Autore: Andrea Marton

  • Art. 296 SIC – Verifiche

    Art. 296 SIC – Verifiche

    Art. 296 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Verifiche

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 . Nota all’art. 296: – Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 , si veda nota all’art. 86.

  • Art. 195 bis TUF – (Pubblicazione delle sanzioni)

    Art. 195 bis TUF – (Pubblicazione delle sanzioni)

    Art. 195 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Pubblicazione delle sanzioni)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d’Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l’autorità giudiziaria, la Banca d’Italia o la Consob menzionano l’avvio dell’azione giudiziaria e l’esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d’Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.

    2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d’Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del (( regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 )) , la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

    3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

    3-bis. La Banca d’Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell’Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo

    194-quater. (61) (84)

  • Art. 303 SIC – Articolo abrogato

    Art. 303 SIC – Articolo abrogato

    Art. 303 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/05/2008

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106

  • Art. 194 sexies TUF – (Condotte inoffensive)

    Art. 194 sexies TUF – (Condotte inoffensive)

    Art. 194 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Condotte inoffensive)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Nei casi previsti dall’articolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.)) ((61)) ((84))

  • Art. 140 DPR 495/1992 – Strisce di corsia

    Art. 140 DPR 495/1992 – Strisce di corsia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m – 3 m – 3,25 m – 3,5 m – 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.

    2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante.

    3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.

    4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere con- tinue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.

    5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo

    143. 6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II.427/a).

    7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).

  • Art. 29 DPR 445/2000

    Art. 29 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 56 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari monocratiche

    Art. 56 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari monocratiche

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’articolo 55, comma 13.

    2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l’articolo 55, comma 6. Qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto.

    3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all’entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

    4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.

    5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

  • Art. 602 Codice della Navigazione – Arbitrato dei consulenti tecnici

    Art. 602 Codice della Navigazione – Arbitrato dei consulenti tecnici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza. All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile. Delle controversie del lavoro

  • Rimprovero, multa, sospensione: la gradualità delle sanzioni

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Le sanzioni disciplinari conservative seguono una graduatoria: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa (max 4 ore di retribuzione), sospensione (max 10 giorni). Il licenziamento disciplinare è ammesso solo per infrazioni gravi, mai come prima reazione a una mancanza lieve.

    Riferimento normativo

    Art. 7, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Tabella riepilogativa

    Scala delle sanzioni conservative (art. 7 Statuto)
    Sanzione Limite legale Quando si applica (esempio tipico)
    Rimprovero verbale Nessuno Prima mancanza lieve, ritardo occasionale
    Rimprovero scritto Nessuno Recidiva di mancanza lieve, trascuratezza
    Multa Max 4 ore di retribuzione Assenza ingiustificata di breve durata, ritardi reiterati
    Sospensione Max 10 giorni Infrazione di media gravità, recidiva dopo multa
    Licenziamento disciplinare Giusta causa (senza preavviso) o giustificato motivo soggettivo (con preavviso)

    Il principio di proporzionalità

    L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori impone che la sanzione sia proporzionata alla gravità dell’infrazione. Il giudice valuta: la natura e la gravità del fatto, le circostanze in cui si è verificato, il grado di colpa o dolo, il precedente disciplinare del lavoratore, il suo ruolo nell’organizzazione e il danno (anche solo potenziale) causato al datore. Una sospensione irrogata per una prima assenza lieve sarebbe sproporzionata e annullabile.

    I limiti massimi per multa e sospensione

    La legge fissa tetti inderogabili: la multa non può superare il valore di 4 ore di retribuzione, e la sospensione non può superare 10 giorni. Sono limiti di garanzia: i CCNL possono solo ridurli, non ampliarli. L’importo della multa non resta al datore ma è devoluto a enti mutualistici o previdenziali indicati nel contratto collettivo.

    La recidiva e l'aggravamento

    La recidiva – cioè la commissione di una nuova infrazione dopo una precedente sanzione – è un elemento aggravante che legittima l’applicazione di una sanzione di livello superiore. I CCNL disciplinano i criteri di recidiva (stesso tipo di infrazione o infrazione generica, entro un certo periodo dalla precedente sanzione). Il rimprovero scritto lascia una traccia nel fascicolo personale che può rilevare in futuro.

    Casi pratici

    Tizio – dalla multa alla sospensione per recidiva

    Tizio ha già ricevuto due rimproveri scritti e una multa per ritardi. Un nuovo ritardo senza giustificazione, qualificato come recidiva dal CCNL, gli vale una sospensione di 3 giorni. Il datore rispetta la graduatoria: non avrebbe potuto passare direttamente al licenziamento per lo stesso comportamento.

