (Cat. III), guanti antiustione e indumenti ignifughi. Se Tizio rimuove lo schermo durante la lavorazione e riporta lesioni oculari, il datore rimane responsabile se non ha adeguatamente vigilato e formato il lavoratore sull’obbligo d’uso.

    Caia – costruttrice con rischio caduta dall'alto

    Caia lavora su ponteggi a più di 2 metri di altezza. Il datore deve fornire imbracatura di sicurezza certificata Cat. III, verificarne periodicamente l’integrità e formare Caia sull’uso corretto. Non basta consegnare il DPI: il datore deve vigilare che venga effettivamente indossato.

    Sempronio – rifiuto di indossare i guanti

    Sempronio ritiene i guanti antitaglio scomodi e li rimuove. Il datore, venuto a conoscenza, deve intervenire disciplinarmente e ristabilire l’uso obbligatorio. Se Sempronio si ferisce, la sua condotta non esclude automaticamente la responsabilità datoriale se mancava una vigilanza adeguata.

    Domande frequenti

    I DPI li paga il datore o il lavoratore?

    I DPI sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro. Nessun costo può essere addebitato al dipendente, né direttamente né come trattenuta dalla retribuzione.

    Cosa significa la marcatura CE sui DPI?

    La marcatura CE attesta che il DPI è stato sottoposto alle verifiche di conformità richieste dal Reg. UE 2016/425 e rispetta i requisiti essenziali di salute e sicurezza. Per i DPI di Cat. III è obbligatoria la certificazione da parte di un organismo notificato terzo.

    Il datore deve sostituire i DPI usati?

    Sì. Il datore deve mantenere i DPI in efficienza e sostituirli quando si deteriorano o scadono. La manutenzione e sostituzione sono a carico del datore; il lavoratore deve segnalare tempestivamente i difetti riscontrati.

    Posso scegliere io i DPI che preferisco?

    No. La scelta spetta al datore, in base alla valutazione dei rischi. Il lavoratore può segnalare problemi di adattabilità o ergonomia affinché il datore valuti DPI equivalenti più confortevoli, ma la decisione finale è datoriale.

    Cosa succede se non indosso i DPI?

    Il mancato utilizzo senza giustificato motivo costituisce inadempimento degli obblighi di sicurezza posti in capo al lavoratore e può dar luogo a provvedimenti disciplinari. In caso di infortunio, la condotta del lavoratore può influire sulla valutazione delle responsabilità.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 47 D.Lgs. 259/2003 – Impianti temporanei di telefonia mobile

    Art. 47 D.Lgs. 259/2003 – Impianti temporanei di telefonia mobile

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’interessato all’installazione e all’attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all’Ente locale e, contestualmente, all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l’organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

    2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 197 TUF – Personale della CONSOB

    Art. 197 TUF – Personale della CONSOB

    Art. 197 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Personale della CONSOB

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall’ articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l’immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica. Nota all’art. 197: – Il testo dell’ art. 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente: “Art. 62 (Organico della CONSOB). –

    1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , nonché quelle che deriveranno a seguito dell’entrata in vigore dell’emanando testo unico sulla finanza di cui all’ art. 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall’ art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiori a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall’art. 39, comma 3.

  • Art. 32 L. 354/1975 – Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno

    Art. 32 L. 354/1975 – Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati, all’atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
    Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
    Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell’istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.
    I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
    I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell’amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare.

    I detenuti e gli internati stranieri hanno l’obbligo di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall’articolo 26 del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell’obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.

  • Art. 3 D.Lgs. 504/1995 – Accertamento, liquidazione e pagamento

    Art. 3 D.Lgs. 504/1995 – Accertamento, liquidazione e pagamento

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43.

    3. La liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all’articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all’atto della loro constatazione.

    4. I termini e le modalità di pagamento dell’accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso di cui all’articolo 46 dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta. Per i prodotti d’importazione l’accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L’imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. 4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in documentate e riscontrabili condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d’imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell’avvenuto integrale pagamento dell’importo già sottoposto a rateizzazione. L’Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell’accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell’ articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell’integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all’indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.

  • Art. 36 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 36 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata.

