Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 D.Lgs. 175/2016 – Oggetto

    Art. 1 D.Lgs. 175/2016 – Oggetto

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

    2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

    3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

    4. Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse; b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

    5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate. articolo successivo

  • Art. 134 DPR 495/1992 – Segnali turistici e di territorio

    Art. 134 DPR 495/1992 – Segnali turistici e di territorio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali; c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

    2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

    3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

    4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.

    5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

    6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

    7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona…; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297).

    8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

    9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.

    10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298); b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).

    11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

  • Art. 44 D.Lgs. 174/2016 – Rilevanza della nullità

    Art. 44 D.Lgs. 174/2016 – Rilevanza della nullità

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

    2. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

    3. La nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

  • Art. 63 D.Lgs. 174/2016 – Consulenze tecniche

    Art. 63 D.Lgs. 174/2016 – Consulenze tecniche

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti tecnici.

    2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

    3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.

  • Commi 757-765 LB 2026: fondi MEF, morosità incolpevole e riapert

    Commi 757-765 LB 2026: fondi MEF, morosità incolpevole e riapert

    Commi 757-765 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. DPCM Fondo morosità (c. 761) entro 30 giugno 2026; decreto MEF nomina Commissione FIR (c. 763) senza termine espresso ma propedeutico ai 120 giorni di apertura domande. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    757. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , è ridotto di 28 milioni di euro per l’anno 2026, 15 milioni di euro per l’anno 2027, 4 milioni di euro per l’anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Il Fondo di cui all’ articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , è incrementato di 145 milioni di euro per l’anno 2026, 105 milioni di euro per l’anno 2028, 260 milioni di euro per l’anno 2029, 25 milioni di euro per l’anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l’anno 2033, 40 milioni di euro per l’anno 2034 e 80 milioni di euro per l’anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all’ articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementato di 770 milioni di euro per l’anno 2029.

    758. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , il fondo di cui all’ articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 , è determinato a decorrere dall’anno 2026 in euro 32.030.899.

    759. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

    760. È autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria intestato alla società CONSAP S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 759.

    761. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 759, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 759 e ogni altra disposizione attuativa.

    762. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi del comma 237 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificato dall’ articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall’ articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 763 del presente articolo, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall’ articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , nonché dal relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2019 . Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 765 è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l’anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

    763. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l’anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottare ai sensi del primo periodo decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l’anno 2026.

    764. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 762 è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 763. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell’istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 763 è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

    765. Per l’attuazione dei commi da 762 a 764 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività della società CONSAP S.p.A.

  • Art. 134 D.Lgs. 42/2004 – Beni paesaggistici

    Art. 134 D.Lgs. 42/2004 – Beni paesaggistici

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui all'articolo 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

  • Art. 59 D.Lgs. 174/2016 – Esibizione di documenti

    Art. 59 D.Lgs. 174/2016 – Esibizione di documenti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l’esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell’estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.

    2. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d’esibizione al titolare dell’ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.

    3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 62, il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti.

    4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

  • Comma 494 LB 2026: invarianza finanziaria su prezzari e revisione

    Comma 494 LB 2026: invarianza finanziaria su prezzari e revisione

    Comma 494 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    494. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Art. 649 Codice della Navigazione – Giudice dell’esecuzione

    Art. 649 Codice della Navigazione – Giudice dell’esecuzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni da che è stato formato. Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte più magistrati, la nomina è fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice dell'esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.

  • Comma 228 LB 2026: incremento Fondo politiche pari opportunità

    Comma 228 LB 2026: incremento Fondo politiche pari opportunità

    Comma 228 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    228. Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’ articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Art. 26 L. 218/1995 – Promessa di matrimonio

    Art. 26 L. 218/1995 – Promessa di matrimonio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 570 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    Art. 570 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pubblicità si esegue dall'ufficio nei modi stabiliti nell'articolo 256.