Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
757. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , è ridotto di 28 milioni di euro per l’anno 2026, 15 milioni di euro per l’anno 2027, 4 milioni di euro per l’anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Il Fondo di cui all’ articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , è incrementato di 145 milioni di euro per l’anno 2026, 105 milioni di euro per l’anno 2028, 260 milioni di euro per l’anno 2029, 25 milioni di euro per l’anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l’anno 2033, 40 milioni di euro per l’anno 2034 e 80 milioni di euro per l’anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all’ articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementato di 770 milioni di euro per l’anno 2029.
758. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , il fondo di cui all’ articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 , è determinato a decorrere dall’anno 2026 in euro 32.030.899.
759. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
760. È autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria intestato alla società CONSAP S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 759.
761. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 759, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 759 e ogni altra disposizione attuativa.
762. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi del comma 237 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificato dall’ articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall’ articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 763 del presente articolo, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall’ articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , nonché dal relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2019 . Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 765 è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l’anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
763. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l’anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottare ai sensi del primo periodo decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l’anno 2026.
764. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 762 è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 763. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell’istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 763 è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.
765. Per l’attuazione dei commi da 762 a 764 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività della società CONSAP S.p.A.