    Caia – multa ridotta per attenuanti

    Caia si assenta un giorno senza preavviso per un’emergenza familiare documentata solo parzialmente. Il datore, valutando l’attenuante, irroga una multa pari a 1 ora di retribuzione anziché 4. La proporzionalità è rispettata.

    Sempronio – sospensione di 12 giorni: illegittima

    Sempronio riceve una lettera di sospensione di 12 giorni. Poiché il limite di legge è 10 giorni, impugna la sanzione. Il Tribunale la riduce a 10 giorni e ordina la restituzione della retribuzione corrispondente ai 2 giorni eccedenti.

    Domande frequenti

    Qual è il massimo della sospensione disciplinare?

    La legge fissa il limite massimo a 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Il CCNL può prevedere limiti inferiori, ma non superiori.

    Quanto può essere al massimo una multa disciplinare?

    La multa non può superare 4 ore di retribuzione. L’importo non spetta al datore, ma va devoluto a enti mutualistici o previdenziali indicati nel CCNL.

    Il datore può licenziare direttamente senza sanzioni precedenti?

    Sì, se la gravità dell’infrazione integra una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo. Per infrazioni lievi, però, il licenziamento immediato senza precedenti sanzioni sarebbe sproporzionato e impugnabile.

    I precedenti disciplinari rimangono nel fascicolo per sempre?

    No. Molti CCNL prevedono che le sanzioni conservative si estinguano dopo un certo periodo (spesso 2 anni) senza ulteriori infrazioni. Verificare il CCNL applicato.

    Il rimprovero verbale richiede comunque una contestazione scritta?

    Dipende dal CCNL. La legge non lo richiede espressamente per il rimprovero verbale, ma per tutte le altre sanzioni la contestazione scritta e il termine difensivo di 5 giorni sono obbligatori.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 129 DPR 495/1992 – Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche

    Art. 129 DPR 495/1992 – Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre in combinazione, le cui caratteristiche sono: a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig. II.256); b) per autostrade e trafori a fondo verde (fig. II.257); c) per strade statali a fondo blu (fig. II.258); d) per strade provinciali a fondo blu (fig. II.259); e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (fig. II.260).

    2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse in chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (figg. da II.261 a II.268). Sulle strade già aperte al traffico è consentito mantenere in opera segnali distanziometrici lapidei.

    3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali a se stanti.

    4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi, di dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di leggibilità necessaria.

    5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere usati in funzione di segnali di direzione (figg. II.269, II.270 e a II.271).

    6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade ed ai trafori.

  • Art. 60 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie

    Art. 60 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un ente creditizio può prestare servizi per le cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’autorità competente del suo Stato membro d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

    2. Un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 45 ) presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.

    3. Un’impresa di investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta. Ai fini del presente paragrafo:

    a) la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

    b) la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

    c) lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

    d) l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

    e) il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

    f) la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

    g) la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

    h) la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE.

    4. Un istituto di moneta elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token di moneta elettronica che emette se comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

    5. Una società di gestione di un OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta. Ai fini del presente paragrafo:

    a) la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE;

    b) la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

    c) la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.

    6. Un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

    7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:

    a) un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

    b) una descrizione: i) dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849; ii) il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e iii) il piano di continuità operativa; i) dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849; ii) il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e iii) il piano di continuità operativa;

    i) dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

    ii) il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e

    iii) il piano di continuità operativa;

    c) la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico;

    d) una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;

    e) una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;

    f) una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    g) una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;

    h) una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti;

    i) la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività;

    j) se il servizio per le cripto-attività riguardi token collegati ad attività, token di moneta elettronica o altre cripto-attività;

    k) informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti.

    8. L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’autorità competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6. Il prestatore di servizi per le cripto-attività non inizia a prestare servizi per le cripto-attività finché la notifica è incompleta.

    9. I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.

    10. Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.

    11. Il diritto di prestare servizi per le cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.

    12. Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività.

    13. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    14. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Comma 591 LB 2026: proroga art. 17-ter D.L. 215/2023

    Comma 591 LB 2026: proroga art. 17-ter D.L. 215/2023

    Comma 591 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Estende all’anno 2026 l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (decreto Milleproroghe 2024), nel limite di 11,7 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    591. Le disposizioni di cui all’ articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 , si applicano anche con riferimento all’anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l’anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l’anno 2026.