    2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

  • Art. 200 TUF – Intermediari già autorizzati

    Art. 200 TUF – Intermediari già autorizzati

    Art. 200 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Intermediari già autorizzati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo

    20. 2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , nell’albo previsto dall’ articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344 , e nell’albo previsto dall’ articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , vengono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell’articolo

    34. 3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , vengono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo

    44. 4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi. Nota all’art. 200: – Il testo dell’ art. 9 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) è il seguente: “Art. 9 (Albo). –

    1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.

    2. Le imprese d’investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo o all’elenco”. – Il testo dell’ art. 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare), come modificato dall’ art. 8, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 , è il seguente: “Art. 7 (Vigilanza) –

    1. Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d’Italia. (Omissis)”. – Il testo dell’ art. 3, comma 1, della legge 14 agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi) è il seguente: “Art. 3 (Vigilanza). –

    1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, che ne dà comunicazione alla CONSOB. (Omissis)”. – Il testo dell’ art. 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) è il seguente: “Art. 3 (Vigilanza). –

    1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. (Omissis)”. – Il testo dell’ art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE , relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) è il seguente: “Art. 9 (Vigilanza).–

    1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2 , 4 , 5 e 6 dell’art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77 . La SICAV è iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. (Omissis)”.

  • Art. 1279 Codice della Navigazione – Contributi per il lavoro portuale

    Art. 1279 Codice della Navigazione – Contributi per il lavoro portuale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    [Articolo abrogato]

  • Comma 550 LB 2026: Matera Capitale mediterranea cultura 2026

    Comma 550 LB 2026: Matera Capitale mediterranea cultura 2026

    Comma 550 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Spesa una tantum 4 milioni di euro per l’anno 2026. Attuazione rinviata a uno o più decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge: modalità di attuazione e individuazione degli interventi. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    550. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché gli interventi di cui al primo periodo.

  • Art. 636 Codice della Navigazione – Impugnazione dello stato attivo e passivo

    Art. 636 Codice della Navigazione – Impugnazione dello stato attivo e passivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l'udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell'articolo 623. Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: periodo di prova, assunzione e apprendistato

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Acconciatura ed Estetica varia da 15 a 60 giorni lavorativi in base al livello. L’apprendistato professionalizzante e il contratto tipico per l’ingresso nel settore. Sono ammessi contratti a termine, part-time e lavoro intermittente, con i limiti previsti dal D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello – CCNL Acconciatura ed Estetica (indicativo)
    Livello Durata massima del periodo di prova
    4° livello super 60 giorni lavorativi
    3° livello 30 giorni lavorativi
    2° livello 20 giorni lavorativi
    1° livello 15 giorni lavorativi
    Apprendista 30 giorni lavorativi (di norma)

    I valori sono indicativi. Verificare le tabelle specifiche del CCNL vigente. Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto all’atto dell’assunzione.

    Periodo di prova: caratteristiche e tutele

    Il periodo di prova consente a entrambe le parti di valutare la reciproca compatibilita professionale. Deve essere pattuito per iscritto nel contratto individuale di lavoro; se non e indicato, si considera non convenuto e il rapporto e a tempo indeterminato senza prova.

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza obbligo di preavviso e senza diritto a indennita (salvo la retribuzione maturata e il TFR proporzionale). Al termine del periodo di prova, se il rapporto prosegue senza interruzione, il lavoratore acquista automaticamente la stabilita del contratto.

    Tipologie contrattuali nel settore

    Il settore acconciatura ed estetica utilizza diverse tipologie contrattuali:

    • Contratto a tempo indeterminato: la forma ordinaria per i lavoratori qualificati stabili.
    • Contratto a tempo determinato: ammesso per esigenze temporanee o sostituzione. Limite: 24 mesi complessivi con lo stesso datore; massimo 20% dei dipendenti a tempo indeterminato (salvo eccezioni). Proroga e rinnovo soggetti a causale dal 1° rinnovo.
    • Apprendistato professionalizzante: il contratto tipico di ingresso, durata 3 anni.
    • Contratto di lavoro intermittente (a chiamata): utilizzato per coprire assenze o picchi, per lavoratori under 25 o over 55, o per attivita discontinue individuate dalla contrattazione.
    • Part-time (orizzontale, verticale, misto): molto diffuso nel settore.

