Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 651 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di pertinenze separabili

    Art. 651 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di pertinenze separabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pignoramento di pertinenze separabili è autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.

  • CCNL Farmacie Private: orario di lavoro, turni, reperibilità e servizio notturno

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con frequente articolazione su turni che coprono sette giorni su sette, inclusi festivi e turni notturni. Il servizio notturno e festivo è remunerato con specifiche indennità contrattuali. La reperibilità fuori orario è soggetta a compenso aggiuntivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni e indennità orario CCNL Farmacie Private
    Tipologia Maggiorazione / Indennità Note
    Straordinario diurno feriale +15% (prime 8h mensili) / +20% (oltre) Su quota oraria normale
    Lavoro domenicale ordinario (in turno) Indennità domenicale ~10-15 € a turno Quota fissa per turno domenicale
    Lavoro festivo infrasettimanale +30% sulla quota oraria Festività nazionali e contrattualmente riconosciute
    Turno notturno (22:00-6:00) Indennità notturna contrattuale Quota mensile o per turno a seconda dell’accordo
    Reperibilità fuori orario Quota oraria di reperibilità Solo se chiamata effettiva; diverso da standby non retribuito
    Servizio di guardia notturna continuativa Specifica indennità di guardia Farmacie con servizio notturno continuo obbligatorio per legge

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole al lavoratore. Importi puntuali da verificare sull’ultimo testo del CCNL vigente.

    Orario contrattuale: 40 ore e distribuzione su turni

    L’orario di lavoro contrattuale nel CCNL Farmacie Private è fissato a 40 ore settimanali, in conformità con l’art. 3 del D.Lgs. 66/2003. La peculiarità del settore farmaceutico è che le farmacie possono essere obbligate per legge a garantire aperture continuate (festivi, domeniche, notturno) secondo il piano di turno delle farmacie stabilito dall’autorità sanitaria locale (ASL/Comune).

    Di conseguenza, l’organizzazione del lavoro si articola frequentemente su turni rotanti che coprono l’arco settimanale completo. Il dipendente non ha diritto a scegliere il proprio turno, ma ha diritto a conoscere il piano turni con congruo anticipo (di norma almeno una settimana) e a un riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive come previsto dalla legge.

    Servizio notturno e farmacie di guardia

    Alcune farmacie sono designate come farmacie di guardia notturna secondo il piano ASL: sono obbligate ad apertura continuata nelle ore notturne (di norma 22:00-8:00) in rotazione con le altre farmacie del territorio.

    Il dipendente assegnato al turno notturno ha diritto a:

    • Indennità notturna contrattuale: quota aggiuntiva per ogni ora di servizio prestato nell’arco notturno (22:00-6:00 secondo la definizione legale del D.Lgs. 66/2003)
    • Limiti di legge al lavoro notturno: il lavoratore notturno (chi presta almeno 3 ore per turno nell’arco notturno con frequenza regolare) non può superare 8 ore medie di lavoro notturno per periodo di 24 ore, calcolate su base mensile
    • Sorveglianza sanitaria: diritto a visita medica preventiva e periodica ex D.Lgs. 66/2003 art. 14

    Reperibilità: differenza da servizio attivo

    La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di essere rintracciabile e disponibile a intervenire fuori dal proprio orario di lavoro, su chiamata del datore. È distinta dal servizio attivo:

    • Durante la reperibilità il lavoratore non lavora ma deve restare raggiungibile; è compensata con una quota oraria di reperibilità anche in assenza di chiamata effettiva
    • Se scatta la chiamata effettiva, il tempo di intervento è retribuito come lavoro ordinario o straordinario a seconda dell’orario

    Nella farmacia con servizio notturno, la reperibilità è spesso organizzata in modo che un farmacista sia sempre contattabile per aperture su chiamata (c.d. “sportello notturno” con campanello).

    Straordinario: limiti e calcolo

    Il limite annuo di straordinari individuali è di norma 250 ore (in linea con i principali CCNL del settore privato). Lo straordinario richiede il consenso del lavoratore, salvo situazioni di urgenza motivata.

    Calcolo della quota oraria: per un farmacista di 2° livello con minimo ~1.950 €, il divisore contrattuale è tipicamente 168 ore (40h × 4,2 settimane): 1.950 / 168 = 11,61 €/h. Su 8 ore di straordinario festivo (+30%): 8 × 11,61 × 1,30 = 120,74 € lordi aggiuntivi.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista in turno notturno di guardia
    Tizio (farmacista 1° livello) è assegnato alla guardia notturna sabato notte (22:00-8:00, 10 ore). Riceve l’indennità notturna contrattuale per le ore 22:00-6:00 (8 ore) più le ultime 2 ore remunerate come straordinario diurno festivo (+30%). La busta paga di quel mese include la voce separata ‘indennità notturna’ e la quota straordinario.
    Caia – Reperibilità senza chiamata
    Caia (commessa 4° livello) è in reperibilità domenicale dalle 14:00 alle 20:00 ma non viene chiamata. In base al CCNL riceve comunque la quota oraria di reperibilità per 6 ore, anche senza aver effettivamente lavorato. Se fosse stata chiamata, le ore di intervento sarebbero state remunerate come domenicale (+30% o indennità domenicale, la più favorevole).
    Sempronio – Farmacista e lavoro notturno continuativo
    Sempronio presta servizio notturno (22:00-6:00) per più di 3 turni al mese con regolarità: è classificabile come ‘lavoratore notturno’ ai sensi del D.Lgs. 66/2003. Ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica, non può essere adibito in media a più di 8 ore notturne ogni 24 ore su base mensile, e può richiedere il trasferimento al lavoro diurno in caso di sopravvenute condizioni di salute documentate.

    Domande frequenti

    Un farmacista dipendente è obbligato a fare il turno notturno?
    Sì, se il turno notturno rientra nell’organizzazione aziendale legittimamente stabilita e nella programmazione turni comunicata con anticipo. Il rifiuto ingiustificato può configurare inadempimento contrattuale. Eccezioni: gravidanza, allattamento, condizioni di salute documentate, figli under 3 anni (diritto al trasferimento al diurno su richiesta).
    Quanto vale l'indennità notturna nel CCNL Farmacie?
    L’importo puntuale è stabilito dal testo del CCNL vigente e dagli accordi di rinnovo: è una quota per ogni ora notturna prestata (22:00-6:00) o un forfait mensile se il turno notturno è stabile. Verificare il testo del contratto aggiornato.
    La reperibilità viene sempre pagata?
    Sì, il tempo di reperibilità è retribuito con una quota oraria anche in assenza di chiamata effettiva. Se scatta l’intervento, le ore lavorate sono retribuite come lavoro ordinario o straordinario aggiuntivo.
    Quali sono i limiti al lavoro domenicale?
    Il CCNL Farmacie disciplina il lavoro domenicale nell’ambito della turnistica obbligatoria di settore. Non esiste un divieto assoluto di lavorare la domenica: il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo in altra giornata della settimana e all’indennità domenicale contrattuale.
    Quante ore di straordinario sono consentite?
    Il limite contrattuale è di norma 250 ore annue. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003 art. 4).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 620 Codice della Navigazione – Giudice competente

    Art. 620 Codice della Navigazione – Giudice competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.

  • Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale de

    Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale de

    Art. 136 c.c. – Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

  • Art. 194 quinquies TUF – Pagamento in misura ridotta

    Art. 194 quinquies TUF – Pagamento in misura ridotta

    Art. 194 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Pagamento in misura ridotta

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall’articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni attuative; (73) a-bis) dall’articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; (98) a-bis.1) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84 ; (98) a-ter) dall’articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, ((…)) e delle relative disposizioni attuative; (73) a-quater) dall’articolo 190.4, per la violazione dell’articolo 3, paragrafo 1; dell’articolo 6, paragrafo 1; dell’articolo 8, paragrafo 1; dell’articolo 10, paragrafo 1; dell’articolo 12, paragrafo 1; dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell’articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014 , e delle relative disposizioni attuative ((e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento)) ; (73) b) dall’articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative e dall’articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell’articolo 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative; c) dall’articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall’articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell’articolo 120; d) dall’articolo 194, comma 2, per la violazione dell’articolo 142, e dell’articolo 194, comma 2-bis e delle relative disposizioni attuative. (73)

    2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata. (61) (84)

  • Art. 2 D.Lgs. 79/2011 – Principi sulla produzione del diritto in materia turistica

    Art. 2 D.Lgs. 79/2011 – Principi sulla produzione del diritto in materia turistica

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

    2. L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana.

    3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

  • Comma 767 LB 2026: rifinanziamento Fondo non autosufficienze 2026

    Comma 767 LB 2026: rifinanziamento Fondo non autosufficienze 2026

    Comma 767 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È atteso un decreto interministeriale (lavoro, salute, economia) di rideterminazione degli importi delle prestazioni di cui al D.M. 19 novembre 2008. Fino all’emanazione, le prestazioni continuano negli importi vigenti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    767. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009 , il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Art. 160 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari di corsia

    Art. 160 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari di corsia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (figure II.450 e II.451).

    2. La sequenza di accensione delle luci è identica a quella prevista dall'articolo 159, comma

    3. 3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.

    4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo dell'intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli.

    5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, o prossimo a 90 gradi, nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un'unica luce.

  • Art. 154 DPR 495/1992 – Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

    Art. 154 DPR 495/1992 – Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.

    2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.

    3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.

    4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  • Art. 50 D.Lgs. 174/2016 – Pronuncia sulla nullità

    Art. 50 D.Lgs. 174/2016 – Pronuncia sulla nullità

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

    2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile.

  • Art. 162 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche pedonali

    Art. 162 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche pedonali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.

    2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455).

    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) pedone verde, b) pedone giallo, c) pedone rosso.

    4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.

    5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del codice, sono a tre fasi: a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde; b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla; c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.

    6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.

    7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.

  • CCNL Assicurazioni ANIA 2026: tabelle retributive e minimi per area

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo firmato il 13 maggio 2026 (ANIA con First-CISL, Fisac-CGIL, FNA, Uilca e SNFIA)
    Vigenza
    Fino al 31 maggio 2028
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Struttura della retribuzione nel CCNL ANIA

    La retribuzione nel settore assicurativo si compone di più elementi:

    • Minimo tabellare: la quota garantita dal CCNL, distinta per area e livello.
    • Scatti di anzianità: maturano periodicamente in base all’anzianità di servizio.
    • Indennità di funzione: riconosciuta ai funzionari per le responsabilità organizzative assunte.
    • Superminimo individuale: eventuale integrazione pattuita in sede di assunzione o successivamente; può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti tabellari.
    • Premio di produttività/aziendale: erogato in base ai risultati aziendali o individuali, spesso detassato al 5% come premi di risultato ai sensi del D.P.C.M. vigente.

    Confronto con altri CCNL del comparto finanziario

    Va tenuto conto che il settore assicurativo eroga spesso benefit welfare significativi (fondo sanitario, fondo pensione complementare, polizze vita/infortuni) che integrano la retribuzione in denaro.

    Il rinnovo del 13 maggio 2026: aumenti e una tantum

    Dopo una lunga trattativa, il 13 maggio 2026 ANIA e i sindacati First-CISL, Fisac-CGIL, FNA, Uilca e SNFIA hanno firmato l’accordo di rinnovo del CCNL, con vigenza fino al 31 maggio 2028. Sul piano economico l’intesa prevede:

    • Aumento a regime di 280 € lordi mensili sulla figura di riferimento (4° livello, 7ª classe), pari a circa l’11,5% del trattamento tabellare, da riparametrare sugli altri livelli secondo la scala interna del contratto.
    • Tre tranche: +100 € dal 1° gennaio 2026 (con arretrati, essendo la firma intervenuta a maggio), +100 € dal 1° gennaio 2027 e +80 € dal 1° gennaio 2028.
    • Una tantum di 1.000 € a copertura del 2025 (periodo di vacanza contrattuale): 550 € erogati in busta paga e 450 € destinati al welfare aziendale.