    Apprendistato professionalizzante: obblighi formativi

    Il contratto di apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) nel settore acconciatura ed estetica ha una durata di 3 anni. Il datore e tenuto a:

    • Redigere un piano formativo individuale (PFI) all’avvio del rapporto.
    • Erogare almeno 120 ore di formazione professionalizzante per anno (interna o esterna), oltre all’affiancamento on-the-job.
    • Designare un tutor aziendale per seguire il percorso dell’apprendista.
    • Confermare la qualifica al termine del percorso, con un giudizio scritto.

    La formazione trasversale (sicurezza, diritti e doveri, organizzazione del lavoro) puo essere erogata tramite gli enti bilaterali regionali (EBNA e sue articolazioni). I costi formativi sono in parte finanziati da Fondo Artigianato Formazione (FAF).

    Assunzione: adempimenti del datore artigiano

    L’assunzione di un dipendente in un’impresa artigiana richiede:

    • Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (COB telematico): deve essere inviata entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto.
    • Iscrizione a INPS e INAIL: posizione assicurativa e previdenziale del lavoratore.
    • Consegna del contratto individuale e del libretto formativo (per gli apprendisti).
    • Visita medica preventiva, se prevista dal documento di valutazione dei rischi (DVR).
    • Formazione sulla sicurezza: obbligatoria entro i primi giorni dall’assunzione (D.Lgs. 81/2008).

    Casi pratici

    Tizio – Superamento del periodo di prova
    Tizio e assunto al 3° livello con 30 giorni lavorativi di prova. Il titolare decide di non confermare il rapporto al 25° giorno: il recesso durante la prova e legittimo e non richiede motivazione. Tizio ha diritto alla retribuzione delle giornate lavorate e al TFR proporzionale. Il giorno 31 il rapporto si sarebbe stabilizzato automaticamente.
    Caia – Contratto a termine convertito in indeterminato
    Caia e assunta con contratto a tempo determinato per 6 mesi per sostituzione di una collega in maternita. Al termine dei 6 mesi il titolare decide di confermarla con contratto a tempo indeterminato. Non e necessario un nuovo periodo di prova se il rapporto si trasforma senza soluzione di continuita.
    Sempronio – Apprendistato e formazione FAF
    Sempronio inizia l’apprendistato professionalizzante come acconciatore. Il titolare iscrive il percorso formativo al Fondo Artigianato Formazione (FAF), ottenendo il rimborso di parte dei costi formativi. Sempronio frequenta i corsi di sicurezza erogati dall’EBNA regionale. Al termine del terzo anno, superato l’esame di qualifica regionale, e promosso al 3° livello.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un acconciatore qualificato?
    Per il 3° livello il periodo di prova e di norma 30 giorni lavorativi. Deve essere concordato per iscritto all’atto dell’assunzione.
    Il contratto a termine richiede una causale?
    Il primo contratto a termine (fino a 12 mesi) non richiede causale. Dal 1° rinnovo o in caso di proroga oltre i 12 mesi complessivi, e necessaria una causale specifica (D.Lgs. 81/2015).
    Quante ore di formazione deve ricevere un apprendista?
    Almeno 120 ore di formazione professionalizzante per anno di apprendistato, oltre all’affiancamento pratico in salone. La formazione sulla sicurezza e obbligatoria per legge.
    Si puo assumere con contratto intermittente in un salone?
    Si, per lavoratori under 25 o over 55, o per coprire assenze improvvise e picchi di attivita, nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 81/2015. Il lavoratore puo avere diritto a un’indennita di disponibilita se obbligato a rispondere alle chiamate.
    La comunicazione al Centro per l'Impiego e sempre obbligatoria?
    Si. La comunicazione obbligatoria di assunzione (COB) deve essere inviata telematicamente al Centro per l’Impiego entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto, senza eccezioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 109 Bis TUIR: Regime forfetario degli enti non commerciali

    Art. 109 Bis TUIR: Regime forfetario degli enti non commerciali

    Art. 109 Bis TUIR – Regime forfetario degli enti non commerciali.

    In vigore dal 28/06/2001 al 12/12/2003

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/2001 n. 222 Articolo 4

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita’ semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficientedi redditivita’ corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
    a) attivita’ di prestazioni di servizi:
    1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
    2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;
    b) altre attivita’:
    1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
    2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
    2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’ di prestazioni di servizi.
    3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
    4. L’opzione e’ esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e’ effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.
    5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

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