    Sul piano normativo il rinnovo amplia i congedi per i padri, introduce quattro giorni di permesso dedicati ai caregiver e detta prime regole sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle compagnie. Gli importi per singolo livello e classe saranno leggibili nelle tabelle allegate al testo contrattuale definitivo; per la posizione individuale fa fede la busta paga con la riparametrazione applicata dall’impresa.

    Fonte: comunicati First-CISL e ANIA sull’accordo del 13/5/2026. Dati verificati l’8 luglio 2026; eventuali code applicative possono precisare gli importi riparametrati.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali e TFR, liquidazione e destinazione al fondo pensione.

    Stime orientative. Il netto effettivo dipende da detrazioni fiscali, carichi familiari, addizionali regionali e comunali, nonche dalla composizione effettiva della retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – Area B base con anzianita’
    Tizio, Area B base, ha 6 anni di anzianita’. Ha maturato 2 scatti ( l’uno). Minimo 2026 ~ + scatti = ~ lordi mensili. Su 13 mensilita’: ~ lordi annui, a cui si aggiunge il eventuale premio aziendale.
    Caia – Area C con premio di produttivita’
    Caia, liquidatrice sinistri in Area C base (~ mensili), riceve un premio aziendale annuale di lordi detassati al 5%. Risparmio fiscale rispetto a IRPEF ordinaria (aliquota marginale 35%): . Retribuzione annua totale: ~ (fisso) + (premio) = ~ lordi.
    Sempronio – Funzionario con indennita’
    Sempronio e’ funzionario base (~ mensili) con indennita’ di funzione di mensili. Totale mensile . Ha 10 anni di anzianita’ (4 scatti a ~ = ). Retribuzione totale ~ mensili lordi, pari a ~ lordi annui su 13 mensilita’.

    Domande frequenti

    Quante mensilita' prevede il CCNL ANIA?
    Il CCNL ANIA prevede 13 mensilita’: 12 ordinarie piu’ la tredicesima a dicembre. Alcune aziende erogano anche una quattordicesima in base al contratto aziendale.
    I premi aziendali sono detassati?
    Sì, i premi di risultato e di produttivita’ rientrano nella disciplina della detassazione (art. 1, c. 182-189 L. 208/2015), con imposta sostitutiva IRPEF al 5% fino al limite di legge annuo.
    Come si calcola lo stipendio annuo nel CCNL ANIA?
    Minimo mensile x 13 + scatti di anzianita’ x 13 + indennita’ di funzione (per funzionari) + eventuale superminimo + premio aziendale. I fondi welfare si aggiungono ma non si monetizzano direttamente.
    I minimi CCNL ANIA sono tra i piu' alti del settore privato?
    Sì. Il settore assicurativo si colloca tra i contratti del comparto finanziario con retribuzioni tabellari sopra la media del settore privato italiano, confrontabile con il CCNL ABI per il credito.
    Cosa include la retribuzione globale di fatto?
    Minimo tabellare, scatti di anzianita’, indennita’ di funzione, superminimi, premi aziendali. Escludi benefit welfare (fondo sanitario, pensione complementare) che hanno un valore aggiunto ma non entrano nella busta paga in denaro.
    Gli aumenti del rinnovo 2024 sono gia' in busta paga?
    Sì, le prime tranche del rinnovo 2024 sono state erogate nel corso del 2024 e 2025. Le tranche successive sono scaglionate fino al 2027 secondo il calendario stabilito dall’accordo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.